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Sentenza — n. 4526/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal but corrects acquittal formula from 'fact does not exist' to 'fact is not a crime'.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4526/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a first-instance acquittal, arguing the lower court misapplied criminal procedure law regarding the definition of a 'particularly guarded thing'. The court found the appeal inadmissible because it raised factual issues rather than legal ones. However, the court exercised its power to correct the acquittal formula, changing it from 'the fact does not exist' to 'the fact does not constitute a crime' to align with the reasoning that the defendant was unaware of the error.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b cod. proc. pen.; Art. 351 cod. pen.: The Court of Cassation may correct the acquittal formula in a judgment of non-prosecution if the reasoning indicates the fact does not constitute a crime, even if the formula states the fact does not exist.

Parole chiave

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acquittal formula correction non-prosecution judgment factual vs legal error particularly guarded thing Cassation admissibility testimone a discarico violazione del segreto professionale negligenza professionale dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b cod. proc. pen.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, articolando un unico motivo: erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett.
Art. 351 cod. pen.
Con sentenza in data6 maggio 2025 il Tribunale di Pescara, all’esito del dibattimento, ha assolto Mecchi Marilena dal reato ascrittole di cui all’art. 351 cod. pen. perché il fatto non sussiste.
art. 351 cod. pen
Con sentenza in data6 maggio 2025 il Tribunale di Pescara, all’esito del dibattimento, ha assolto Mecchi Marilena dal reato ascrittole di cui all’art. 351 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
pronunziate successivamente al 25/08/2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.(Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025
pen.(Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Rv.
Sez. 1, n. 4899 del 13/12/1991
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Testo completo

TENZA sulricorso propost o da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara nel procedimento a carico di: Mecchi Marilena, nata a Roma il 11/11/1970 avverso la sentenza in data 06/05/2025 del Tribunale di Pescara visti gli atti, la sentenza impugnata e ilricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Biondi; sentite le conclusionidel Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleFlavia Alemi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ; udito il difensore, l’avvocatoPiergiorgio Mancadel foro di Roma, in difesa di Mecchi Marilena, che ha concluso associandosi alla richiesta di rigetto del ricorso del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data6 maggio 2025 il Tribunale di Pescara, all’esito del dibattimento, ha assolto Mecchi Marilena dal reato ascrittole di cui all’art. 351 cod. pen. perché il fatto non sussiste. In particolare, riteneva il primo giudice che la Mecchi, in qualità di difensore di Straccia Mario, presentatasi con quest’ultimo per il ritiro di alcuni reperti dissequestrati, riceveva erroneamente dal funzionario di cancelleria anche il reperto costituito da alcune registrazioni video che, invece, non erano state dissequestrate, senza rendersene conto, in tale modo non poneva in essere alcuna sottrazione penalmente rilevante.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, articolando un unico motivo: erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett. b), cod. proc. pen.) in relazione all’art. 351 cod. pen. e vizio di motivazione. Il Tribunale ha ritenuto che a seguito dell’erronea restituzione da parte del funzionario di cancelleria del corpo di reato iscritto al n. 12091 C.R. lo stesso avesse perso la qualifica di “cosa mobile particolarmente custodita”, essa sola idonea ad integrare l’elemento materiale del delitto in esame.Così facendo il giudice ha offerto un’esegesi della norma non consentita, incorrendo nel censurato vizio.E’ il giudice a decidere sulla definitiva sorte del reperto, e, in assenza di tale decisione, ogni sottrazione costituisce atto di illecita sottrazione, integrante l’elemento oggettivo del reato.

Il Tribunale, poi, avrebbe ritenuto che la Mecchi si fosse limitata a ricevere la consegna dei beni individuati dal Cancelliere, mentre, invece, avrebbe partecipato, assieme al Cancelliere, all’apertura del pacco e, quindi, sarebbe stata in condizione di valutare compiutamente il contenuto del supporto informatico oggetto di restituzione e di verificarne la riconducibilità ai beni indicati nel provvedimento di dissequestro. Il De Thomasis riferivadi un errore percettivo proprio, estraneo alla Mecchi, non anche di un’oggettiva difficoltà di individuazione e successiva collazione dei beni da restituire.

3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ilricorso è inammissibile, proponendo, in definitiva, censure in fatto, non consentite in questa sede.

2. Occorre premettere che, nel caso di specie, la sentenza risulta impugnabile da parte del pubblico ministero solo con ricorso per cassazione, essendo stata pronunciata dopo il 25/08/2024, data di entrata in vigore della legge n. 114/2024, che ha modificato l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. stabilendo che il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., fra i quali vi rientra anche il delitto di cui all’art. 351 cod. pen. in seguito alle modifiche apportate al comma 2 dell’art.550 cod. proc. pen. dall’art. 34, comma 1 lett. a), del d. lgs. n. 150 del 2022(Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, Rv. 287528-01, che ha chiarito come, in assenza di disciplina transitoria, il principio “tempus regit actum”, comporta l’operatività del regime impugnatorio previsto all’atto della pronuncia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all’impugnazione; sul punto, Sez.

U., n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537-01). Inoltre, in tema di impugnazioni, il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25/08/2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.(Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Rv. 288029-01).

3. Ciò precisato, deve osservarsi chenon coglie nel segno la denuncia del pubblico ministero ricorrente, che sostiene l’erronea interpretazione della legge penale da parte del primo giudice sulla base di un presupposto non pertinente. Invero, il Tribunale, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, in relazione agli elementi di prova acquisiti, ha escluso che si fosse al cospetto di una sottrazione di cose sottoposte a particolare custodia penalmente rilevante da parte dell’imputata, evidenziando l’errore incolpevole in cui la stessa era incorsa, essendosi limitata a ricevere i reperti che il funzionario di C ancelleria le consegnava, dopo avere aperto e visionato il plico che li conteneva.

Dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge che il Tribunale avesse escluso la qualifica di cose sottoposte a particolare custodia del reperto portante il n. 12091 C.R. erroneamente consegnato alla Mecchi dal funzionario De Thomasis; emerge, semplicemente, che, essendosi limitata l’imputata a ricevere un plico che le veniva consegnato dall’addetto all’ufficio, nella ritenuta, da parte del Tribunale, con motivazione logica e scevra da vizi, inconsapevolezza dell’errore in cui era incorso il pubblico funzionario, nel caso di specie non si fosse al cospetto di una sottrazione del corpo di reato penalmente rilevante.

A fronte di tale argomentazione, nel ricorso si prospetta una lettura alternativa degli elementi di prova, non consentita in sede di legittimità.

4. Rileva la Corte che, rispetto alla motivazione resa dal Tribunale per giustificare il proscioglimento dell’imputata, la formula assolutoria non risulta, per così dire, “corretta”. Come è noto, come ha chiarito la Corte in altre fattispecie, nel caso in cui il giudice abbia pronunciato sentenza di proscioglimento, ad esempio, "perché il fatto non costituisce reato", ma aderente alla motivazione della sentenza sia invece la formula concernente l'insussistenza del fatto, la Cassazione, innanzi alla quale la sentenza sia stata impugnata, può provvedere direttamente alla rettificazione della formula di proscioglimento in tale ultimo senso, senza pronunciare l'annullamento della sentenza, trattandosi di errore di diritto nella motivazione del proscioglimento, non avente influenza su taledispositivo (vedi Sez. 1, n. 4899 del 13/12/1991, Rv. 188964-01).

Basandosi l’assoluzione della Mecchi soprattutto sull’errore in cui era incorso il funzionario di Cancelleria nella restituzione del reperto, dalla stessa non percepito e, dunque, sull’acquisizione del reperto sull’erronea convinzione che fosse stato dissequestrato, ritiene la Corte che la formula assolutoria più corretta sia quella “perché il fatto non costituisce reato” e, in tale senso, si rettifica il dispositivo della sentenza impugnata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e rettifica il dispositivo della sentenza impugnata con la sostituzione delle parole “perché il fatto non sussiste” con quelle “perché il fatto non costituisce reato”.

Così deciso il 28 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Gius