Cassation appeal dismissed as inadmissible due to subsequent withdrawal of the precautionary measure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant withdrew the precautionary measure, eliminating the interest in the decision. The defense argued for violations of law regarding specific criminal charges, but the Tribunal for Review revoked the measure after the appeal was filed. Consequently, the Court ruled that the appeal became procedurally impossible due to the lack of interest, exempting the applicant from court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: A cassation appeal becomes inadmissible for lack of interest if the underlying precautionary measure is revoked, rendering the decision moot.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Binetti Alessandro, nato a Bari il 12/10/1967 avverso l'ordinanza del 30/06/2025 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Bari ha respinto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Binetti avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei suoi confronti la misura della sospensione dei pubblici uffici, per i reati di cui agli artt. 81, 110, 353, 353-bis cod. pen. (capo M), 81, 110, 476, 479 cod. pen. (capo N), 81, 110, 353-bis cod. pen. (capo P).
2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di Alessandro Binetti per i motivi di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione ai reati di cui all'art 353-bis cod. pen. contestati ai capi M e P. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art 273 cod. pen., per difetto di gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di cui agli artt. 353-bis e 476-479 cod. pen. 2.3. Violazione di legge in riferimento all'art. 353-bis cod. pen. contestato al capo P, per difetto dell'elemento soggettivo del reato.
3. Dopo la proposizione del ricorso, il 4 novembre 2025, il Tribunale per il riesame ha revocato la misura cautelare e, conseguentemente, i difensori hanno depositato atto di rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sopravvenuta rinuncia, conseguente alla revoca della misura, rende il ricorso improcedibile per carenza di intesse. Poiché la rinuncia deriva da causa non imputabile al ricorrente, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.