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Sentenza — n. 3259/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to loss of interest after preventive detention measure was revoked.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3259/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the preventive measure of home detention had been revoked before the appeal was filed. The defense argued for violations regarding the gravity of evidence and necessity of the measure, but the court noted the measure was cancelled on July 25, 2025. Consequently, the court found a subsequent lack of interest in deciding the appeal, as the defense failed to demonstrate any remaining specific reasons for the decision's relevance.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 299 cod. proc. pen.: A cassation appeal becomes inadmissible due to subsequent lack of interest if the preventive measure under review is revoked before the appeal is filed, unless the defense demonstrates specific reasons maintaining the need for a decision.

Parole chiave

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subsequent lack of interest revocation of preventive measure inadmissibility of appeal home detention measure procedural time limits ripristino dell'effetto sospensivo cancellazione dall'albo avvocati conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Art. 299 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art 299 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc.pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Capani Maria Pia nato a VENOSA il 31/01/1976 avverso l'ordinanza del 22105/2025 del TRIB. LIBERTA' di Potenza Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che avverso l'ordinanza descritta in epigrafe la difesa di Maria Pia Capani ha interposto ricorso per cassazione adducendo diverse ipotesi di violazione di legge e vizi di motivazione riguardanti sia la gravità indiziaria che la sussistenza delle esigenze cautelari sottese alla ritenuta conferma, nei confronti della suddetta, della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal Giudice per le indagini preliminari di Potenza con riguardo alla ipotesi di reato di cui all'ad 337 cod. pen., alla stessa provvisdriannente ascritte; rilevato che, come da documentazione acquisita dalla Corte, la detta misura è stata integralmente revocata con provvedimento assunto, ex art 299 cod. proc. pen., dal giudice della cautela il 25 luglio 2025 e dunque dopo il deposito del ricorso che occupa; ritenuto che tale revoca determina una sopravvenuta carenza di interesse quanto alla definizione del presente ricorso, non avendo, peraltro, la difesa indicato, dopo la caducazione della misura, la sussistenza di specifiche ragioni che possano comunque motivare la perdurante attualità dell'interesse alla decisione; ritenuto che le sopra rassegnate ragioni di inammissibilità legittimano nel caso la mancata applicazione delle statuizioni di condanna di cui all'art. 616 cod. proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così è deciso, 09/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENED E7ERNO' RADDUSA . GAETANO DE AMICI