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Sentenza — n. 2567/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive seizure order due to lack of force majeure justification and periculum in mora.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2567/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the seized vehicles were essential for his livelihood and that he faced force majeure, but the lower court found no supporting evidence for these claims. Consequently, the court ruled that the seizure order was legally sound and the appeal failed to meet the strict admissibility criteria for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 388, comma 7, cod. proc. pen.; Art. 600, cod. proc. pen.: An appeal against preventive seizure is inadmissible if the lower court correctly established the absence of force majeure and the existence of periculum in mora, provided the reasoning is logically coherent and sufficient.

Parole chiave

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preventive seizure force majeure defense periculum in mora inadmissible appeal custody judicial officer procedural costs Cassa delle ammende sequestro del veicolo

Disposizioni normative citate

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Art. 388, comma 7, cod. proc. pen.
Art. 600, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023
25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv 239692; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Zardini Donato, nato a Bussolengo il 13/03/1968, avverso l'ordinanza del 31/07/2025 del Tribunale della libertà di Verona; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; lette conclusioni del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Verona ha rigettato la richiesta di riesame del provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha disposto il sequestro preventivo di tre veicoli (due Mercedes e una Fiat) di proprietà di Donato Zardini in relazione al reato ex art. 388, comma 7, cod. proc pen. per avere omesso di consegnarli, dopo esserne stato nominato custode giudiziario, all'Istituto Vendite Giudiziarie di Verona.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Zardini si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo l'insussistenza del periculum in mora e la mancanza di una specifica motivazione circa l'assunto difensivo in base al quale Zardini avrebbe agito per causa di forza maggiore, poiché i tre veicoli sono strumentali allo 9 svolgimento della sua attività lavorativa e, quindi, al mantenimento suo e della sua famiglia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, per errores in procedendo, o per assenza o carenza della motivazione tale da rendere non comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv 239692; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 2. Invece, nell'ordinanza impugnata, circa il fumus commissi delicti, il Tribunale ha puntualmente rilevato che Zardini non ha ottemperato alla intimazione di consegnare entro dieci giorni i veicoli all'istituto Vendite Giudiziarie e ha argomentato che l'assunto difensivo secondo cui i veicoli sarebbero strumentali all'attività lavorativa non è corredato da allegazioni a sostegno e, per quel che specificamente concerne il veicolo Fiat, la richiesta al Comune di un contrassegno che lo indicava come necessario al trasporto di disabili non implica che essa fosse collegata a un effettivo bisogno e che l'uso del veicolo a questo scopo sia effettivo.

Inoltre, ancte ha rilevato che tale deduzione difensiva è stata rigettata dal Giudice civile nel giudizio di opposizione alla esecuzione, la proposizione della quale, comunque, non esonerava Zardini dall'obbligo di consegnare le tre autovetture di cui era stato nominato custode. Per altro verso, ha non irragionevolmente desunto il periculum in mora dalla possibilità che Zardini vanifichi le aspettative del creditore deteriorando, disperdendo o alienando i beni se degli stessi gli fosse lasciata la disponibilità.

3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle C. A spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle I R E ammend