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Sentenza — n. 3271/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3271/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3271/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Bari, investito del ricorso proposto nell'interesse di Vito Leonardo Totorizzo avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei suoi confronti la misura del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per anni uno, ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al capo O, confermandola nel resto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 3271/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Vito Leonardo Totorizzo per i motivi di seguito sintetizzati. 2.1 Difetto di motivazione in relazione ai reati contestati ai capi M e P. 2.2. Difetto di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi M e N.

Parole chiave

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esecuzione delle pene e delle misure misura disciplinare violenza o minaccia contro le autorità revoca della sospensione condizionale nozione di misure restrittive divieto della tortura
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Totorizzo Vito Leonardo, nato a Bari il 10/05/1945 avverso l'ordinanza del 30/06/2025 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F.brizio Vanorio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avvocato Sante Maurizio Masellis, difensore di Vito Leonardo Totorizzo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Bari, investito del ricorso proposto nell'interesse di Vito Leonardo Totorizzo avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei suoi confronti la misura del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per anni uno, ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al capo O, confermandola nel resto.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Vito Leonardo Totorizzo per i motivi di seguito sintetizzati. 2.1 Difetto di motivazione in relazione ai reati contestati ai capi M e P. 2.2. Difetto di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi M e N.

3. Dopo la proposizione del ricorso, il 27 ottobre 2025, il Tribunale per il riesame ha revocato la misura cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'ordinanza applicativa della misura impugnata è stata revocata. La declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione, per causa non imputabile al ricorrente, non configura un'ipotesi di soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così dec so il 14/01/2026 1 Il Consi3 l r estensore Il Pre 'dente Feder a i din Giorgliqbo SITATO N CANCELLE IA