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Sentenza — n. 3740/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls a review order for insufficient motivation regarding property title in a preventive seizure case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3740/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the review order issued by the Cosenza Tribunal, which had rejected a request for review of a preventive seizure. The lower court failed to adequately address the appellant's arguments regarding the lack of a property reservation clause in the sales contract and misapplied the principle of consensual contract formation. Consequently, the decision was remanded to the Tribunal for a new judgment with proper motivation.

Regesto Legislator

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Art. 321, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 1326, cod. civ.: A review order in preventive seizure proceedings must substantively address and refute specific arguments raised by the defense regarding the ownership of the seized asset, failing to do so constitutes a violation of law requiring annulment.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure property reservation clause consensual contract formation violation of law insufficient motivation review order remand for new trial proprietà fondiaria agricola

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
"impeditivo" (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.), con decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari del 17 febbraio 2025.
Art. 1326, cod. civ.
231 del 2002, secondo cui la riserva di proprietà sul bene venduto, per essere opposta ai creditori del compratore, deve altresì essere confermata nelle singole forniture anteriori al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili; — dell'art. 1326, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, De Laurentiis, Rv. 285189
5/2008, Ivanov, Rv. 239692
25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da "La Fattoria Società Agricola" s.r.l.s. in persona del legale rapp.te pro tempore Sibarelli Antonio avverso l'ordinanza del 05/09/2025 del Tribunale di Cosenza; letti gli atti del procedimento, il ricorso ed il provvedimento impugnato udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, avv. Pasquale Di Iacovo, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Nell'ottobre del 2021, la "Costruzioni Generale" s.r.l. ha venduto un trattore agricolo alla ditta "La fattoria di Sibarelli Antonio", che ne ha pagato il prezzo solo in parte. Successivamente, la ditta acquirente ha venduto a sua volta il mezzo a "La Fattoria società agricola s.r.l.s.", il cui legale rappresentante è lo stesso Sibarelli. Nei confronti di quest'ultimo si procede per il delitto di appropriazione indebita di quel veicolo. 1.1. In relazione a tale delitto, il bene è stato sottoposto a sequestro preventivo c.d. "impeditivo" (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.), con decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari del 17 febbraio 2025. 1.2.

Avverso tale decisione ha proposto richiesta di riesame Sibarelli, nella sua qualità di legale rappresentante della s.r.l.s., rivendicando la legittima ed esclusiva proprietà del bene della società, terza di buona fede estranea al reato, ma la sua impugnazione è stata respinta dal Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 12 marzo seguente. 1.3. Tal ultimo provvedimento, tuttavia, in accoglimento di ricorso proposto da quella società, è stato annullato con rinvio dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 27339 del 18 giugno scorso, in quanto «le argomentazioni (con allegazioni documentali) formulate dalla difesa sulla titolarità del bene oggetto di sequestro preventivo - con riferimento in particolare all'assenza di sottoscrizione di una clausola di riserva di proprietà in capo al venditore querelante fino all'integrale pagamento del prezzo - non risultano essere state vagliate dal tribunale del riesame, il quale ha affermato sic et simpliciter che "dagli atti in esame è possibile riscontrare prova certa della titolarità del trattore in capo al soggetto querelante", decidendo dunque senza fornire spiegazione alcuna circa la infondatezza, la indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti, così eludendo l'obbligo di motivazione e radicando, per l'effetto, la violazione di legge». 1.4.

Il Tribunale di Cosenza, dunque, decidendo in sede di rinvio, ha nuovamente respinto l'istanza di riesame, rilevando che la società ricorrente non ha assolto all'onere, su di essa gravante, di dimostrare la proprietà ed il possesso esclusivo del veicolo da parte sua. Dai documenti versati in atti, ovvero la proposta d'ordine ed un modulo prestampato allegato al contratto, emergerebbe, piuttosto, che il mezzo sarebbe rimasto nella proprietà esclusiva della "Costruzione Generale", né sarebbe possibile accertare se la dazione del bene sia stata o meno annullata, rimanendo comunque incontestato che «il bene non sia legittimamente transitato nella disponibilità del ricorrente, in difetto di perfezionamento del prezzo».

Cosicché - ha concluso il Tribunale - le allegazioni difensive non permettono di superare l'operatività della clausola di riserva della proprietà di cui al contratto, né di dimostrare la buona fede di Sibarelli e la sua estraneità al reato.

2. Impugna tale decisione "La Fattoria società agricola s.r.l.s.", con atto del proprio difensore, sulla base di due motivi.2.1. Con il primo ne contesta la persistente apparenza della motivazione, confutandone i passaggi argomentativi e deducendo:

a) di aver dimostrato il titolo proprietario, avendo prodotto carta di circolazione del veicolo con relativa annotazione e fattura d'acquisto;

b) che nel contratto di vendita tra la "Costruzioni Generale" e la ditta individuale del Sibarelli non vi era alcuna clausola di riserva di proprietà in favore della venditrice, non essendo essa prevista nella proposta di contratto, né nel modulo prestampato allegato dalla stessa venditrice alla querela, nel quale era contenuta solamente una serie di clausole eventuali e che comunque non è stato sottoscritto da nessuna delle parti contrattuali;

c) che, infine, una tale clausola di riserva della proprietà non può desumersi neppure dalla diffida inviata dalla "Costruzioni Generale" a giugno del 2024, trattandosi comunque di un atto unilaterale del venditore, non accettato dall'acquirente. 2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione della legge civile regolatrice dei contratti, in particolare: — dell'art. 1524, cod. civ., secondo cui la riserva della proprietà in favore del venditore è opponibile ai creditori del compratore solo se risulti da atto scritto con data certa anteriore al pignoramento;

— dell'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 231 del 2002, secondo cui la riserva di proprietà sul bene venduto, per essere opposta ai creditori del compratore, deve altresì essere confermata nelle singole forniture anteriori al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili; — dell'art. 1326, cod. civ., che fissa il principio consensuale quale regola generale per la conclusione dei contratti, il quale trova applicazione anche per i veicoli, tanto più se, come quello in questione, non soggetto ad iscrizione in pubblici registri.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso.

4. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio, essendosi in presenza di un vuoto probatorio non colnnabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.2. Ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di misure cautelari reali è ammesso esclusivamente per violazione di legge, vizio che tuttavia ricorre anche nel caso di motivazione assente o soltanto apparente, in relazione al relativo obbligo imposto dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). E, per motivazione "apparente", s'intende quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Ne discende che il Tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure formulate dalla difesa in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, è tenuto a fornire una motivazione che dia conto, sia pure nei limiti propri del giudizio cautelare, delle ragioni per cui gli argomenti dedotti debbano ritenersi infondati, irrilevanti o superflui, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata violazione di legge (così, tra le tante, Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, De Laurentiis, Rv. 285189).

3. L'ordinanza impugnata non soddisfa tali requisiti. Il Tribunale del riesame, nuovamente investito in sede di rinvio da specifiche deduzioni difensive concernenti la titolarità del bene oggetto di sequestro, con particolare riferimento all'assenza di una clausola di riserva della proprietà nel contratto di compravendita stipulato tra la "Costruzione generale" e la ditta individuale del Sibarelli, si è limitato ad affermare che, dalla relativa proposta d'ordine, emergerebbero «fondati elementi» per ritenere la persistente titolarità del mezzo agricolo in capo alla società venditrice, senza tuttavia indicare quali specifici elementi documentali o quali clausole contrattuali fonderebbero tale conclusione.

L'ordinanza, infatti, si limita a richiamare l'art. 4 del prestampato allegato alla proposta, senza tuttavia indicarne l'operatività ed il contenuto, che la difesa contesta, evidenziando - con argomenti che hanno trovato sponda anche nella sentenza rescindente - come quel modulo prestampato recasse una pluralità di ipotesi negoziali astrattamente configurabili tra le parti, tra cui anche la previsione di una possibile clausola di riserva della proprietà, senza che però ne fosse stata indicata, o fosse altrimenti inequivocamente evincibile, la specifica pattuizione.

A questo si aggiunga l'erroneità della motivazione del Tribunale, nella parte in cui si afferma che il veicolo non sarebbe «legittimamente transitato nella disponibilità del ricorrente, in difetto di perfezionamento del prezzo».Correttamente, infatti, il ricorso richiama il disposto dell'art. 1326, cod. civ., ed il cd. "principio consensualistico", ivi stabilito quale regola generale in materia di conclusione dei contratti ed applicabile anche nella compravendita delle cose mobili, secondo il quale il contratto si perfeziona con il raggiungimento dell'accordo tra le parti (rectius: con la conoscenza, da parte del proponente, dell'accettazione della proposta compiuta dalla controparte) e non con l'esecuzione delle prestazioni convenute; né l'ordinanza indica eventuali specifici elementi negoziali od altre ragioni giuridiche per cui ritenere che a tale regola generale, in quella compravendita, si fosse derogato.

4. Si tratta, dunque, di carenze motivazionali relative a profili essenziali e decisivi per la verifica del fumus commissi delicti e, dunque, per la legittimità del sequestro preventivo, perciò integrando una violazione di legge. Sugli stessi, pertanto, si rende necessaria un'integrazione della motivazione, dovendosi conseguentemente annullare l'ordinanza impugnata e rimettere il procedimento al Tribunale, affinché vi provveda.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale d