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Sentenza — n. 3046/2026 — snpen Generato dall'IA

Court allows appeal against non-confirmation of arrest due to failure to notify police before leaving residence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3046/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Prosecutor's appeal against the Foggia Tribunal's refusal to confirm the arrest of Armando Dello Iacovo. The Tribunal had deemed the arrest unjustified because Dello Iacovo reported his departure from home at 7:17, shortly after being found in a bar, arguing this was not a significant deviation from his authorized schedule. The Court ruled this reasoning illogical, noting that the defendant violated his communicative obligation by leaving his residence forty-five minutes before the authorized time without prior notification, thereby justifying the arrest.

Regesto Legislator

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Art. 381, comma 4, cod. pen.; Art. 391, comma 4, cod. proc. pen.: The court must evaluate the entire factual context of a suspect's movements; a failure to notify authorities before leaving the residence, even if the subsequent deviation appears minor, constitutes a clear violation of cautionary obligations that justifies the execution of arrest.

Parole chiave

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arrest confirmation cautionary obligations failure to notify procedural logic pre-trial detention aiuto all'evasione di detenuti uscita illegale dal paese evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 381, comma 4, cod. pen.
pen., non ritenendolo giustificato ai sensi dell'art. 381, comma 4, cod.
Art. 391, comma 4, cod. proc. pen.
art. 385 cod. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Foggia non ha convalidato l'arresto di Armando Dello Iacovo per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., non ritenendolo giustificato ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia nei confronti di De Palma Pasquale, nato a Foggia il 01/12/1990 avverso la ordinanza del 30/09/2025 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Foggia non ha convalidato l'arresto di Armando Dello Iacovo per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., non ritenendolo giustificato ai sensi dell'art. 381, comma 4, cod. pen., in quanto il predetto risulta aver comunicato alla centrale operativa la propria uscita da casa alle ore 7:17 - orario non significativamente divergente da quello delle ore 6:55 - di partenza dell'autobus da lui preso, per recarsi da Alberona a Lucera e deviando dal paricorso autorizzato in una misura non indice della sua insofferenza alle prescrizioni cautelari.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia deducendo con unico motivo inosservanza o erronea applicazione degli artt. 381, 391, comma 4, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che l'avviso dato da Dello Iacovo è stato effettuato alle ore 7:17, solo dopo essere stato individuato dai militari in un bar alle ore 7:15 a due chilometri dal SER.D., dove era autorizzato a recarsi dalle 8:00 alle 12:00, così mostrando scaltrezza nella occultare la propria evasione consistita nell'allontanarsi dalla abitazione, quarantacinque minuti prima dall'orario consentito, senza avvisare la centrale operativa, come del resto ammesso dallo stesso arrestato secondo un comportamento costantemente tenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Del tutto illogicamente il Tribunale, al fine di verificare il legittimo esercizio della facoltà di arresto da parte della polizia giudiziaria, ha valutato a favore dell'arrestato la comunicazione da lui data solo dopo essere stato trovato nel bar e senza considerare, quindi, la palese violazione dell'obbligo comunicativo impostogli; come pure, evidentemente illogica è la valutazione di limitata deviazione dall'obbligo di recarsi al SER. D. secondo il percorso più breve, rispetto al luogo pubblico in cui è stato sorpreso in orario ben antecedente - tenuto conto anche del tempo necessario per giungere a Lucera - rispetto a quello autorizzato e necessario ai fini previsti dalla autorizzazione.

3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata in quanto l'arresto è stato legittimamente eseguito