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Sentenza — n. 3937/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to withdrawal; client waived right to contest lower court ruling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3937/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense counsel formally withdrew the petition on December 29, 2025. Although the client initially argued violations regarding the proportionality of bail conditions and lack of motivation, these arguments were abandoned before the final decision. Consequently, the court ruled that the withdrawal rendered the legal challenge void and ordered the client to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A withdrawal of the appeal renders the petition inadmissible, triggering the mandatory imposition of court costs and a monetary fine regardless of the specific ground for inadmissibility.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility court costs monetary fine procedural waiver Cassazione preliminary investigation pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
art. 591 cod. proc. pen
pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompresa la rinuncia all'impugnazione (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso
pen., tra cui è ricompresa la rinuncia all'impugnazione (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv.
Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena
285462 - 02; Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv.
Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro
267373 - 01; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sottile Lucia, nata a a Crotone il 09/05/1972 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro dell'11/09/2025 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Paolo A. M. Fiore, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; letta la rinuncia al ricorso, depositata dal difensore della ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'Il settembre 2025 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento emesso il 21 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, con cui è stata respinta l'istanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in corso di esecuzione per i delitti di peculato e simulazione di reato.

2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Lucia Sottile, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen. nonché mancanza di motivazione in ordine all'attualità e alla concretezza del pericolo di reiterazione del reato. 2.2. Violazione dell'art. 275, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione sull'adeguatezza e gradualità della misura cautelare applicata.

3. Il 29 dicembre 2025 il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato una memoria con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso, senza null'altro aggiungere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., essendo intervenuta rituale rinuncia.

2. L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Va rilevato, al riguardo, che l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, in esso prevista, deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompresa la rinuncia all'impugnazione (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 - 02; Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 - 01; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d