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Sentenza — n. 2418/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against aggravated bail detention without prior interrogation due to new facts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2418/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to impose stricter bail conditions. The appellant argued that the detention order violated procedural rights by skipping a mandatory interrogation and lacked proportionality given the small amount of drugs found. The court rejected these claims, ruling that new facts justifying aggravated measures do not require a fresh interrogation and that the lower court's reasoning was legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 299, comma 4, cod. proc. pen.; The judge ordering the substitution or aggravation of bail measures is not required to conduct a new interrogation of the suspect when new facts arise.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Bail Aggravation Interrogation Requirement Procedural Preclusion Detention Conditions detenzione di stupefacenti traffico aggravato di cocaina carcerazione preventiva ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 299, comma 4, cod. proc. pen.
Anzitutto, va ribadito che il giudice che dispone la sostituzione della misura cautelare in corso di esecuzione con quella della custodia carceraria, ex art. 299, comma 4, cod.
Art. 274 cod. proc. pen.
Nel giudizio relativo all'aggravamento delle esigenze cautelari la legge non stabilisce alcuna limitazione circa l'apprezzamento delle diverse condizioni previste dall'art. 274 cod. proc. pen. (Sez.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.
art. 299 cod. proc. pen
Anzitutto, va ribadito che il giudice che dispone la sostituzione della misura cautelare in corso di esecuzione con quella della custodia carceraria, ex art. 299, comma 4, cod.
art. 274 cod. proc. pen
Nel giudizio relativo all'aggravamento delle esigenze cautelari la legge non stabilisce alcuna limitazione circa l'apprezzamento delle diverse condizioni previste dall'art. 274 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16623 del 20/04/2022
pen., a causa dell'aggravamento delle esigenze cautelari, non è tenuto a procedere a un nuovo interrogatorio di garanzia dell'imputato, richiesto solo per la prima applicazione della misura (Sez. 3, n. 16623 del 20/04/2022, Rv.
Sez. 6, n. 7460 del 19/01/2017
283068; Sez. 6, n. 7460 del 19/01/2017, Rv.
Sez. 6, n. 41025 del 29/05/2009
269056; Sez. 6, n. 41025 del 29/05/2009, Rv.
Sez. 1, n. 3276 del 26/05/1995
Sez. 6, n. 3960 del 09/11/1992
(Sez. 6, n. 3960 del 09/11/1992, dep.
Sez. 3, n. 36330 del 07/06/2019
234303) o anche soltanto da comportamenti o atti concreti tenuti dall’indagato, pure se non presentano rilievo penale (Sez. 3, n. 36330 del 07/06/2019, Rv.
Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016
Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016, Rv.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Iantorno Roberto, nato a Castrovillari il 09/09/1989, avverso l'ordinanza del 10/04/2025 del Tribunale della libertà di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, rigettando l’appello, ha confermato l’ordinanza con cui la Corte di appello di Catanzaro ha aggravato ─ applicando la custodia cautelare in carcere in sostituzione dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria ─ la misura cautelare applicata a Roberto Iantorno in relazione ai reati exartt. 73 (capo 62) e 74 (capo 1) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritti nelle imputazioni, per i quali lo stesso è stato condannato in via non definitiva, perché lo stesso è stato arrestato essendo stato trovato a detenere con 23 gr. di cocaina con foglio indicante nomativi di presumibili clienti e correlate somme di denaro.

2. Nel ricorso (redatto dall’avvocato Francesco Sammarro) e nella memoria difensiva con motivi aggiunti (redatti dall’avvocato Mario Scarpelli) presentati dai difensori di Iantorno si chiede l’annullamento della ordinanza per i motivi che possono così compendiarsi:

a) in primo luogo, si deduce nullità della ordinanza che ha applicato la misura cautelare senza il previo interrogatorio dell’indagato;

b) in secondoluogo, si argomenta che non sussistono i gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato per il quale Iantorno è stato arrestato in flagranza poiché essi non possono ricavarsi dalla mera detenzione di 23 grammi di cocaina, suddivisa in due dosi, trovati nell’autovettura della madre del ricorrente, che la stava usando per accompagnare a scuola i figli della sua compagna, mentre la somma rinvenuta era destinata al pagamento della assicurazione. Si adduce che per il fatto per i quale Iantorno è stato arrestato in flagranza non è stata applicata misura cautelare;

c) in terzo luogo, si deduce violazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità nella scelta della misura in via d’aggravamento;

d) in quarto luogo si deduce vizio della motivazione dellaordinanza impugnata circa la scelta della misura cautelare e in ordine alla richiesta di revoca o di sostituzione della custodia in carcere con misura meno afflittiva;

e) in quinto luogo si deduce mancanza di motivazione circa la concretezza e l’attualitàdelle misure cautelari. Nella successiva memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale, si insiste dell’eccepire la mancanza dei presupposti per l’applicazione della misura e si deduce mera apparenza della motivazione circa l’attualità delle esigenze cautelari e la proporzionalità della misura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 1.1. Anzitutto, va ribadito che il giudice che dispone la sostituzione della misura cautelare in corso di esecuzione con quella della custodia carceraria, ex art. 299, comma 4, cod. proc. pen., a causa dell'aggravamento delle esigenze cautelari, non è tenuto a procedere a un nuovo interrogatorio di garanzia dell'imputato, richiesto solo per la prima applicazione della misura (Sez. 3, n. 16623 del 20/04/2022, Rv. 283068; Sez. 6, n. 7460 del 19/01/2017, Rv. 269056; Sez. 6, n. 41025 del 29/05/2009, Rv. 245027). 1.2.

Presupposto per l'emissione del provvedimento cautelare che sostituisce la misura cautelare o ne aggrava le modalità di esecuzione, ai sensi del comma quarto dell'art. 299 cod. proc. pen., è la sopravvenienza di fatti tali da far ritenere aggravate le esigenze cautelari e non considerati prima perché non ancora verificatisi o non accertati o esaminati nelle precedenti decisioni inerenti alla libertà del soggetto interessato; infatti, diversamente operandosi, sarebbe violata la preclusione processuale, caratterizzante tutto il procedimento de libertate(Sez. 1, n. 3276 del 26/05/1995, Rv. 201921). 1.3.

Nel giudizio relativo all'aggravamento delle esigenze cautelari la legge non stabilisce alcuna limitazione circa l'apprezzamento delle diverse condizioni previste dall'art. 274 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3960 del 09/11/1992, dep. 1993, Rv. 192937).Fra tali condizioni rientrano: la contestazione di un nuovo addebito nello stesso procedimento (Sez. 2, n. 3694 del 13/09/1994, Rv. 199697) o in un diverso procedimento (Sez. F, n. 33478 del 18/08/2009, Rv. 245184; Sez. 2, n. 21803 del 12/01/2006, Rv. 234303) o anche soltanto da comportamenti o atti concreti tenuti dall’indagato, pure se non presentano rilievo penale (Sez. 3, n. 36330 del 07/06/2019, Rv. 277613) e sono soggetti a un accertamento giudiziario.

Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016, Rv. 265961). 1.4. Nel caso in esame l’aggravamento della misura è stato disposto perché Iantorno (al quale originariamente era stata applicata la custodia cautelare in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari e, infine, con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) il 6 dicembre 2024 è stato arrestato nella flagranza della detenzione di 23 grammi di cocaina,mentre era in possesso di euro 1.925 e di un foglio manoscritto con l’indicazione di nominativi e di somme di denaro, nei modi analiticamente richiamati nell’ordinanza.

Su questa base, applicando di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, ilTribunale ha osservato che tale condotta ─ attuata (peraltro in presenza di minorenni) da un soggetto sottoposto a misura cautelare─ è indice di incapacità si autocontrollo e del persistere di rapporti con ambienti criminali, da parte di soggetto che già aveva beneficiato di un precdente riproporzionamento delle misure cautelari.

2. Dalla inammissibil ità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. at