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Ordinanza — n. 2565/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late-filed; appeal filed 50 days after notification violates strict 15-day deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2565/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed 50 days after the appellate order's notification, exceeding the mandatory 15-day limit. The appellant, Nicola Antonio Durante, sought to challenge the eviction order regarding his property in Putignano, while the opposing party argued the delay rendered the remedy untimely. The court rejected the claim for any extension of the deadline, ruling that the procedural defect precluded further examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 163 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the fifteen-day period following notification of the contested order, with no valid grounds for extension.

Parole chiave

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late-filed appeal procedural deadline Cassation inadmissibility notification date time limit violation istanza tardiva di restituzione dei termini termine processuale perentorio termine di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 163 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Durante Nicola Antonio, nato a Putignano il 22/11/1960 avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bari 1'08/07/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Nicola Antonio Durante ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bari l'8 luglio 2025 ha disposto, quale giudice della esecuzione, il dissequestro e la restituzione dell'area dell'edificio di Piazza XX settembre, n. 4 ,in Putignano.

2. Il ricorso è inammissibile perchè tardivamente proposto. Dagli atti risulta che l'ordinanza impugnata è stata depositata il 14 luglio del 2025 e comunicata alle parti il 15 e il 17 luglio 2025. Il ricorso è stato proposto il 14 settembre 2025 e, dunque, pur volendo considerare la sospensione per il periodo feriale del termine di quindici giorni per impugnare, il ricorso è stato tardivamente proposto.3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.