Cassation appeal dismissed as Constitutional Court declared the relevant criminal code article unconstitutional.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed a first-instance acquittal based on minor offense leniency, arguing the specific criminal code article excluding such leniency for these crimes remained valid. However, the Constitutional Court had previously declared that specific article unconstitutional, thereby removing the legal basis for the acquittal. Consequently, the Court of Cassation rejected the appeal as inadmissible due to the manifest unfounded nature of the argument following the new constitutional ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 30 comma 3 legge n. 87/1953: When a criminal code provision is declared unconstitutional, the legal basis for acquittals relying on it vanishes, rendering subsequent appeals based on that provision inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Sassari nel procedimento a carico di Masala Samuel Mario nato a Alghero il 07/04/1990 avverso la sentenza emessa il 9 dicembre 2024 dal Tribunale di Sassari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Balsamo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Sassari ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che ha assolto Samuel Mario Masala dai reato di cui all'art. 336 cod. pen. per particolare tenuità del fatto. Con un unico motivo deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., che esclude espressamente la tenuità dell'offesa allorché si proceda per i reati di cui agli artt.336 e 337 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto in quanto, successivamente alla sua proposizione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 172 del 20 ottobre 2025, pubblicata il 3 dicembre 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, legge n. 87 del 1953, che esclude l'applicazione delle norme dichiarate incostituzionali dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, tali reati non possono più essere considerati quali reati ostativi alla applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 22 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Preside