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Sentenza — n. 2557/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for raising uncontestable recidivism for the first time in second instance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2557/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised the issue of uncontestable recidivism for the first time in the second instance. Although the public prosecutor did not formally contest this aggravating circumstance, the court held that the defendant, aware of their criminal record, should have raised this procedural defect timely in the first instance. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 111 c.p.p.; Art. 112 c.p.p.: The right of defense does not permit a party to raise for the first time in the second instance a defect regarding the formal contestation of an aggravating circumstance when the party is aware of the facts, as such defects produce only relative nullity and must be raised promptly to preserve the principle of contradiction.

Parole chiave

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uncontestable recidivism formal contestation defect second instance appeal principle of contradiction relative nullity timely objection requirement right of defense limits violazioni delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 111 c.p.p.
Art. 112 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 35821 del 10/07/2019
Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017
276742), mentre è stata inammissibilmente posta per la prima volta in questa sede (Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Rv.
Sez. 2 n. 6131 del 29/01/2016
269368; Sez. 2 n. 6131 del 29/01/2016, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ponticelli Fabio, nato a Maddaloni il 19/06/1968, avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udito il Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Napoli, a conclusione di un giudizio abbreviato, ha condannato Fabio Ponticelli per il reato ex art. 391-ter, commi 1 e 3, cod. pen. descritto nel capo B delle imputazioni applicando le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla recidiva.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Ponticelli si chiede l'annullamento della sentenza per avere erroneamente applicato la recidiva sebbene tale aggravante non sia stata formalmente contestata dal Pubblico ministero — né nel primo grado di giudizio, né in appello (primo motivo di ricorso) — così violando il principio del contraddittorio e il diritto di difesa (secondo motivo di ricorso).CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nella sentenza impugnata si assume la recidiva, già applicata dal Tribunale, come «sussistente e contestata», sebbene nel capo di imputazione riportato nella sentenza la recidiva non sia formalmente contestata, e si motiva, relativamente a entrambi gli imputati appellanti, circa la non concessione delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla sussistente recidiva.

Tuttavia, il motivo di appello, nel contestare espressamente la applicazione della recidiva, non si duole della sua mancata contestazione formale, che invece, — poiché non pregiudica il diritto dell'imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli (essendo i precedenti penali a lui noti) e produce una nullità non assoluta ma relativa — avrebbe dovuto essere rilevata tempestivamente con un motivo di ricorso in appello (Sez. 2, n. 35821 del 10/07/2019, Rv. 276742), mentre è stata inammissibilmente posta per la prima volta in questa sede (Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368;

Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368; Sez. 2 n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202).

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.