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Sentenza — n. 3939/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court rejects extradition appeal, upholding Swiss evidence sufficiency and denying release.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3939/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Equabile Filomena's appeal against the Rome Court of Appeal's extradition order to Switzerland for aggravated robbery. The appellant argued that Swiss evidence constituted mere conjecture rather than concrete proof and violated her fundamental rights. The court dismissed these claims, affirming that Italian authorities must only verify the completeness of the foreign request, not the substantive truth of the evidence, which was deemed sufficient by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 705 c.p.p.: The Italian judicial authority is not required to verify the actual existence of serious indicia of guilt but must ensure the extradition request contains the reasons why the requesting state considers it probable that the extraditee committed the crime.

Parole chiave

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extradition appeal serious indicia of guilt Swiss evidence sufficiency Italian judicial review custody in prison procedural violation fundamental rights allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
2.1 n motivo di ricorso concerne la violazione dell'art. 606 comma 1, lett.
Art. 705 cod. proc. pen.
in relazione all'art. 705 cod. proc. pen. per insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza nonché la violazione dell'art.
Art. 705 comma 2 lett. a) cod. proc. pen.
in relazione all'art. 705 cod.
Art. 704 comma 3 cod. proc. pen.
art. 705 cod. proc. pen
in relazione all'art. 705 cod. proc. pen.
art. 203 disp. att. cod. proc. pen
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Equabile Filomena nata a Napoli il 13/06/1981 avverso la sentenza del 09/12/2025 della Corte d'appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio che conclude per il rigetto del ricorso; sentito l'avvocato Andrea Palmiero, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza della Corte di appello di Roma, in data 9/12/2025, è stata dichiarata la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione avanzata dall'ufficio di procura del Cantone di Ginevra della Confederazione elvetica nei confronti di Equabile Filomena, in relazione ai reati di concorso in rapina aggravata; con il medesimo provvedimento veniva applicata all'interessata alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

2. Equabile Filomena, per il tramite del proprio difensore di fiducia, propone ricorso avverso tale sentenza, con unico motivo di ricorso e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio e l'immediata scarcerazione della ricorrente. 2.1 n motivo di ricorso concerne la violazione dell'art. 606 comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 705 cod. proc. pen. per insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza nonché la violazione dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, per avere la Corte di appello erroneamente valutato quali concreti e specifici, gli elementi probatori forniti dall'autorità giudiziaria Svizzera, che sono invece mere congetture o supposizioni; ha inoltre violato l'art 705, comma 2, cod. proc. pen. lett.

a) nella parte in cui non ha adeguatamente valutato il rischio che la ricorrente venga sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali, in quanto il procedimento penale svizzero si fonda su elementi probatori del tutto insufficienti e su mere congetture, configurando violazione del principio del giusto processo e del diritto di difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Le censure dedotte sono già state esaminate dalla Corte d'appello di Roma nella sua decisione, che ha affermato che 'ancorché la Convenzione europea di estradizione non consente allo Stato richiesto di valutare l'effettiva sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione'; proprio ai fini di tale controllo risultano richieste informazioni suppletive alla Confederazione Svizzera, delle quali è stato dato atto, inglobando il testo della risposta nel corpo della sentenza, informazioni che sono state ritenute idonee a rappresentare l'esistenza di elementi indiziari a carico dell'estradanda.

In particolare la Corte ha sottolineato le modalità delle indagini svolte dalla polizia svizzera, per individuare la rete di rapinatori che avevano commesso 7 rapine di orologi, con le stesse modalità e mezzi e con gli stessi autori, nonché la circostanza che le indagini hanno condotto alla sentenza di condanna detenuta definitiva nei confronti di uno dei complici della Equabile; va inoltre osservato come, nella nota di risposta trasmessa dall'ufficio federale di giustizia svizzero, siano state sottolineate le modalità di riconoscimento della Equabile, sulla base della localizzazione delle utenze telefoniche utilizzate dai rapinatori, dalle quali era emerso che gli interessati avevano effettuato una sosta presso una stazione di servizio situata lungo l'autostrada ed identificando la Equabile sulla base delle immagini di videosorveglianza della stazione di servizio stessa.

3. La Corte di appello, ribadendo la circostanza che non spetta all'autorità giudiziaria italiana il controllo sull'effettiva sussistenza degli elementi indiziari a carico delle ma semplicemente una valutazione di completezza di quelli prospettati nella richiesta estradizionale, ha ritenuto che tale condizione sia stata soddisfatta tramite la nota trasmessa nella quale sono anche state specificate le fonti di prova.

6. Va infine disattesa la richiesta di immediata scarcerazione della ricorrente in quanto all'interessata è stata applicata, contestualmente alla pronuncia favorevole alla richiesta estradizione, la misura cautelare della custodia in carcere su conforme richiesta del ministero della giustizia, ex articolo 704, comma 3, cod. proc. pen., non essendo stata in precedenza applicata alcuna misura cautelare, dal momento che Equabile si trovava detenuta, in custodia cautelare, presso la casa circondariale di Rebibbia femminile Roma per altra causa.

7. Il ricorso, per i motivi esposti, deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 21/01/2026 Il Cons gliere estensore Il Presid nte Maria / - ia Benedetti Pierluigi DiiS .1 D