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Sentenza — n. 3359/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to nullity from sending citation to wrong lawyer's email address.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3359/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment confirming a conviction for absconding from a women's detention center. The appellant argued that the citation to judgment was null because it was sent to the wrong email address of his defense lawyer. The court found this error fatal, ruling that the citation was null and void, thereby invalidating the entire appeal proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; When a citation is sent to the wrong email address of a defense lawyer, the defect causes absolute nullity of the citation and subsequent acts, rendering the judgment based on them void.

Parole chiave

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nullity of citation wrong email address defense lawyer error absolute nullity art. 606 cod. proc. pen. women's detention center absconding conviction corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 385 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava la condanna per evasione (art. 385 cod. pen.) nei confronti di Nicolò Paolo Francesco, per essersi allontanato dal luogo degli arresti donniciliari.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092
pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Nicolò Paolo Francesco, nato il 04/10/1961 a Reggio Calabria avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Ombretta Di Giovine; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava la condanna per evasione (art. 385 cod. pen.) nei confronti di Nicolò Paolo Francesco, per essersi allontanato dal luogo degli arresti donniciliari.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso Francesco Paolo Nicolò, per il tramite dell'Avvocata Caterina Latella, deducendo, con un motivo unico, la nullità della sentenza impugnata e il vizio di motivazione sul punto dell'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'appellante e al suo difensore d'ufficio.

3. li ricorrente ha presentato una memoria in cui ribadisce le sue conclusioni, evidenziando come, essendosi trattato di udienza celebrata ex art. 23-bis d.l. 137/20, così come integrato e prorogato dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il controllo della ritualità e del buon esito delle notifiche alle parti avrebbe dovuto essere vieppiù scrupoloso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092).

3. Ciò premesso, come dedotto dal ricorrente, dagli atti risulta che entrambe le notifiche del decreto di citazione in appello - sia quella effettuata al difensore, sia quella effettuata all'appellante presso il domicilio eletto -, relative ad udienza celebrata con rito cartolare ex art. 23-bis d.l. 137/2020 (così come prorogato dall'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022), sono state inviate all'indirizzo PEC di un difensore omonimo ma diverso da quello di fiducia, e cioè a caterina.latella1@avvocatirc.legaInnail.it (appartenente a Caterina Latella, cl. 1974) anziché caterina.latella@avvocatirc.legalmail.it (appartenente a Caterina Latella cl. 1978).

4. Non risultando la conoscenza, da parte dell'imputato, dalla vocatio in iudicium, deriva la lesione del diritto di difesa, da cui discende, a sua volta, la nullità assoluta, come tale insanabile, del decreto di citazione e degli atti conseguenti.

5. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per il giudi