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Sentenza — n. 3041/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal sentence due to extinction of crimes by prescription and lack of sentencing motivation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3041/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's judgment without remittal because the alleged crimes had expired due to prescription. The defendants argued for acquittal on specific charges and requested a suspended sentence, but the appellate court failed to address these sentencing issues. Consequently, the court ruled that the crimes were extinguished by the passage of time, rendering the conviction void.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.p.; Art. 161 c.p.: When crimes are extinguished by prescription, the appellate judgment must be annulled without remittal, and the court must explicitly address sentencing requests if raised.

Parole chiave

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prescription extinction criminal appeal judgment lack of motivation suspended sentence request annulment without remittal violenza o minaccia contro le autorità reati violenti professioni urbanistiche

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
La Corte di appello è del tutto silente su tali temi e non affronta né il tema del riconoscimento delle attenuanti generiche, né il tema della possibile sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, sottraendosi ad un dovere di motivazione che, a mente dell'art. 132 cod. pen. e dell'art.
Art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
e dell'art. 58 della legge 24 novembre 1981, n.
Art. 161 cod. pen.
Non essendo contestate agli imputati recidive qualificate, il termine di prescrizione è pari ad anni sei, incrementabile, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod.
art. 336 cod. pen
art. 44 d.P.R. n. 380/2001
La stessa sentenza ha invece assolto i predetti imputati dalle accuse di abuso di ufficio per la sopravvenuta abrogazione della fattispecie incriminatrice e ha dichiarato estinta per prescrizione una contravvenzione relativa a violazioni dell'art. 44 d.P.R. n. 380/2001.
art. 132 cod. pen
La Corte di appello è del tutto silente su tali temi e non affronta né il tema del riconoscimento delle attenuanti generiche, né il tema della possibile sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, sottraendosi ad un dovere di motivazione che, a mente dell'art. 132 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Migliore Giovanni, nato a San Felice a Cancello il 26/01/1980 Migliore Domenico, nato a San Felice a Cancello il 30/08/1971 avverso la sentenza emessa in data 14/02/2025 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Natale; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dagli imputati Giovanni Migliore e Domenico Migliore avverso la sentenza emessa il 14 giugno 2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha rideterminato la pena inflitta ai predetti riconosciuti responsabili di due ipotesi di violazione dell'art. 336 cod. pen. La stessa sentenza ha invece assolto i predetti imputati dalle accuse di abuso di ufficio per la sopravvenuta abrogazione della fattispecie incriminatrice e ha dichiarato estinta per prescrizione una contravvenzione relativa a violazioni dell'art. 44 d.P.R. n. 380/2001.

Secondo la ricostruzione del giudice di merito, i fatti oggetto di giudizio si verificano nel contesto dell'attività amministrativa - nel settore edilizia e urbanistica - del Comune di San Felice a Cancello: i due imputati avevano interesse al rilascio di alcuni titoli abilitativi (permessi di costruire in sanatoria) e, per corroborare le proprie pretese, avevano commesso le violazioni dell'art. 336 cod. pen. descritte al capo C), contestato ad entrambi gli imputati, in relazione alle condotte minatorie in danno del funzionario comunale del settore urbanistica Andrea Sgambato, e al capo D), contestato al solo Giovanni Migliore, accusato di avere usato violenza e minaccia in danno dell'Ing.

Agostino De Luca, libero professionista che aveva predisposto dei progetti nell'interesse di Migliore, ma, al contempo, componente della Commissione edilizia del Comune di San Felice a Cancello.

2. I predetti imputati, con distinti atti del rispettivo difensore, hanno proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, articolando motivi di ricorso in larga parte sovrapponibili, sicché di essi si dà conto congiuntamente, nei limiti previsti dall'art.173 disp.att. cod. proc. pen.. 2.1. Con un primo motivo di ricorso, riferibile solo al ricorrente Giovanni Migliore, si deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione con riferimento al delitto di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, contestato - con riferimento alle condotte in danno dell'Ing.

Agostino De Luca - al capo D). Le condotte ascritte a Giovanni Migliore al capo D) non hanno rilievo penale o, comunque, debbono essere diversamente qualificate come percosse e minacce, con conseguente improcedibilità dell'azione penale, per mancata proposizione della querela. Invero, la persona offesa, ing. Agostino De Luca, era effettivamente componente della Commissione edilizia, ma era anche - e soprattutto - il professionista che, nell'ambito dell'esercizio dell'attività libero-professionale, aveva redatto il progetto delle opere che il Comune di San Felice a Cancello riteneva abusive e che avrebbero dovuto essere demolite.

L'ing. Agostino De Luca, dunque, è stato minacciato e percosso da Giovanni Migliore, non per condizionarne l'attività di pubblico ufficiale, bensì come privato cittadino, per sfogare su questi la rabbia conseguente ai ritenuti errori progettuali commessi dal libero professionista; tanto più che l'ing. De Luca, in quanto progettista dell'elaborato tecnico controverso, non avrebbe certo potuto partecipare alle sedute della Commissione edilizia del Comune di San Felice a Cancello.2.2. Con il secondo motivo di ricorso per Giovanni Migliore e il primo motivo di ricorso per Domenico Migliore, si deduce mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.3.

Con il terzo motivo di ricorso per Giovanni Migliore e il secondo motivo di ricorso per Domenico Migliore, si deduce mancanza di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificata dalla c.d. riforma Cartabia.

3. Il procedimento è stato deciso all'udienza del 12 dicembre 2025, in camera di consiglio con le conclusioni scritte di cui in epigrafe, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In presenza di ricorsi non inammissibili, si deve disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, risultando i reati contestati ai due ricorrenti estinti per intervenuta prescrizione.

2. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Migliore è ammissibile. Esso lamenta un vizio di motivazione in relazione alla ritenuta veste pubblicistica attribuita all'ing. D'Agostino, destinatario delle percosse del ricorrente. Ritiene questa Corte che, dalla sentenza di secondo grado, emerga che l'Ing. D'Agostino aveva svolto la propria opera libero-professionale su incarico dei ricorrenti e che il progetto da lui elaborato dovesse essere presentato presso i competenti uffici tecnici comunali. Dalla stessa sentenza emerge altresì che l'Ing.

D'Agostino — componente della commissione edilizia, oltre che libero professionista — non ha partecipato, né avrebbe potuto partecipare, alle deliberazioni dell'organo comunale che riguardavano un progetto da lui elaborato. A seguito della mancata approvazione di detto progetto, l'Ing. D'Agostino è stato aggredito da Giovanni Migliore: secondo l'accusa, per costringerlo a persuadere i componenti della Commissione edilizia a rivedere la posizione negativa; secondo la difesa, come violenta ritorsione per la scarsa qualità dell'opera libero-professionale prestata.

Il tema era stato esplicitamente dedotto all'attenzione della Corte di appello che, sul punto, dà una risposta puramente assertiva. A pagina 20 della sentenza impugnata, si legge la_ replica al tema proposto con l'atto di appello: la Corte di appello, dopo avere dato atto dell'ambivalenza del ruolo di Ing. De Luca (componente della commissione edilizia, ma anche libero professionista), scrive che «era evidente che la minaccia nei suoi confronti era funzionale a far sì che la commissione edilizia di cui era componente vagliasse positivamente l'istanza di variante in corso d'opera presentata, dunque nella sua qualità di pubblico ufficiale o comunque di incaricato di pubblico servizio».

Sennonché, l'affermazione di "evidenza" della conclusione raggiunta, senza un più analitico esame delle ragioni logiche che consentono di ritenere dimostrato un simile risultato probatorio, rende insufficiente la motivazione della sentenza impugnata.

3. Con riferimento agli ulteriori motivi di ricorso, con essi i ricorrenti lamentano la mancata risposta della Corte di appello a due specifici motivi di impugnazione, in tema di trattamento sanzionatorio, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione di una pena sostitutiva in luogo della pena principale applicata agli imputati. Va ancora dato atto del fatto che i ricorrenti avevano proposto, nei motivi di appello, la sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva della libertà controllata; ciò in ragione del fatto che l'atto di appello è stato proposto prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che ha riformato le pene sostitutive.

Tuttavia, nel formulare le conclusioni durante il giudizio di appello, il difensore degli imputati aveva sollecitato la Corte di appello a sostituire la pena detentiva eventualmente applicata con la pena pecuniaria sostitutiva introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, richiesta che non postula il previo conferimento di procura speciale al difensore dell'interessato. Sicché i temi relativi al trattamento sanzionatorio erano stati esplicitamente devoluti alla cognizione della Corte di appello. Questo Collegio ritiene che, sul punto, la sentenza impugnata sia affetta da vizio di assenza di motivazione.

La Corte di appello è del tutto silente su tali temi e non affronta né il tema del riconoscimento delle attenuanti generiche, né il tema della possibile sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, sottraendosi ad un dovere di motivazione che, a mente dell'art. 132 cod. pen. e dell'art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per quanto anche sinteticamente, deve comunque essere assolto.

4. I ricorsi, dunque, non sono affetti da vizi originari di inammissibilità. Ciò impone di verificare se i reati oggetto della sentenza impugnata siano - o meno - estinti per intervenuta prescrizione. Tanto il capo C), quanto il capo D), sono relativi a delitti, puniti con pena massima di cinque anni di reclusione, commessi in data 12 maggio 2016. Si applica, pertanto, la disciplina della prescrizione vigente al momento del fatto, in quanto maggiormente favorevole rispetto a quelle sopravvenute. Non essendo contestate agli imputati recidive qualificate, il termine di prescrizione è pari ad anni sei, incrementabile, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., di un ulteriore anno e mezzo.

Occorre tuttavia tenere conto dei periodi in cui il corso della prescrizione è stato sospeso. Durante il giudizio di primo grado, il corso della prescrizione è stato sospeso per 460 giorni. Durante il giudizio di secondo grado, il corso della prescrizione è stato sospeso per 287 giorni (dal 29 marzo 2024 al 10 gennaio 2025). Sicché, tenuto conto della data di commissione del reato (12 maggio 2016), del termine massimo di prescrizione e dei periodi di sospensione del corso della prescrizione maturati in primo e secondo grado (747 giorni, complessivamente), si ricava che i reati ascritti ai due ricorrenti si sono estinti per sopravvenuta prescrizione in data 29 novembre 2025.

5. Da quanto sopra, consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo i reati contestati ai due ricorrenti estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Migliore Giovanni in relazione ai capi Ce De nei confro