Criminal appeal dismissed due to statute of limitations; acquittal preferred over minor offense exemption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appellate court's conviction for theft of a low-value truck without remitting the case. The appellant argued for exemption due to the vehicle's minimal market value and claimed the statute of limitations had expired. The court found the limitation period had indeed passed, noting that acquittal by prescription is legally more favorable than acquittal by minor offense exemption.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 159 cod. pen.: The statute of limitations extinguishes the criminal action, and acquittal by prescription is preferred over acquittal by particular tenuity of the fact.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rizzo Luigi, nato a Caltagirone il 9/3/1982 avverso la sentenza del 24/06/2025 emessa dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Mariella De Masellis, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente all'art.131 bis cod. pen.; udito l'Avvocato Christian Parisi, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello confermava la condanna disposta nei suoi confronti, in relazione al reato di cui all'art. 334 cod. pen.
2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati tre motivi di ricorso, per violazione di legge e vizio di motivazione, con i quali deduce l'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto, nonostante il bene in custodia fosse di minimo valore (trattandosi di un autocarro immatricolato nel 1990); con il secondo motivo deduce l'intervenuta prescrizione del reato, sottolineando come la Corte di appello avesse erroneamente computato i termini di sospensione. Infine, lamenta l'erronea determinazione della pena, rappresentando che, essendo egli proprietario e custode del bene sottratto, dovevano applicarsi i limiti edittali più favorevoli previsti dall'art. 334, comma 2, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, dovendosi dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato.
2. Occorre premettere che il primo motivo di ricorso, concernente il vizio di motivazione relativo all'esclusione della particolare tenuità del fatto, risulterebbe in astratto fondato. La Corte di appello ha ritenuto di non poter applicare la previsione contenuta all'art. 131- bis cod. pen. sulla base di una motivazione apparente, affermando che le modalità della condotta non erano dimostrative della "irrilevanza del fatto" e che non poteva escludersi che l'automezzo sottratto conservasse un qualche valore di mercato. Si tratta di affermazioni generiche, prive di riferimento ad elementi specifici e che non tengono conto del fatto che la causa di esclusione della punibilità presuppone pur sempre la sussistenza del reato, sicchè se ne doveva valutare in concreto il grado di offensività, oltre all'insussistenza degli ulteriori presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen.
3. Quanto detto consente di affermare che il ricorso non è inammissibile, il che comporta la necessità di verificare l'intervenuta prescrizione alla data della presente pronuncia. Premesso che il reato è stato commesso in data 15 dicembre 2016, epoca in cui veniva constatata l'avvenuta sottrazione del mezzo, non rinvenuto presso il luogo di custodia, il termine massimo di prescrizione risulta maturato alla data del 6 luglio 2025, posto che al termine di 7 anni 6 mesi, devono aggiungersi 386 giorni di sospensione, in relazione ai rinvii disposti alle udienze del 28.1.2019, 9.12.2019 e 5.5.2025.Per completezza deve ribadirsi che il proscioglimento per l'intervenuta prescrizione è più favorevole rispetto alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, posto che quest'ultima ipotesi presuppone in ogni caso l'accertamento della sussistenza del fatto e produce effetti negativi per l'autore del fatto, tant'è che la relativa pronuncia deve iscriversi nel casellario giudiziario (Sez.1, n. 43700 del 28/9/2021, Glorioso, Rv. 282214).
4. Quanto detto comporta che debba prevalere l'intervenuta assoluzione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 19 gennaio 2026 Il Consigli