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Sentenza — n. 3042/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls acquittal due to court's failure to obtain notification proof and mandatory evidence integration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3042/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procurator General successfully appealed the Siracusa Tribunal's acquittal, arguing the court failed to verify notification of the custody order. The Supreme Court held that judges must actively acquire necessary evidence and cannot acquit without specific proof of notification. Consequently, the acquittal was annulled and the case remitted for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 507 cod. proc. pen.; Art. 623, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.: The court must actively acquire indispensable evidence; failure to do so without specific justification renders the acquittal null and void.

Parole chiave

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acquittal nullity mandatory evidence integration notification proof judicial duty custody order procedural violation case remittal aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 507 cod. proc. pen.
Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania deducendo con unico motivo violazione dell'art. 507 cod.
Art. 623, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
— alla data del 9 aprile 2026, alla rilevata violazione di legge, consegue l'annullamento della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 623, primo comma, lett.
Art. 344-bis cod. proc. pen.
Non ricorrendo causa di improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod.
Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016
art. 385 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Siracusa ha assolto Carmela Paola Forte dal reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 507 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania deducendo con unico motivo violazione dell'art. 507 cod. proc. pen.
art. 344-bis cod. proc.pen
Non ricorrendo causa di improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc.pen., scadendo il relativo termine — determinato, ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016, P.m. in proc. Nica e altri, Rv. 266492 - 01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania nei confronti di Forte Carmela Paola, nata a Siracusa il 29/06/1986 avverso la sentenza del 07/01/2025 del Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Siracusa ha assolto Carmela Paola Forte dal reato di cui all'art. 385 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato.

2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania deducendo con unico motivo violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla mancata acquisizione di ufficio della relata di notifica all'imputata della ordinanza custodiale, la cui violazione era a base della evasione contestata. Inoltre, si deduce vizio della motivazione in relazione alle ragioni della assoluzione, risultando il controllo della imputata presso il domicilio ove - secondo la testimonianza dell'operante - risultava agli arresti domiciliari, controllo - altrimenti - privo di ragione.

3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Il Tribunale ha assolto l'imputata dal reato ascrittole perché il fatto non costituisce reato, rilevando l'assenza in atti della avvenuta notifica della ordinanza cautelare all'imputata e ritenendo l'assenza della piena prova in ordine alla conoscenza dell'imputata degli obblighi da essa nascenti. 3.Deve essere ribadito il principio secondo il quale il giudice ha il dovere di acquisire, anche d'ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione, dovendosi escludere che sia rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell'imputato; cosicché il mancato esercizio di detti poteri di integrazione probatoria richiede una motivazione specifica la cui omissione, censurabile in sede di legittimità, determina la nullità della sentenza per violazione di legge (Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016, P.m. in proc. Nica e altri, Rv. 266492 - 01).

4. Le ragioni della pronuncia assolutoria non hanno fatto buon governo del principio sopra richiamato, dovendo il Giudice dare seguito al suo rilievo della necessità della prova della notificazione del provvedimento cautelare ai fini dell'accertamento - tanto più in costanza della testimonianza che aveva dato conto dell'avvenuto controllo presso il domicilio - procedendo alla acquisizione dell'atto mancante.

5. Non ricorrendo causa di improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc.pen., scadendo il relativo termine — determinato, ai sensi dell'art. 344-bis, comma 3, cod. proc. pen. — alla data del 9 aprile 2026, alla rilevata violazione di legge, consegue l'annullamento della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 623, primo comma, lett.

d) cod. proc. pen., con rinvio al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa, in diversa comp