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Sentenza — n. 3945/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls acquittal due to inadmissible police testimony violating procedural rules on hearsay and auto-incrimination.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3945/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Rome Tribunal's acquittal of Severino Tiziano, who was found not guilty of false reporting to police. The defense argued that the conviction relied on a police officer's testimony regarding statements made by the defendant's partner and brother, which were never heard in court, and on the defendant's own unrecorded statements made during preliminary inquiries. The court held that these statements were inadmissible under Articles 62 and 63 of the Code of Criminal Procedure because the defendant was not properly summoned as an accused, rendering the officer's testimony invalid and the acquittal legally flawed.

Regesto Legislator

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Art. 62, 63, 195 comma 4 c.p.p.; The court must annul a judgment relying on police testimony derived from statements made by third parties or the accused during preliminary inquiries without proper interruption or summons, as such evidence violates the prohibition against hearsay and auto-incrimination.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible testimony false reporting offense preliminary inquiries auto-incrimination procedural violation acquittal annulment police officer witness false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 c.p.p.
Art. 63 c.p.p.
Art. 195 comma 4 c.p.p.
La condanna si basa su un’unica prova, costituita dalle dichiarazionidi un teste di polizia giudiziaria , che s ono inutilizzabili : a)per violazione dell'art. 195 , comma 4, cod.
Art. 367 c.p.p.
Il ricorrente è stato condannato per il delitto di cui all’art. 367 cod.
Art. 131-bis c.p.
per essere il fatto non punibile ex art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
per essere il fatto non punibile ex art. 131-bis cod. pen.
art. 367 cod. pen
Il ricorrente è stato condannato per il delitto di cui all’art. 367 cod. pen., per avere falsamente affermato ai sanitari del Pronto soccorso, prima, e agli ufficiali di polizia giudiziaria che lo stavano escutendo a sommarie informazioni, poi, di essere stato vittima di sequestro di persona.
art. 195 cod. proc. pen
Si è aggiunto che il comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio
Sez. 3, n. 30922 del 18/09/2020
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda Severino Tiziano, nato a Napoli il 27/04/1991 avverso la sentenza del 21/02/2025del Tribunale di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Simone Perrelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria dell’avvocato Enrico Chianese, difensore di Severino Tiziano, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma ha assolto Tiziano Severino dal reato di cui all'art.367 cod. pen . per essere il fatto non punibile ex art. 131-bis cod. pen. L’imputato era accusato di aver riferito falsamente alla polizia giudiziaria, in sede di sommarie informazioni assunte nell’ambito dell’indagine avviata dalla denuncia di scomparsa sporta dalla sua compagna, di essere stato vittima di un rapimento.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell'imputatoper i motivi di seguito sintetizzati. 2.1.Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli art t. 62 , 63 e 195 cod. proc. pen. La condanna si basa su un’unica prova, costituita dalle dichiarazionidi un teste di polizia giudiziaria , che s ono inutilizzabili : a)per violazione dell'art. 195 , comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui riportano il contenuto delle dichiarazioni rese dalla compagna dal ricorrente e del fratello dello stesso, mai sentiti in dibattimento; b)per violazione degli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., nella parte in cui riportano le dichiarazioni rese dall’imputato, che non è stato sentito come persona sottoposta ad indagini ma solo a sommarie informazioni,senza che l’atto sia stato interrotto quando ha cambiato versione, rendendo dichiarazioni auto - indiziant i , peraltro non verbalizzate. 2.2.Difetto di motivazione in ordine ai pretesi atti di autolesionismo posti in essere, di cui avrebbe parlato solo genericamente l ’ operante e in assenza di riscontri documentali 2.3.

Violazione di legge in relazione all'art.367 cod. pen . di cui difett erebbe l'elemento oggettivo, in quanto nessuna denuncia è stata presentata dal ricorrente.Inoltre, la probabile presenza dei suoi familiari durante l’escussione in ospedalefarebbe venire meno anche l'elemento soggettivo del reato, in quanto l’imputato, davanti a loro, non avrebbe potuto fare altro che confermare la versione a loro riferita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che sussiste l'interessedell'imputato a impugnare la sentenza che esclude la punibilità di un reato in applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di pronuncia che ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso; è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi del comma terzo della medesima disposizione(Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020, De Venuto, Rv. 280226 –01, riferita ad un reato militare).

2. Il primo motivo di ricorso è fondato e ha carattere assorbente.

3. Il ricorrente è stato condannato per il delitto di cui all’art. 367 cod. pen., per avere falsamente affermato ai sanitari del Pronto soccorso, prima, e agli ufficiali di polizia giudiziaria che lo stavano escutendo a sommarie informazioni, poi, di essere stato vittima di sequestro di persona. La scomparsa del ricorrente era stata denunciata dalla sua compagna, il 18/07/2020; la sera stessa il fratello h a riferito alla polizia giudiziaria che lo scomparso aveva fatto spontaneamente rientro presso la propria abitazione,che si trovava in uno stato di shocke che presentava graffi ed escoriazioni .

Il giorno successivo l'imputato è stato sentito a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria presso l'ospedale e,in quella sede, ha affermato di essere stato caricato su un furgone mentre andava al lavoro, derubato e poi abbandonato lungo la via. Sentito a chiarimenti, una volta dimesso dall'ospedale , ha confessato di aver inventato tutto. Ebbene, l'unica prova assunta in dibattimento sono le dichiarazioni dell'operante, che ha riferito , prima , il contenuto delle dichiarazioni della compagna e del fratello dell'imputato e,poi, quelle dello stesso imputato , sentito in veste di persona informata sui fatti.

4. L’art.195 cod. proc. pen. stabilisce, al comma 4, che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b).Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo Le Sezioni unite hanno chiarito cheil divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, di cui al comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen., si riferisce tanto alle dichiarazioni che sono state ritualmente assunte e documentate in applicazione degli artt. 351, 357, comma 2, lett.

a) e b), quanto ai casi nei quali la polizia giudiziaria non haprovveduto alla redazione del relativo verbale, con ciò eludendo proprio le modalità di acquisizione prescritte dalle norme medesime. Si è aggiunto che il comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. preclude la testimonianza con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett.

a) e b) stesso codice, mentre gli "altri casi", cui si riferisce l'ultima parte della disposizione, per i quali la prova è ammessa secondo le regole generali sulla testimonianza indiretta, si identificano con le ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225468-469).

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi, poiché ha utilizzato ai fini della prova le dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria, in violazione del divieto di cui all’art. 195, comma 4, citato, in quanto relative a fatti appresi dalla compagna del ricorrente e dal fratello di costui.Tali dichiarazioni, infatti, non erano utilizzabili, se non con il consenso delle parti, e la prova dei fatti da esse emergenti avrebbe dovuto essere acquisita mediante escussione diretta dei dichiaranti.

5. Fondata è anche la censura relativa alla violazione degli artt.62 e 63 cod. proc. pen. La prima disposizione, al comma 1, prevede che « le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza». La seconda stabilisce, al comma 1, che se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore.

Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese» e, al comma 2, che « s e la person a doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate L'inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. ricorre anche in caso di dichiarazioni rese nella fase delle indagini da chi, sin dall'inizio dell'esame o dopo l'emersione di indizi a suo carico nel corso di tale atto, senza che lo stesso sia stato interrotto, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato o imputato di reato connesso o di reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.(Sez. 3 , n. 30922 del 18/09/20201, Rv. 280277).

Pertanto,nel momento in cui il ricorrente ha reso dichiarazioni auto - indizianti innanzi all’ufficiale di polizia giudiziaria , l’atto doveva essere interrotto e né le dichiarazioni rese prima né quelle rese dopo potevano essere utilizzate, tanto meno attraverso la deposizione dell’ufficiale di polizia giudiziaria, assunta in violazione dell’art. 62 citato.

4. In conclusione, la sentenza impugnata, che fonda la condanna su dichiarazioni inutilizzabili di un teste di polizia giudiziaria, deve essere annullata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Roma. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giud