Cassation Court dismisses appeal due to digital signature by unauthorized lawyer despite technical failure claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the digital signature was affixed by a lawyer other than the one formally entrusted by the defendant. Although the defendant argued that a technical malfunction forced the use of a colleague's device, the court found no evidence of negligence or specific diligence by the defendant's counsel. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 87-bis, comma 7, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; The appeal is inadmissible solely for lack of digital signature only if the lawyer proves the defect was not due to their own negligence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Colangelo Antonio, nato il 30/10/1957 a Capaccio avverso l'ordinanza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno, visto l'art. 87-bis, comma 7, lett.
a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Antonio Colangelo avverso la sentenza con cui il 63),\ Tribunale lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.).
2. Ha presentato ricorso Antonio Colangelo, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 177 e 591 cod. proc. pen., nonché dell'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2022 cit. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, poiché recava la sottoscrizione digitale non dell'Avvocato nominato bensì di altro Avvocato, che avrebbe agito in assenza di legittimazione, non essendo stata rinvenuta in atti la sua formale investitura fiduciaria da parte dell'imputato. Tuttavia, l'art. 87-bis, comma 7, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 si riferisce esclusivamente alla mancanza della sottoscrizione digitale che invece, nel caso di specie, c'è. il difensore nominato, a seguito di un imprevedibile malfunzionamento della chiavetta elettronica manifestatosi nell'ultimo giorno utile al deposito dell'appello, dovette sottoscrivere l'atto di gravame avvalendosi del dispositivo elettronico del sostituto collega di studio, peraltro già più volte delegato in numerose attività processuali.
D'altronde, la Corte di Cassazione ha considerato l'art. 87-bis, comma 7, lett.
a) cit. una norma di stretta interpretazione, sicché, in presenza di una sottoscrizione digitale, si è al cospetto di mera irregolarità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, perché l'atto era stato sottoscritto da un difensore diverso da quello legittimato. In risposta alle deduzioni difensive svolte in quella sede, ha inoltre precisato che non sopperisce a tale deficit la circostanza che l'atto di nomina in favore del suddetto difensore fosse stato autenticato da quello nominato o che il primo avesse sostituito il secondo durante le udienze di trattazione, l'ultima delle quali - si trova specificato nella sentenza impugnata - fu differita proprio per consentire la partecipazione del difensore titolare. Tale motivazione mira a sottolineare l'importanza del ruolo del difensore di fiducia, unico soggetto cui è riconosciuto il diritto di esprimere la volontà dell'imputato vieppiù in tema di impugnazioni, e risulta esente da vizi, facendo piana applicazione dell'art. 87-bis, comma 7, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 che, quale prima ipotesi di inammissibilità (lett. a), prevede appunto la mancata sottoscrizione dell'atto da parte del difensore.
3. Incidentalmente, non è pertinente il richiamo alla giurisprudenza citata dal ricorrente che, peraltro in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, ha escluso la sanzione dell'inammissibilità: in un caso in cui l'atto era stato successivamente modificato (Sez. 6, n. 40540 del 28/10/2021, Calderone, Rv. 282306); in un altro caso in cui l'atto era stato trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio giudiziario diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del presidente del tribunale, ma compreso nell'elenco allegato al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (Sez. 5, n. 24953 del 10/05/2021, De Jesus, Rv. 281414); in un altro caso ancora in cui la firma non era stata riconosciuta come valida dal sistema di verifica dell'ufficio giudiziario destinatario, con esito di "certificato non attendibile" (Sez. 5, n. 22992 del 28/04/2022, Truzzi, Rv. 283399).
In tutti questi precedenti, infatti, diversamente che nel caso in oggetto, questa Corte in tanto poté invocare il principio di tassatività delle cause di inammissibilità, in quanto la firma fu effettivamente apposta: comunque occorrendo - come ribadito anche sotto il vigore dell'attuale disciplina - la sussistenza di condizioni indizianti la paternità certa dell'atto (quali la documentata presenza del logo contenente la firma digitale nei documenti visualizzati sul computer del difensore, la provenienza da un indirizzo PEC certificato del difensore nonché la presenza di firme digitali riconosciute su altri documenti allegati allo stesso invio, tra cui la procura speciale.
V. Sez. 5, n. 4333 del 27/11/2024, dep. 2025, Toncic, Rv. 287644, in una situazione in cui il sistema di verifica utilizzato dalla cancelleria non riconobbe la firma digitale apposta dal difensore) e l'adempimento ai propri obblighi di diligenza da parte del difensore: ciò che, nel caso di specie, nemmeno è stato dedotto, essendosi il ricorrente limitato ad eccepire, in modo generico e senza alcuna allegazione, di essere ricorso al dispositivo del collega per far fronte ad un «imprevedibile malfunzionamento della chiavetta elettronica manifestatosi nell'ultimo giorno utile al deposito dell'appello».
4. Va, dunque, ribadito che la mancata o errata sottoscrizione dell'atto di impugnazione non dà luogo all'inammissibilità dell'impugnazione stessa soltanto se il difensore dimostra che essa non è imputabile a sua negligenza.5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Il Consigliere estensore Il P e Ombletta D