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Sentenza — n. 4821/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on peculato charges but annuls sentence for Gargiulo regarding confiscation due to insufficient reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4821/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against Domenico Bilotta but annulled the sentence regarding Salvatore Gargiulo's peculato conviction and confiscation order. The court found the appellate judgment lacked sufficient reasoning on the psychological element of the crime for Gargiulo, distinguishing it from established precedent where confiscation follows acquittal. Consequently, the case was remitted to the Court of Appeal for a new determination of liability and penalty.

Regesto Legislator

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Art. 314 cod. pen.; Art. 578-bis c.p.p.: When an appellate court orders confiscation despite the defendant's acquittal or prescription, it must adequately address the subjective element of the crime; failure to do so requires annulment with remittal for a new assessment of liability.

Parole chiave

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peculato crime confiscation order insufficient reasoning prescription defense remittal to appellate court subjective element good faith liquidation compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 314 cod. pen.
Art. 578-bis c.p.p.
278870), non appare, invece, precluso un annullamento con rinvio affinché, ai soli fini della eventuale conferma della confisca ai sensi dell'art. 578-bis cod.
Art. 322-ter cod. pen.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di Domenico Bilotta e Gargiulo Salvatore in ordine ai reati di peculato loro rispettivamente ascritti ai capi A), B) e C), ed ha disposto la confisca dei beni e delle somme in sequestro ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen.
Art. 240-bis cod. pen.
244273); invece, con riferimento al caso in cui la sentenza impugnata abbia disposto la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240-bis cod. pen. o da altre disposizioni di legge, ovvero la confisca ai sensi dell'art.
Art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001
578-bis c.p.p., a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44 d.P.R.
art. 322-ter cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di Domenico Bilotta e Gargiulo Salvatore in ordine ai reati di peculato loro rispettivamente ascritti ai capi A), B) e C), ed ha disposto la confisca dei beni e delle somme in sequestro ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen.
art. 133 cod. pen
Violazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 1362 cod. civ
Applicando tali coordinate ermeneutiche al motivo in esame, ritiene il Collegio che lo stesso supera il richiesto vaglio di ammissibilità in quanto le censure dedotte con il primo motivo, in sostanza, denunciano la violazione del criterio ermeneutico stabilito dall'art. 1362 cod. civ.
art. 578-bis cod. proc. pen
278870), non appare, invece, precluso un annullamento con rinvio affinché, ai soli fini della eventuale conferma della confisca ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen., siano colmatele lacune della motivazione in punto di responsabilità (cfr.
art. 240-bis cod. pen
244273); invece, con riferimento al caso in cui la sentenza impugnata abbia disposto la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni
Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv.
Sez. 3, n. 31182 del 16/09/2020, Galli
Sez. 3, n. 31182 del 16/09/2020, Galli, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) Bilotta Domenico nato a Cosenza il 22/08/1957 2) Gargiulo Salvatore nato a Cosenza 1'8/04/1959 avverso la sentenza emessa il 4 marzo 2025 dalla Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fabrizio Vanorio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto da Bilotta e per l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di Gargiulo limitatamente al reato di cui al capo B) con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per la rideterminazione della pena; uditi i difensori, Avv. Francesco d'Alessandro per entrambi i ricorrenti e Avv. Francesco Caruso per il solo Bilotta, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di Domenico Bilotta e Gargiulo Salvatore in ordine ai reati di peculato loro rispettivamente ascritti ai capi A), B) e C), ed ha disposto la confisca dei beni e delle somme in sequestro ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen.

2. Gli imputati propongono separati ricorsi per cassazione tramite i difensori Avv. Francesco D'Alessandro e Franz Caruso. I due ricorsi deducono tre motivi sostanzialmente comuni - fatta eccezione per taluni aspetti relativi al contenuto della delibera di conferimento dell'incarico e ai periodi di sospensione della prescrizione, di cui si darà conto nell'esposizione - e, pertanto, possono essere esposti congiuntamente. 2.1. Con il primo motivo si deducono vizi cumulativi di violazione dell'art.314 cod. pen., illogicità e contraddittorietà della motivazione relativa alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di peculato contestato ai capi A) e C), quanto a Bilotta, e B) e C) quanto a Gargiulo.

Il nucleo centrale intorno al quale ruota il motivo in esame attiene alla buona fede degli imputati nella attività di autoliquidazione dei compensi secondo le tariffe professionali, stante la mancanza di una esplicita previsione del compenso loro spettante nelle delibere di conferimento dei rispettivi incarichi. Gargiulo ha, inoltre, sottolineato la diversità degli incarichi conferitigli, prima di commissario straordinario e poi di commissario liquidatore. A conferma di tale buona fede, si richiama, peraltro, l'assenza di rilievi sul criterio di liquidazione dei compensi da parte sia della commissione di vigilanza della Regione, resa edotta dei pagamenti, che del Dipartimento 6 della Regione Calabria al quale Bilotta aveva tramesso il rendiconto della gestione; si aggiunge ancora che dalla stessa istruttoria dibattimentale, in particolare dalle deposizioni di Sacco e Leonetti, è emerso che, in assenza di previsioni espresse nella delibera di nomina del commissario liquidatore, il suo compenso andava liquidato sulla base delle tariffe degli ordinamenti professionali.

Sostengono i ricorrenti che la Corte territoriale ha risposto a tali doglianze in termini, in parte, illogici e contraddittori, là dove ha reputato decisivo il richiamo alle precedenti delibere di nomina, e, in altra parte, apparenti, là dove, sulla base di un ragionamento presuntivo, ha desunto il dolo degli imputati proprio del silenzio delle delibere. Alla prima considerazione, Gargiulo obietta, peraltro, che nella delibera n. 1203 del 2005 non si faceva espresso riferimento alla modalità di liquidazione dei compensi già attribuiti al suo predecessore. 2.2.

Violazione dell'art. 133 cod. pen. e, quanto a Gargiulo, mancanza della motivazione relativa ai criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, nonché, quanto a Bilotta, illogicità e contraddittorietà della relativa motivazione. In particolare, si rileva che la Corte territoriale ha omesso di motivare sulle ragioni che, per quanto riguarda Gargiulo, hanno giustificato lo scostamento della pena dal minimo edittale, e per quanto riguarda Bilotta, hanno consentito di determinare la pena base, ed ha omesso di considerare la ridotta, o insussistente, intensità del dolo. 2.3.

Prescrizione del reato ascritto al capo C) per Bilotta e dei reati ascritti ai capi B) e C) per Gargiulo. Quanto al reato di cui al capo C), si eccepisce che, tenendo conto del periodo complessivo di sospensione della prescrizione, pari a 535 giorni nei due gradi di giudizio, la prescrizione è maturata alla data del 24 giugno 2025. Quanto al reato di cui al capo B), tenuto conto di 285 giorni di sospensione in relazione alla posizione del solo Bilotta, si eccepisce la prescrizione alla data del 15/8/2023, ovvero, tenuto conto anche delle sospensioni relative alla posizione del coimputato, alla data del 21/4/2024.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. L'argomento principale posto a fondamento della ritenuta illegittimità del parametro in base al quale i due imputati si sono liquidati i compensi, e della conseguente sussistenza del dolo del peculato, si fonda sulla interpretazione delle rispettive delibere di nomina. Costituisce al riguardo ius receptum nella giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Corte che l'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà della Pubblica Amministrazione, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, applicabili anche agli atti amministrativi, in particolare gli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., tenendo conto dell'esigenza di certezza dei rapporti e del buon andamento della P.A. (Cass. civ., Sez. 1, 23/02/2022, n. 5966, Rv. 664042;

Cass. civ. Sez. 1, n. 1602 del 24/01/2007, Rv. 594302).In tale prospettiva, si è, inoltre, affermato che la parte che denunzi in cassazione l'erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta, a pena di inannnnissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; e, in mancanza, l'individuazione della volontà dell'ente pubblico è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass. civ., Sez.

L, n. 17367 del 23/07/2010, Rv. 614796). Applicando tali coordinate ermeneutiche al motivo in esame, ritiene il Collegio che lo stesso supera il richiesto vaglio di ammissibilità in quanto le censure dedotte con il primo motivo, in sostanza, denunciano la violazione del criterio ermeneutico stabilito dall'art. 1362 cod. civ. secondo il quale, nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, alla luce anche del loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto, e non limitarsi al senso letterale delle parole. 1.2.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha escluso la buona fede degli imputati, facendo propria l'interpretazione del contenuto delle delibere di nomina adottata dal Tribunale, sulla base di una motivazione carente e, in parte, manifestamente illogica. Muovendo, infatti, dall'unica delibera della Giunta regionale n. 792 del 25/10/2004 in cui, con riferimento all'incarico di commissario straordinario del Consorzio di bonifica conferito nel 2003 a Antonio Giummo, era stato predeternninato il criterio di liquidazione dell'indennità di carica (nella misura del 20% dell'indennità tabellare minima prevista per il Sindaco del Comune di Cosenza alla quale andava aggiunta, per le funzioni relative alla gestione ordinaria dei servizi del Comprensorio una ulteriore indennità nella misura del 30% della medesima indennità tabella), i Giudici di merito hanno ritenuto che il medesimo criterio fosse stato richiamato anche nelle successive delibere relative agli incarichi conferiti a Gargiulo e Bilotta.

Rileva, tuttavia, il Collegio che quanto alla posizione di Gargiulo, solo la delibera n. 572 del 13/6/2005, con la quale la Giunta regionale accettava le dimissioni di Giumnno dall'incarico di commissario straordinario del Consorzio, conferendo a Gargiulo il medesimo incarico, si richiamava espressamente, ai fini della determinazione dell'indennità, la delibera n. 792 del 2004. Va, tuttavia, aggiunto che con la delibera n. 1203 del 27/12/2005, adottata appena sei mesi dopo, la Giunta regionale, pur confermando l'incarico conferito a Gargiulo, ne modificava l'oggetto, volto non più al risanamento, ma alla liquidazione dell'ente.Tale delibera non conteneva alcun riferimento specifico all'indennità spettante al commissario né un richiamo esplicito alla delibera n. 792 del 2004, ma si limitava a prevedere che l'incarico di commissario ad acta doveva essere esercitato «con le modalità già individuate per il predecessore relative all'attività di liquidazione del Consorzio, nonché alla rendicontazione delle somme messe a disposizione ,a qualsiasi titolo, dalla Regione Calabria a favore del predetto Consorzio».

Sulla base di tale generico riferimento alle precedenti modalità di svolgimento dell'attività - termine polisenso riferibile anche solo al tipo di attività demandate al Commissario, ovvero quelle di liquidazione e rendicontazione - e senza alcuna considerazione della diversità del compito affidato al Commissario straordinario, la Corte territoriale ha apoditticamente ritenuto che tale espressione richiamasse con certezza il criterio di determinazione dell'indennità inizialmente stabilito per Giumnno in relazione al primo incarico (volto, peraltro, al risanamento dell'ente e non alla sua liquidazione).

Tale conclusione, tuttavia, non è sorretta da alcun argomento logico nè dal richiamo a eventuali atti normativi della Regione Calabria. La fragilità dell'apparato motivazionale della sentenza impugnata emerge anche dall'ulteriore passaggio in cui la Corte territoriale, accogliendo alternativamente la prospettazione difensiva circa il silenzio delle delibere sul criterio di liquidazione dell'indennità, afferma che tale silenzio non autorizzava Gargiulo ad autoliquidarsi il compenso secondo le proprie tariffe professionali. Si tratta, infatti, di un argomento monco che, da un lato, non individua il criterio o la procedura che Gargiulo avrebbe dovuto adottare al fine di provvedere alla liquidazione del suo compenso e, dall'altro lato, liquida frettolosamente come errore di diritto quello in cui sarebbe incorso l'imputato, richiamando, peraltro, impropriamente, la sentenza di questa Corte n. 16765 del 2019 in tema di riparazione dell'ingiusta detenzione Parimenti carente e, a tratti, meramente apparente, è la motivazione relativa alla posizione di Bilotta in relazione al quale la Corte territoriale ha ritenuto sufficiente a creare una sorta di connessione logica con le precedenti delibere, idonea ad integrare il contenuto della delibera di nomina, il richiamo, nelle premesse, delle delibere n. 572/2005 e n. 792/2005, relative agli incarichi conferiti a Gargiulo.

Secondo la sentenza impugnata, infatti, tale richiamo «valeva ad individuare termini e condizioni» dell'incarico di Bilotta, anche con riferimento al criterio di determinazione dell'indennità. Siffatta conclusione appare frutto di una evidente forzatura interpretativa già sulla base della sola lettura del testo della delibera di nomina di Bilotta (n. 362 del 12/5/2010) dal quale emerge che il richiamo alle precedenti delibere di conferimento degli incarichi a Gargiulo è circoscritto alla sola descrizione della natura dell'incarico, di risanamento, prima, e di liquidazione, poi, senza alcun riferimento alle modalità di svolgimento né, tantomeno, al criterio di liquidazione dell'indennità.

2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso, rendendo necessari ulteriori accertamenti di merito che esorbitano dal perimetro del giudizio di legittimità, impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio sulla configurabilità del dolo del reato di peculato. Il Giudice del rinvio procederà ad una nuova interpretazione del contenuto delle delibere della Giunta Regionale, idonea a colmare, anche sulla base di adeguata ed approfondita valutazione delle prove dichiarative e documentali acquisite nel giudizio di primo grado, le lacune motivazionali sopra evidenziate e che tenga conto dei criteri dettati dagli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. e dei rilievi difensivi relativi alle dichiarazioni rese dai testi e al comportamento della Pubblica Amministrazione.

Ciò in relazione a tutte le fattispecie ascritte agli imputati, sebbene rispetto a quelle di cui ai capi B) e C) risultino fondate le eccezioni di prescrizione sollevate con il terzo motivo di ricorso da entrambi i ricorrenti. La presenza della statuizione relativa alla confisca dei beni oggetto di sequestro preventivo, renderebbe, infatti, necessario, ai fini della sua conferma, l'accertamento della responsabilità degli imputati, avuto riguardo alla sussistenza dei reati per cui è maturata la prescrizione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, punto, quest'ultimo, in relazione al quale si rende necessario il medesimo accertamento di merito oggetto del giudizio di rinvio.

Per tale ragione, pur dovendosi ribadire, l'impossibilità una volta maturata la prescrizione del reato, di procedere ad un supplemento di istruttoria, in funzione dell'accertamento di responsabilità prescritto dalla legge ai fini della conferma della confisca (cfr. Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870), non appare, invece, precluso un annullamento con rinvio affinché, ai soli fini della eventuale conferma della confisca ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen., siano colmatele lacune della motivazione in punto di responsabilità (cfr.

Sez. 3, n. 31182 del 16/09/2020, Galli, Rv. 280773). Siffatte lacune, infatti, non sono tali da fondare un proscioglimento nel merito degli imputati, in ragione del quale andrebbe revocata la confisca, ma, al contempo, non consentono di affermarne la responsabilità ai fini della conferma della misura ablatoria.Dinanzi a tale aporia di giudizio, si rende indispensabile una rivalutazione complessiva delle condotte che, in ragione delle richieste valutazioni in fatto, risulta estranea ai poteri cognitivi della Corte di cassazione, vincolati, anche ai fini della conferma della confisca ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen., alla fisiologia del giudizio di legittimità.

Va, infatti, considerato che, ove l'imputato non abbia dichiarato di rinunciare alla prescrizione, l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. consente di derogare all'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva solo nel caso in cui sussistano in modo incontrovertibile i presupposti per pervenire ad un proscioglimento nel merito dell'imputato. Tale regola di giudizio va, tuttavia, coordinata con la disciplina prevista dagli artt. 578 e 578-bis cod. proc. pen. in cui al giudice dell'impugnazione è consentito, ai limitati fini relativi all'azione civile e alla confisca, procedere ad una valutazione più approfondita dell'acquisito compendio probatorio: quanto alla prima ipotesi (innpugnazione di sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni), le Sezioni Unite hanno, infatti, affermato che il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Sez.

U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273); invece, con riferimento al caso in cui la sentenza impugnata abbia disposto la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240-bis cod. pen. o da altre disposizioni di legge, ovvero la confisca ai sensi dell'art. 322- ter cod. pen., le Sezioni Unite, pronunciandosi in tema di confisca urbanistica, hanno affermato che, in caso di declaratoria, all'esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice di appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell'art. 578-bis c.p.p., a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, mentre, in caso di prescrizione maturata in primo grado, il giudice potrà disporre la confisca solo ove, anteriormente al momento di maturazione della prescrizione, sia stato comunque già accertato, nel contraddittorio delle parti, il fatto di lottizzazione nelle sue componenti oggettive e soggettive (Sez.

U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870-01-02; si veda, in particolare, il punto 7.6). Successivamente alla citata sentenza delle Sezioni Unite "Perroni", il tema del criterio di giudizio da adottare ai fini dell'accertamento di responsabilità richiesto ai fini della conferma della confisca è stato oggetto di ulteriori approfondimenti da parte di Sez. 3, n. 31182 del 16/09/2020, Galli, Rv. 280773, che, al fine di individuare un punto di equilibrio tra il criterio di giudizio previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e quello richiesto dall'art. 578-bis cod. proc. pen., ha disposto, pur a fronte della prescrizione del reato, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ragione delle lacune della motivazione sugli elementi costitutivi del reato.

In tale pronuncia la Corte ha ritenuto di escludere dall'ambito di operatività del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite "Perroni", l'ipotesi in cui, sempre in tema di lottizzazione abusiva, la sentenza di appello, pronunciandosi sull'impugnazione del Procuratore Generale avverso la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, abbia disposto la confisca urbanistica, omessa nella sentenza di primo grado, senza motivare adeguatamente sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Ad avviso del Collegio anche la fattispecie in esame costituisce una eccezione al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite "Perroni" in quanto, ferma restando l'impossibilità di svolgere ulteriore attività istruttoria nel giudizio di rinvio, in presenza di un giudizio cumulativo concernente plurimi fatti di peculato, commessi con le medesime modalità, e della sopravvenuta maturazione della prescrizione solo per alcune condotte, si rende necessario, alla luce della insufficienza della motivazione sull'elemento psicologico del reato, demandare alla Corte di appello l'accertamento della responsabilità degli imputati in ordine a tutte le condotte contestate.

Spetterà, dunque, al Giudice del rinvio valutare, alla stregua di tutte le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, previa adeguata valutazione dei rilievi difensivi, la sussistenza o meno degli elementi costitutivi del reato di peculato e ciò anche ai fini della eventuale conferma della disposta misura ablatoria in relazione alle condotte di c