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Sentenza — n. 4180/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4180/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4180/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I difensori di Vincenzo Marono, Camillo Mira e Giorgio Vernengo hanno proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 15 novembre 2022 dal locale Tribunale, che, all'esito di giudizio ordinario, aveva affermato la responsabilità del Marono per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 così riqualificato il fatto di cui al capo d) e ritenute sussistenti la recidiva specifica e l'aggravante di cui al comma 6 della medesima norma, lo aveva condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione e 12 mila euro di multa; dichiarato responsabile il Mira per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 così riqualificato il fatto di cui al capo c) e, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e all'aggravante di cui al comma 6 della medesima norma, lo aveva condannato alla pena di 3 anni di reclusione e 7.500 euro di multa; dichiarato il Vernengo responsabile di reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 di cui al capo e) e, esclusa la recidiva, ritenuta l'aggravante di cui al cui al comma 6 della medesima norma, lo aveva condannato alla pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione e 27 mila euro di multa.

Regesto Legislator

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art. 271 cod. proc. pen, art. 74 d.P.R. 309/90, art. 73 d.P.R. 309/90, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4180/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ne deriva che è del tutto infondata la tesi dell'estraneità del ricorrente, riproposta nel ricorso. 2.2. Manifestamente infondato è il motivo sulla prescrizione. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso il calcolo è corretto, in quanto la recidiva specifica, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267).

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale assenza di persecuzione diritto di essere arrestato proroga della carcerazione preventiva fermo di polizia domanda d'asilo tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 271 cod. proc. pen
Con il primo denuncia la violazione dell'art. 271 cod. proc. pen.
art. 74 d.P.R. 309/90
per omessa motivazione sull'eccezione formulata in ordine all'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali valorizzate dai giudici di merito perché disposte in relazione all'iscrizione del ricorrente per il reato di cui all'art. 74 d.P.R.
art. 73 d.P.R. 309/90
Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Marono Vincenzo, nato a Napoli il 19/09/1957 Mira Camillo, nato a Palermo il 08/02/1969 Vernengo Giorgio, nato a Palermo il 12/02/1975 avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte di appello di Palermo letti gli atti, il ricorso e il- provvedimento impugnato; udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi del Marono e del Mira, rigetto per il Vernengo; uditi i difensori, Avv. Filippo Maria Gallina per Marono Vincenzo e anche in sostituzione dell'Avv. Antonio Turrisi per Mira Camillo, Avv. Debora Speciale per Vernengo, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. I difensori di Vincenzo Marono, Camillo Mira e Giorgio Vernengo hanno proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 15 novembre 2022 dal locale Tribunale, che, all'esito di giudizio ordinario, aveva affermato la responsabilità del Marono per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 così riqualificato il fatto di cui al capo d) e ritenute sussistenti la recidiva specifica e l'aggravante di cui al comma 6 della medesima norma, lo aveva condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione e 12 mila euro di multa; dichiarato responsabile il Mira per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 così riqualificato il fatto di cui al capo c) e, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e all'aggravante di cui al comma 6 della medesima norma, lo aveva condannato alla pena di 3 anni di reclusione e 7.500 euro di multa; dichiarato il Vernengo responsabile di reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 di cui al capo e) e, esclusa la recidiva, ritenuta l'aggravante di cui al cui al comma 6 della medesima norma, lo aveva condannato alla pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione e 27 mila euro di multa.

2. Il ricorso di Marono Vincenzo è articolato in due motivi. 2.1. Con il primo si denunciano la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art.73, comma 4, d.P.R. 309/90 per erronea valutazione degli elementi probatori. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto degli elementi offerti dalla difesa, propendendo per una ricostruzione del fatto in chiave accusatoria, nonostante le anomalie evidenziate, quali: il mancato accertamento dell'arrivo in città del Marono, certamente in un momento diverso da quello del correo Ricciardelli; la tesi che il viaggio fosse concordato è smentita dalle intercettazioni che non registrano contatti precedenti, coevi o successivi tra i due;

è frutto di ipotesi la tesi che il Marono avesse coadiuvato la spedizione a Palermo. E' illogica la lettura della vicenda e del comportamento del ricorrente, specie laddove si legge in chiave accusatoria il comportamento successivo all'arresto del Ricciardelli, trascurandone la condizione di noto pregiudicato. 2.2. Violazione di legge, in particolare, degli artt. 157, comma 2, e 161 cod. pen. e omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione richiesta con la memoria depositata in appello. La Corte di appello non solo non avrebbe corretto l'errore del primo giudice, che ha indicato il termine massimo in 13 anni e 6 mesi, anziché in 12 anni (applicando l'aumento ex art. 161, comma 2, cod. pen. sulla pena di 6 anni e non su quella di 9 anni, già aumentata della metà per la recidiva), che, aumentato per sospensioni pari a 1 anno, 2 mesi e 21 giorni, individua nel 7 settembre 2023 la data della prescrizione, ma neppure ha risposto sul punto, incorrendo nel vizio denunciato.

3. Per Mira Camillo il difensore deduce:3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. La Corte di appello si sarebbe limitata a riproporre le argomentazioni del primo giudice, richiamando le risultanze dei colloqui intercettati, che anche complessivamente valutate, non dimostrano l'interessamento del Mira al traffico di stupefacenti; la Corte non ha risposto alle obiezioni difensive che, oltre ad evidenziare la mancanza di sequestri, sottolineavano che nel corso dei servizi di osservazione non era mai stato accertato il coinvolgimento del ricorrente in attività di detenzione, ricezione o cessione. La motivazione è apodittica e non offre argomenti utili per ritenere che i colloqui intercettati avessero oggetto illecito. 3.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, eccessivamente severo, ed alla mancata esclusione della recidiva, essendosi i giudici limitati a rimandare ai precedenti penali, risalenti nel tempo e senza motivare sulla pericolosità sociale del ricorrente.

4. Nell'interesse di Giorgio Vernengo il difensore articola i seguenti motivi. 4.1. Con il primo denuncia la violazione dell'art. 271 cod. proc. pen. per omessa motivazione sull'eccezione formulata in ordine all'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali valorizzate dai giudici di merito perché disposte in relazione all'iscrizione del ricorrente per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 per il quale è stata disposta l'archiviazione, utilizzate nel procedimento in oggetto senza l'emissione di alcun decreto ad hoc. 4.2. Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90.

La Corte di appello ha riproposto la motivazione del primo giudice, senza rispondere ai rilievi difensivi e senza considerare che lo stupefacente fu trovato in possesso del coimputato Rizzo Antonino, che la deteneva in autonomia, e nonostante la mancanza di contatti e incontri, precedenti e successivi, con il Rizzo e i presunti fornitori calabresi. La motivazione è illogica perché valorizza incontri datati nel tempo rispetto all'arresto del Rizzo e trascura che il presunto incontro tra il ricorrente e i calabresi non avvenne. 4.3. Vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche per mancata considerazione delle condizioni di vita, della scarsa entità del dolo e della personalità del ricorrente. 4.4.

Violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, determinato in misura eccessiva rispetto al correo che ha definito la posizione con il patteggiamento, con riconoscimento delle attenuanti generiche e aumento per la continuazione, così da incorrere in una disparità di trattamento segnalata, ma non argomentata.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza dei mortivi nonché proposti per motivi non deducibili perché diretti a proporre una lettura alternativa dei fatti e delle prove preclusa in questa sede, specie a fronte di valutazioni conformi e lineari dei giudici di merito, che si integrano e completano a vicenda.

2. È inammissibile il ricorso proposto nell'interesse del Marono. 2.1. E' inammissibile il primo motivo perché propone una lettura alternativa del fatto e delle prove, genericamente contestando la ricostruzione del fatto, trascurando che la sentenza dà atto del servizio di osservazione predisposto sulla scorta dei colloqui intercettati proprio per verificare l'arrivo a Palermo del ricorrente, noto agli operanti perché arrestato nel 2013, riconosciuto e seguito a bordo della sua vettura, visto fare un cenno d'intesa al Ricciardelli, che, alla guida della propria autovettura, immediatamente lo seguiva e, mentre il Marono entrava nel condominio ove risiedevano altri soggetti coinvolti nell'indagine, il correo in attesa veniva sottoposto a controllo e tratto in arresto perché trovato in possesso di 30 kg di hashish.

Con motivazione lineare e logica la sentenza confuta le obiezioni difensive, riproposte nel ricorso, chiarendo che il viaggio era programmato; che il Marono e il Ricciardelli si conoscevano e l'operazione era concordata, come si ricavava dal cenno di intesa scambiato tra i due e dalla prosecuzione delle due autovetture in sequenza nella stessa direzione per realizzare la vendita dello stupefacente. In tale contesto fattuale, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, non risulta affatto illogico il rilievo attribuito al comportamento del ricorrente successivo all'arresto del Ricciardelli, dandosi alla fuga, ritenuto confermativo della consapevolezza del carico trasportato e dell'imminente operazione da compiere.

Ne deriva che è del tutto infondata la tesi dell'estraneità del ricorrente, riproposta nel ricorso. 2.2. Manifestamente infondato è il motivo sulla prescrizione. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso il calcolo è corretto, in quanto la recidiva specifica, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267).

Nel caso di specie per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d. P.R. 309 del 90, commesso il 17 giugno 2011, tenuto conto della recidiva contestata e della doppia incidenza dell'aumento massimo applicabile in misura della metà sulla pena edittale, il termine massimo di 13 anni e 6 mesi veniva a scadere il 17 dicembre 2024, cui vanno aggiunte le sospensioni pari a 1 anno mesi 5 e giorni 15, di cui dà atto la sentenza di primo grado (pag. 8), sicché la prescrizione maturerà il 1° giugno 2026. Ne deriva che l'omessa risposta sul punto non è censurabile, stante l'originaria inammissibilità del motivo per manifesta infondatezza.

3. Anche il ricorso proposto per il Mira è inammissibile. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 90, commesso il 13 aprile 2011, avente ad oggetto l'acquisto in concorso con il D'Alessandro di sostanza stupefacente per la somma di 35 mila euro dai fornitori napoletani Crispino, Polverino e Mauriello, oggetto del capo c). 3.1. Il primo motivo è inammissibile perché generico e meramente oppositivo. È generica la contestazione dei colloqui intercettati e degli elementi valorizzati dai giudici di merito in base ad una lettura coordinata dei colloqui intercettati abbinata a servizi di osservazione, che documentavano incontri e contatti tra i soggetti moniMati sin dal gennaio 2011.

Sia il frequente utilizzo nel corso dei colloqui del termine di copertura "ligna''- legname, logicamente non riferibile nel contesto del discorso ad operazioni lecite, tant'è che lo stesso termine veniva utilizzato dall'interlocutore del D'Alessandro per chiedergli se "aveva disponibilità di ligna"- o termini di copertura per indicare il luogo, la ragione degli incontri e l'identità dei partecipi (pag.51 , sia la prudenza degli interlocutori, attenti alla presenza delle forze dell'ordine e disposti a far saltare gli appuntamenti per evitare di essere controllati, sono stati coerentemente ritenuti indicativi della finalità illecita dei frequenti viaggi a Palermo dei fornitori napoletani, recatisi in più occasioni anche a casa del ricorrente per consegnare qualcosa (pag. 31; 36-37 sentenza impugnata).

L'esplicita richiesta del Polverino al Mira di "chiudere quel discorso vecchio", di "fare una bella chiacchierata per un sereno discorso " (pag.

39) e l'accordo per definire le pendenze con espresso riferimento della Mauriello alla somma ricevuta, inferiore alle aspettative, supportano l'accusa e giustificano logicamente l'affermazione di responsabilità. 3.2. Inammissibile è anche il secondo motivo. La censura relativa al trattamento sanzionatorio è generica a fronte della valutazione di congruità e proporzionalità espressa in relazione ai fatti esaminati, considerata, inoltre, l'inammissibilità della censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto, come nel caso di specie, di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 3.3. Analogamente inammissibile è il motivo relativo alla recidiva, la cui mancata esclusione è giustificata dal riferimento ai precedenti anche specifici del ricorrente, ritenuti espressivi di perdurante capacità a delinquere, indicativa della non occasionale ricaduta nel reato e, quindi, di maggiore pericolosità, giustificativa di aggravio sanzionatorio. , 4. Stessa sorte spetta al ricorso proposto per il Vernengo. 4.1. È inammissibile il primo motivo per manifesta infondatezza.

Premesso che è inammissibile, per genericità e difetto di autosufficienza, il motivo diretto a denunciare l'omesso esame di una richiesta, di cui non vi sia menzione nel provvedimento impugnato, e che è onere della parte che in sede di legittimità eccepisca l'inutilizzabilità delle intercettazioni, indicare specificamente gli atti di cui si denuncia il vizio e curarne la produzione (da ultimo Sez. 5, n. 29382 del 23/07/2025, Stagno, Rv. 288555), va evidenziato che è vero che la sentenza non affronta la questione posta nei motivi aggiunti relativa all'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte per il reato di cui all'art.

74. d.P.R. 309/90 iscritto a carico del Vernengo e definito con archiviazione, ma si trattava di questione inammissibile ab origine perché proposta in termini generici, non connessa ai motivi principali e non documentata (anche al ricorso non è allegato alcun decreto né documentazione necessaria) nonché palesemente infondata per la specificità del reato associativo, finalizzato solo alla commissione di reati di cui all'art. 73 del medesimo d.P.R. sicché l'autorizzazione si estende automaticamente ai reati fine con conseguente utilizzabilità dei risultati. 4.2.

Analoga valutazione va espressa per il secondo motivo, privo di serio confronto con il conforme giudizio dei giudici di merito nonché diretto a riproporre la tesi dell'assoluta estraneità del ricorrente per mancanza di elementi indicativi del suo ruolo concorsuale nell'attività illecita, ascrivibile solo al Rizzo. La prospettazione, già disattesa in sentenza, è fondata su una lettura parziale del materiale probatorio e, soprattutto, delle conversazioni intercettate, riportate nella sentenza di primo grado (pag. da 22 a 28) e richiamate nella sentenza impugnata, che danno, invece, atto dei frequenti e costanti rapporti e contatti tra i due, della presenza del ricorrente nella villetta abbandonata, destinata al deposito delle sostanze stupefacenti, ove insieme al Rizzo condusse i fornitori calabresi, del pieno coinvolgimento del ricorrente nella detenzione e cessione di sostanze stupefacenti insieme al Rizzo, con il quale discuteva espressamente ed inequivocabilmente di quantitativi, di prezzi, di crediti da recuperare e di soggetti da cui riscuotere; conversazioni che, lette in combinazione con gli incontri monitorati dalla polizia giudiziaria, con le cessioni contestate al Rizzo, che cronologicamente si collocano nel periodo successivo agli incontri con i calabresi e con le sollecitazioni del Cacciola ad incontrarsi e definire, giustificano ampiamente il ritenuto coinvolgimento del ricorrente.

Contrariamente all'assunto difensivo è sufficiente far riferimento all'affermazione del ricorrente: "A mia interessa, basta recuperare i miei piccioli" (pag. 27 sentenza di primo grado) e a quella del Rizzo che, il giorno prima dell'arresto, alle sollecitazioni del Cacciola rispondeva di essere disposto "a risolvere e a dare indietro", contestualmente affermando che" lui non è reperibile, problemi" (pag. 12 sentenza impugnata) per avere conferma della corretta valutazione dei giudici di merito circa il coinvolgimento del ricorrente nella detenzione di 482,4 grammi di cocaina sequestrati il giorno dell'arresto del Rizzo, in concorso con questi, il Cacciola e il Marafioti, separatamente giudicati. 4.3.

Parimenti inammissibili per genericità nonché proposti per motivi non deducibili in questa sede sono anche gli ultimi due motivi. Va ribadito che in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509).

Nel caso di specie il diniego delle attenuanti generiche è giustificato, nonostante l'esclusione della recidiva in primo grado, dal rilievo assorbente attribuito alle modalità organizzate del fatto, commesso in concorso con almeno altre tre persone, nonché dall'assenza di elementi favorevoli. Inammissibile è anche il secondo profilo relativo al trattamento sanzionatorio, non essendo proponibile il confronto con la posizione del Rizzo, che ha patteggiato la pena, né invocabile l'asserita disparità di trattamento quale parametro cui ancorare la determinazione della pena, sia per l'impossibilità di equiparare posizioni distinte ed autonome, giudicate in procedimenti e con riti diversi, sia perché la sentenza dà atto che della congruità e proporzionalità della pena inflitta, determinata in misura prossima al minimo edittale.

5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativannente determinata in tremila euro ciascuno.

P.Q.M.

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