Cassation court annuls appeal judgment due to failure to notify defense counsel of summons, violating procedural rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment against Santo Calderone, who was convicted of resisting a public official. The defense argued that the appeal summons was incorrectly sent to a lawyer with the same name in a different city, preventing them from participating. The court ruled that the procedural error constituted an absolute nullity because the defense counsel was not properly notified, thereby violating their right to a fair trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 601, comma 5; Art. 178, comma 1, lett. c); Art. 179, comma 1 cod. proc. pen.: The failure to notify the defense counsel of the appeal summons constitutes an absolute and incurable nullity when the correct lawyer cannot be identified, depriving the accused of the right to choose their defender.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
rso proposto da Calderone Santo, nato a Milazzo il 06/10/1976; avverso la sentenza del 30 giugno 2025 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Messina per l’ulteriore corso; lette le conclusioni dell’avvocato Giuseppe Lo Presti, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FAT TO 1.Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza emessa in data 22 gennaio 2025 all’esito del giudizio abbreviato, ha condannato Santo Calderone alla pena di un anno di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso in Santa Lucia del Mela in data 10 novembre 2024, e al pagamento delle spese processuali. 2.La Corte di appello di Messina, con la pronuncia impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannato l’imputato appellante al pagamento delle spese del grado. 3.L’avvocato Giuseppe Lo Presi, difensore dell’imputato, ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, proponendo due motivi. 2.1.
Con il primo motivo il difensore ha dedotto l’inosservanza degli artt. 601, comma 5, 598-bis, 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. Il difensore ha eccepito che il decreto di citazione in appello è stato notificato a un diverso legale e, segnatamente, all’omonimo avvocato Giuseppe Lo Presti del Foro di Catania, all’indirizzo pec giuseppelopresti@pecavvocaticatania.it, e non al proprio indirizzo telematico, avv.giuseppelopresti@pec.giuffre.it. Il difensore ha precisato di aver avuto notizia della pendenza del processo di appello nei confronti del ricorrente solo per effetto della ricezione in data 30 giugno 2025, da parte del collega catanese, del dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di appello nei confronti di Calderone.
Il giudizio di appello e la sentenza impugnata sarebbero, dunque, nulli, in quanto il difensore di fiducia dell’imputato non è stato regolarmente avvisato e non ha potuto partecipare allo stesso, né esercitare i propri diritti. 2.2. Con il secondo motivo il difensore ha censurato l’erronea applicazione dell’art. 393-bis cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello avrebbe, infatti, travisato la prova costituita dalla testimonianza resa dal brigadiere Bruno Bernard, che non avrebbe riferito alcunché in ordine ad eventuali aggressioni perpetrate ai danni suoi e del collega Antonino Sottile da parte della compagna dell’imputato, Anita Lucica Dula, dopo la sua immobilizzazione, e dal certificato di pronto soccorso di costei, da cui si evince che era stata «portata a bordo di ambulanza medicalizzata dopo essere stata prelevata dalle Forze dell’ordine (Caserma – Carabinieri di S. Lucia del Mela)».
Ad avviso del difensore, la corretta considerazione di questi elementi di prova avrebbe determinato l’applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 393- bis cod. pen. L’imputato, infatti, si sarebbe determinato alla reazione contro gli agenti operanti, in quanto non avrebbe assistito alla fase iniziale della condotta della sua compagna, quella svoltasi anteriormente alla sua immobilizzazione, e non avrebbe avuto contezza delle ragioni che ne avevano determinato l’arresto. L’imputato, dunque, avrebbe posto in essere atti di resistenza a pubblico ufficiale in stato di errore sui presupposti fattuali della causa di giustificazione di cui all’art. 393-bis cod. pen. e, dunque, nell’erroneo convincimento del carattere arbitrario dell’operato dei pubblici ufficiali.
3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 30 dicembre 2025, il Procuratore generale, Flavia Alemi, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Messina per l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso dev’essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
2. Dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, ex plurimis: Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta che il decreto di citazione in appello è stato erroneamente notificato in data 11 aprile 2025 all’avvocato Giuseppe Lo Presti del Foro di Catania, all’indirizzo pec giuseppelopresti@pec.ordineavvocaticatania.it, e non a quella del difensore del ricorrente, suo omonimo, del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, con indirizzo pec avv.giuseppelopresti@pec. giuffre.it.
La sentenza è, pertanto, affetta da nullità assoluta e insanabile, in quanto, in violazione dell’art. 601, comma 5, cod. proc. pen. è stata omessa la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore dell’imputato. 2.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di notificazione al difensore dell’avviso di fissazione dell’udienza, nell’ipotesi di omonimia fra più legali dello stesso foro è compito della cancelleria e dell’ufficiale giudiziario provvedere alla corretta individuazione dell’avvocato cui deve essere consegnato l’atto al fine di consentirgli di partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all’imputato di irregolarità a cui non ha dato colpevolmente corso (Sez. 5 , n. 34048 del 12/09/2025 Cc., dep. 16/10/2025, Rv. 288756 – 01;
Sez. 2, n. 28056 del 10/07/2024, La Micela, non massimata; Sez. 2, n. 43336 del 15/9/2023, Perna, non massimata; Sez. 3, n. 5982 del 12/12/2001, dep. 2002, Rubattu, Rv. 221107 - 01; analogo principio è stato affermato con riferimento all’omesso avviso per l’interrogatorio da Sez. 1, n. 28977 del 26/06/2001, Guce, Rv. 219550 - 01). L’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato determina una nullità d’ordine generale insanabile (Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, Di Mattia, Rv. 258615;
Sez. 3, n. 6240 del 14/01/2009, Plaka, Rv. 242530 – 01). Le Sezioni unite di questa Corte hanno, inoltre, statuito che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.
c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 – 01, in motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato «ad avere un difensore di sua scelta», riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo). 3.2.
L’accoglimento del primo motivo, per la propria valenza pregiudiziale, esime dall’esaminare la seconda censura proposta dal ricorrente. 3.3. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio a altra sezione della Corte di appello di Messina. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a altra sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso in Roma, il 15/01/2