Cassation annuls appeal agreement when court applies accessory penalties excluded by parties' plea deal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Rome Court of Appeal's decision confirming accessory penalties despite a plea agreement excluding them. The appellant argued the lower court violated the agreement by applying fines and license revocation while reclassifying facts as minor offenses. The court held that plea deals are unitary and binding on all penalties, including accessories, requiring annulment if the agreed terms are breached.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 85 D.P.R. 309/1990: A plea agreement in appeal is unitary and binding on all penalties, including accessory ones; applying excluded penalties violates the agreement and requires annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Gravio Alessandro, nato a Roma il 12/12/1978 avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte di appello di Roma; letti gli atti del procedimento, il ricorso ed il provvedimento impugnato udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. Stefania Temofonte, anche in sostituzione dell'avv. Alessio Palladino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 4 aprile 2024, Alessandro Di Gravio veniva condannato per vari reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione a plurime cessioni di cocaina. Con tale sentenza - per quanto d'interesse ai fini del presente ricorso - gli venivano applicate le pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida, previste dall'art. 85, d.P.R. cit.. Egli interponeva appello avverso tale decisione, chiedendo di essere assolto per non aver commesso i fatti e, in via subordinata, di riqualificare gli stessi come ipotesi lievi, con una pena fissata nel minimo e con esclusione delle pene accessorie. In appello, quindi, raggiungeva preliminarmente un accordo con il Pubblico ministero sulla misura della pena principale, con rinuncia agli altri motivi d'appello, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., previa riqualificazione dei fatti come ipotesi lievi, a norma del comma 5 del citato art.
73. La Corte d'appello ratificava l'accordo, riducendo la pena principale nella misura concordata tra le parti, ma confermando l'applicazione delle suddette pene accessorie.
2. Con atto del proprio difensore, Di Gravio impugna tale decisione nella parte in cui ha confermato le pene accessorie, per due ragioni, ovvero: I) per violazione dell'art. 599-bis, cit., in quanto la Corte distrettuale si è discostata dall'accordo delle parti, con cui l'applicazione di quelle pene è stata espressamente esclusa, né vi è stata rinuncia al relativo motivo d'appello; II) per contraddittorietà della motivazione, in quanto quella Corte ha ritenuto di confermarle per la gravità dei fatti e la serialità dei medesimi, quando invece li ha qualificati come ipotesi lievi e, quindi, di minima offensività.
3. Ha depositato memoria scritta la Procura generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, in quanto il primo motivo sarebbe generico ed il secondo manifestamente infondato.
4. È fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del secondo. 4.1. In tema di c.d. "patteggiamento in appello", la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena. Pertanto, l'applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l'annullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l'applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione (così, tra altre, Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114).
Si tratta di affermazione di principio che deve trovare applicazione anche nel caso in cui il negozio processuale tra le parti si estenda alle pene accessorie, 2, evidentemente rientrando anch'esse nel più ampio genus della "pena", cui si riferisce l'art. 599-bis, cod. proc. pen.: di ciò, infatti, si trae nitida conferma già dal capo I del titolo II del libro primo del codice penale, che, sotto la rubrica "Delle specie di pene, in generale", elenca quelle principali (art.
17) e quelle accessorie (art. 19), poi specificando le une e le altre ("in particolare") nei successivi capi II e III. 4.2. Tanto premesso, è sufficiente leggere la relativa richiesta scritta concordemente formulata alla Corte d'appello dalla difesa dell'imputato e dal rappresentante della Procura generale distrettuale, per rilevare come con essa fosse stata espressamente prevista la "esclusione della pena accessoria di cui all'art. 85 d.P.R. 309/90", che invece quei giudici hanno egualmente ritenuto di applicare. 4.3. Non essendo ciò consentito, la sentenza impugnata dev'essere annullata ed il procedimento dev'essere restituito alla Corte d'appello, per la prosecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso.