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Sentenza — n. 3255/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3255/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3255/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di gravame interposto dall'imputata Elena Verge avverso la sentenza emessa il 25.05.2021 dal Tribunale di Cosenza, ha confermato la decisione con la quale la predetta imputata è stata dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 385 cod. pen. e condannata a pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Sentenza — n. 3255/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione dell'art. 178,Iett. c), 179, 552, 601 cod. proc. pen. per nullità assoluta della duplice citazione a giudizio della imputata (che ha determinato incertezza sulla identificazione del processo penale con conseguente compromissione del diritto di difesa. In particolare, in data 7 marzo 2024 era notificata al difensore citazione di giudizio in appello del 23 febbraio 2024 relativa al procedimento n. 1008/2021 RGAPP-2268/2018 RGNR per l'udienza del 22 aprile 2024 in relazione alla imputazione di cui all'art. 75, comma 2, d.

Parole chiave

Generato dall'IA
duplica procedura a più fasi complessità della procedura tipi di procedura violazioni delle norme procedurali actio duplex

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di gravame interposto dall'imputata Elena Verge avverso la sentenza emessa il 25.05.2021 dal Tribunale di Cosenza, ha confermato la decisione con la quale la predetta imputata è stata dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Verge Elena, nata a Pantusovo (Russia) il 19/03/1976 avverso la sentenza del 17/03/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di gravame interposto dall'imputata Elena Verge avverso la sentenza emessa il 25.05.2021 dal Tribunale di Cosenza, ha confermato la decisione con la quale la predetta imputata è stata dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 385 cod. pen. e condannata a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione dell'art. 178,Iett. c), 179, 552, 601 cod. proc. pen. per nullità assoluta della duplice citazione a giudizio della imputata (che ha determinato incertezza sulla identificazione del processo penale con conseguente compromissione del diritto di difesa. In particolare, in data 7 marzo 2024 era notificata al difensore citazione di giudizio in appello del 23 febbraio 2024 relativa al procedimento n. 1008/2021 RGAPP-2268/2018 RGNR per l'udienza del 22 aprile 2024 in relazione alla imputazione di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. N. 159/2011. In data 18 marzo 2024 era notificata una seconda citazione a giudizio del 18 marzo 2024, relativa al procedimento n. 1008/2021 RGAPP, interlineato e corretto con il n. 1507/2021 RGAPP- 2268/2018 RGNR per la medesima udienza del 22 aprile 2024 con identica imputazione di cui all'art. 75, comma 2, del d. legs. N. 159/2011. La duplice notifica, così caratterizzata, ha indotto il difensore a ritenere che si trattasse del medesimo procedimento, tanto che — quando gli è stato notificato sia un verbale di rinvio all'udienza del 22/04/2024 per omessa notifica all'imputata che un dispositivo di conferma della condanna,... ha prodotto una istanza di ricusazione del Giudice di appello, la cui ordinanza di inammissibilità dava conto della differenza dei due procedimenti trattati alla udienza del 22 aprile 2024, confermando il vizio della duplice citazione in appello.

3. In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto.2. Invero - quand'anche i dubbi difensivi fossero stati diradati solo dalla ordinanza di inammissibilità della ricusazione - nessuna concreta incidenza sul diritto di difesa risulta essersi verificata nel caso in esame, in quanto la difesa ha depositato le sue conclusioni scritte a sostegno dei motivi di appello (con atto del 16.4.2024), avendo la possibilità di presentare ulteriori memorie in vista dell'udienza conclusiva del 17.3.2025.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle