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Sentenza — n. 3938/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming defense rights violation due to lawyer substitution during trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3938/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed Matovic Dejan's appeal against a Milan appellate court decision regarding a Dutch criminal judgment. Matovic argued that the court violated his defense rights by allowing the trial to proceed after he revoked his lawyer without appointing a substitute or adjourning the hearing. The court ruled that since the revoked lawyer continued to assist the client, the right to defense was effectively guaranteed, rendering the procedural error non-fatal.

Regesto Legislator

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Art. 107 cod. proc. pen.; Art. 97 cod. proc. pen.: The temporary continuation of defense by a revoked lawyer does not constitute a nullity if the client's right to assistance is effectively guaranteed, even if a formal substitute was not immediately appointed.

Parole chiave

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right to defense lawyer substitution procedural nullity substitute counsel criminal procedure code appeal dismissal effective assistance diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 107 cod. proc. pen.
La Corte di appello prendeva atto della revoca, disponendo procedersi al giudizio stante la mancanza del nuovo difensore di fiducia e dovendosi ritenere che l'assistenza del ricorrente era garantita dalla presenza del difensore revocato, in base all'art. 107 cod. proc. pen.
Art. 97 cod. proc. pen.
Ne consegue che la Corte di appello, preso atto della revoca e della contestuale nuova nomina, avrebbe potuto ugualmente procedere alla trattazione del giudizio, tuttavia, a fronte della mancanza del nuovo difensore di fiducia avrebbe dovuto nominare un sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma 4, cod.
Art. 96 cod. proc. pen.
Si tratta di un'affermazione non condivisibile, posto che la nomina del nuovo difensore era stata correttamente eseguita mediante dichiarazione resa all'autorità procedente, ai sensi dell'art. 96, comma 2, cod.
Art. 178 cod. proc. pen.
La decisione della Corte di appello di proseguire nel giudizio, ritenendo idonea l'assistenza garantita dal difensore revocato, pur se non corretta sotto il profilo della motivazione giuridica, non ha determinato alcuna nullità per violazione dell'art. 178, lett.c), cod.
art. 107 cod. proc. pen
La Corte di appello prendeva atto della revoca, disponendo procedersi al giudizio stante la mancanza del nuovo difensore di fiducia e dovendosi ritenere che l'assistenza del ricorrente era garantita dalla presenza del difensore revocato, in base all'art. 107 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.1, n. 56347 del 4/7/2017, Pere, Rv.271907
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Matovic Dejan, nato in Serbia il 6/7/1981 avverso la sentenza del 3/12/2025 emessa dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Mariella De Masellis, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano riconosceva la sentenza penale di condanna emessa dalla Corte di appello di s-Hertogenbosh (Paesi Bassi), ritenendo sussistenti i presupposti e prendendo atto che il difensore dell'odierno ricorrente si era rimesso alla decisione della Corte. Nell'intestazione della sentenza si dava atto che Matovic, presente in udienza, aveva dichiarato di revocare quale difensore di fiducia l'Avvocato David Maria Russo, nominando in sua sostituzione l'Avvocato Mario Fortunato. La Corte di appello prendeva atto della revoca, disponendo procedersi al giudizio stante la mancanza del nuovo difensore di fiducia e dovendosi ritenere che l'assistenza del ricorrente era garantita dalla presenza del difensore revocato, in base all'art. 107 cod. proc. pen.

2. La difesa del ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale deduce la nullità della sentenza, per violazione del diritto di difesa, ritenendo che la Corte di appello avesse erroneamente applicato l'art. 107 cod. proc. pen. posto che, a fronte dell'intervenuta sostituzione del difensore di fiducia, avrebbe dovuto differire l'udienza al fine di consentire al nuovo difensore di assumere la difesa o, al più, avrebbe potuto procedere nominando un difensore d'ufficio ai sensi dell'art.97 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La decisione della Corte di appello di proseguire nel giudizio, ritenendo idonea l'assistenza garantita dal difensore revocato, pur se non corretta sotto il profilo della motivazione giuridica, non ha determinato alcuna nullità per violazione dell'art. 178, lett.c), cod. proc. pen. L'art.107 cod. proc. pen. stabilisce testualmente che «3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca». Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto che la nomina formulata dall'interessato, presente all'udienza, non fosse idonea a far ritenere la parte già assistita dal nuovo difensore, stante l'assenza di quest'ultimo. Si tratta di un'affermazione non condivisibile, posto che la nomina del nuovo difensore era stata correttamente eseguita mediante dichiarazione resa all'autorità procedente, ai sensi dell'art. 96, comma 2, cod. pen. Quanto detto comporta che non avrebbe potuto trovare applicazione il disposto dell'art. 107, comma 4, cod. proc. pen. che, per la sola ipotesi di revoca cui non segua la nuova nomina del difensore di fiducia, onera il precedente difensore di proseguire nell'assistenza.

Ne consegue che la Corte di appello, preso atto della revoca e della contestuale nuova nomina, avrebbe potuto ugualmente procedere alla trattazione del giudizio, tuttavia, a fronte della mancanza del nuovo difensore di fiducia avrebbe dovuto nominare un sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Il vizio procedurale in cui è incorsa la Corte di appello, pertanto, attiene esclusivamente all'aver omesso di procedere con la nomina del sostituto d'ufficio, ritenendo che la difesa dovesse essere garantita dal difensore revocato che, peraltro, ha partecipato all'udienza e ha formulato le proprie conclusioni.

Nel momento in cui il difensore revocato, pur non essendo a ciò obbligato, ha garantito l'assistenza al ricorrente, il giudizio si è correttamente svolto, proprio perché il diritto di difesa è stato adeguatamente garantito. Il fatto che l'assistenza difensiva sia stata prestata dal difensore già revocato non dà luogo a nullità, posto che la revoca non comporta alcuna forma di incompatibilità rispetto alla temporanea prosecuzione del mandato difensivo, come, del resto, espressamente attestato dalla regola dettata dall'art. 107, comma 4, cod. proc. pen.

Né a diverse conclusioni può condurre il fatto che, ove avesse proceduto alla nomina di un sostituto d'ufficio, la Corte di appello avrebbe dovuto attingere all'elenco dei difensori d'ufficio. Per consolidata giurisprudenza, infatti, la nomina quale sostituto d'ufficio di un difensore immediatamente reperibile e senza il rispetto delle regole che presiedono a tale designazione non determina alcuna nullità, posto che non incidono sull'effettività dell'assistenza difensiva (Sez.1, n. 56347 del 4/7/2017, Pere, Rv.271907). Infine, deve rilevarsi come sia del tutto infondata la tesi difensiva secondo cui la Corte di appello, a fronte dell'intervenuta nuova nomina, avrebbe dovuto soprassedere alla trattazione del giudizio, disponendo una breve sospensione al fine di contattare il nuovo difensore di fiducia.

Tale modus procedeniii; invero, non trova alcun aggancio normativo, essendo invece codificata la regola inversa, secondo cui se l'interessato non provvede a informare tempestivamente il nuovo difensore e, comunque, se questi non è presente al compimento dell'attività processuale già ritualmente fissata, il giudice che procede non ha alcun onere di differire, sia pur brevemente, il compimento dell'atto, dovendo unicamente garantire l'assistenza difensiva, così come effettivamente avvenuto nel caso in esame.

3. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che il giudizio dinanzi alla Corte di appello si è svolto in maniera del tutto regolare, non essendo ravvisabile la dedotta nullità per violazione del diritto all'assistenza difensiva, pertanto il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 I.n. 69/2005 Così dec