Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2721/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to late filing violating five-day statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2721/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible on procedural grounds rather than substantive merits. The appellant filed the request for cassation on December 12, 2025, after the five-day deadline established by law had expired following the appellate court's reading of the judgment. The court ruled that the delay rendered the appeal untimely, resulting in a dismissal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 22 legge n. 69 del 2005; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation filed after the statutory five-day period following the reading of the lower court's judgment is inadmissible due to lack of timeliness.

Parole chiave

Generato dall'IA
late appeal filing statutory deadline violation inadmissible cassation procedural timeliness five day rule court costs award procedural dismissal esame di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 22 legge n. 69 del 2005
La sentenza impugnata, infatti, è stata letta in udienza il 3 dicembre 2025 mentre il ricorso per cassazione è stato depositato il successivo 12 dicembre 2025 quando, ormai, era decorso il termine di cinque giorni previsto dall'art. 22 legge n. 69 del 2005.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per l'assorbente rilievo da riconoscere alla tardività della sua proposizione.
Art. 616 cod. proc. pen.
3.All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
3.All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Conkova Marketa nata nella Repubblica Ceca 1'8/09/1987 avverso la sentenza emessa il 3 dicembre 2025 dalla Corte di appello di Sassari visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Marketa Conkova ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Sassari che ne ha disposto la consegna all'Autorità giudiziaria della Repubblica Ceca in esecuzione del mandato di arresto europeo relativo alla esecuzione della condanna alla pena di dodici mesi inflitta per i reati furto e acquisizione indebita, falsificazione e alterazione di mezzi di pagamento. Deduce i due motivi. 1.1. Violazione dell'art. 6 legge n. 69 del 2005 per la mancata verifica dell'effettiva conoscenza del processo; 1.2. Violazione del diritto di difesa.

2. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per l'assorbente rilievo da riconoscere alla tardività della sua proposizione. La sentenza impugnata, infatti, è stata letta in udienza il 3 dicembre 2025 mentre il ricorso per cassazione è stato depositato il successivo 12 dicembre 2025 quando, ormai, era decorso il termine di cinque giorni previsto dall'art. 22 legge n. 69 del 2005. 3.All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adennpimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 22 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il