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Sentenza — n. 3572/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3572/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3572/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Caprariu Costei Dorian, nato in Romania il 18/02/1998 avverso la sentenza delCD6/12/2025 della Corte di Appello di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; sentito, per il ricorrente, l'avvocato Currà, che si è richiamato ai motivi di ricorso

Regesto Legislator

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art. 111 Cost; Sentenza — n. 3572/2026 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Caprariu Costei Dorian, nato in Romania il 18/02/1998 avverso la sentenza delCD6/12/2025 della Corte di Appello di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; sentito, per il ricorrente, l'avvocato Currà, che si è richiamato ai motivi di ricorso

Parole chiave

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mandato d'arresto europeo trasferimento Dublino verso l'Ungheria titolo esecutivo europeo ordine d'arresto per estradizione convalida del sequestro statuto di protezione per ucraini

Disposizioni normative citate

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art. 111 Cost
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Caprariu Costei Dorian, nato in Romania il 18/02/1998 avverso la sentenza delCD6/12/2025 della Corte di Appello di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; sentito, per il ricorrente, l'avvocato Currà, che si è richiamato ai motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

E DIRITTO Rilevato che la difesa di Costei Dorian Caprariu ha impugnato l'ordinanza, descritta in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha convalidato l'arresto del predetto, reso in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità Giudiziaria ungherese per più condotte illecite riconducibili al delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina allo stesso ascritto; rilevato che con il ricorso si articolano tre motivi di impugnazione, suscettibili di prospettazione unitaria, con i quali si denunziano più violazioni di legge (degli artt. 6, 17 e 18 bis della legge n. 69 del 2005, 24 e 111 Cost. nonché dell'ad 6 CEDU), dirette ad inficiare la convalida in contestazione e tutte essenzialmente correlate alla mancata indicazione sia del capo di imputazione descrittivo del fatto posto a fondamento del mandato di arresto emesso ai danni del ricorrente, sia delle norme di legge assertivamente violate, il che, ad avviso della difesa, non avrebbe consentito al consegnando di verificare il tipo di reato contestato e la previsione della norma incriminatrice violata nel sistema penale ungherese, ma anche la sussistenza del presupposto della doppia incriminabilità nonché di possibili ipotesi di ne bis in idem, la valida presenza delle condizioni di consegna e la correlata applicabilità di cause di rifiuto, con tutte le conseguenti ricadute in punto di pieno rispetto delle relative prerogative difensive; ritenuta l'inammissibilità del ricorso; ritenuto, in particolare, che, anche ad apprezzare l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost., la tesi difensiva, nei suoi presupposti fondanti, risulta immediatamente smentita dal tenore del mandato di arresto trasmesso dalla Corte del merito, atto che contiene una puntuale individuazione dei fatti di reato e delle disposizioni incriminatrici dello Stato richiedente, nel caso assertivamente violate e poste a fondamento della richiesta di consegna -si veda il punto e), pagine 3, 4 e 5-, il che rende palesemente inconferenti l'insieme di violazioni prospettate dal ricorso vieppiù se lette alla luce della natura nneramente formale del controllo che occorre operare in sede di convalida della misura precautelare, essendo riservate ad altra fase le verifiche circa la sussistenza delle condizioni utili a legittimare la consegna; ritenuto, infine, che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., definite come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore jjIresidente BENEDE PATERNQRADDUSA PI I DI STEFANO \ C DEPOSITAT5