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Sentenza — n. 2231/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls acquittal for direct eyewitness identification proving guilt but dismisses contravention due to statute of limitations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2231/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale successfully appealed the Taranto court's acquittal of Roberto Gianfranco regarding a crime of dangerous driving. The court held that the direct visual recognition by police officers constituted sufficient proof of guilt, whereas the lower court incorrectly treated it as mere suspicion. Consequently, the acquittal for the intentional crime was annulled with remittal for a new trial, while the acquittal for the minor contravention was annulled without remittal because the statute of limitations had expired.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 116 c.d.s.; Art. 606 cod. proc. pen.: Direct visual recognition by police officers constitutes declarative proof of guilt sufficient for conviction, whereas failure to recognize such evidence as proof and treating it merely as suspicion violates the duty of motivation; however, acquittals for minor contraventions remain void if the statute of limitations has expired.

Parole chiave

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direct eyewitness identification statute of limitations declarative proof duty of motivation dangerous driving acquittal annulment police recognition identificazione credibile

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Annulla la medesima sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 337 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio su tale capo al Tribunale di Taranto, in diversa persona fisica.
Art. 116 c.d.s.
Quanto alla contravvenzione di cui all’art. 116 c.d.s., occorre prendere atto che, nelle more, si è estinta per prescrizione, essendo decorso il termine massimo pari a cinque anni dalla data di commissione del reato (11novembre 2019) senza che vi fossero periodi di sospensione, neppure quello previsto dall’art.
Art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto,articolando un unico motivo con più censure: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione (art. 606, lett.
Art. 55, 189, 348 e 349 cod. proc. pen.
stabilendo che il pubblico ministeronon può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod.
Art. 159, comma 2, n. 1) cod. pen.
116 c.d.s., occorre prendere atto che, nelle more, si è estinta per prescrizione, essendo decorso il termine massimo pari a cinque anni dalla data di commissione del reato (11novembre 2019) senza che vi fossero periodi di sospensione, neppure quello previsto dall’art. 159, comma 2, n.
artt. 337 cod. pen
Con sentenza in data1 1 marzo 2025 il Tribunale di Taranto , all’esito del dibattimento,ha assolto Roberto Gianfranco dai reati ascrittigli di cui agli artt. 337 cod. pen.
art. 611 cod. proc. pen
Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
pronunziate successivamente al 25 agosto 2024 , data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.(Sez.
art. 337 cod. pen
Annulla la medesima sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 337 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-02
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Testo completo

ata di Taranto nel procedimento a carico di: Roberto Gianfranco, nato a Castellaneta (TA) il 25/02/1999 avverso la sentenza in data11/03/2025 del Tribunale di Taranto visti gli atti, la sentenza impugnata e ilricorso; udita la relazione del consigliere Giuseppe Biondi; letta l a requisitoria scritta del P ubblico Ministero , in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo A ndrea Maria Fiore , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell’avv. Giovanni Ferrari del foro di Roma, difensore di ufficio di Roberto Gianfranco, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque che venga rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data1 1 marzo 2025 il Tribunale di Taranto , all’esito del dibattimento,ha assolto Roberto Gianfranco dai reati ascrittigli di cui agli artt. 337 cod. pen. e 116, commi 15 e 17, d. lgs. n. 285del 1992 per non avere commess o il fatto. In particolare, riteneva il primo giudice che a carico del Roberto vi fosse il solo suo riconoscimento a vista da parte dei militari operanti, in quanto soggetto già noto all’ufficio per reati analoghi, costituente unico indizio, insufficiente a fondare la sua penale responsabilità.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto,articolando un unico motivo con più censure: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione (art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen.).Il Tribunale ha assolto l’imputato ritenendo insufficiente ai fini della sua condanna l’unico ritenuto indizio,costituito dal riconoscimento de visu dello stesso effettuato dagli operatori di polizia giudiziaria, che lo avevano identificato mentre, alla guida di un ciclomotore senza casco, conoscendolo da tempo per ragioni di ufficio, si dava alla fuga,tenendo una guida pericolosa per la circolazione stradale. Il giudice di primo grado avrebbe errato nell’applicazione degli artt. 55, 189, 348 e 349 cod, proc. pen., attribuendo al riconoscimento effettuato direttamente dai militari operanti la natura di unico indizio, citando erroneamente una pronuncia giurisprudenziale relativa al riconosciment o “indiretto” di un individuo video o foto ripreso, mentre, invece, nel caso in esame, l’identificazione dell’imputato era la conseguenza di un riconoscimento diretto dello stesso da parte degli operatori di polizia giudiziaria.

Pertanto, su tale atto, avente valenza di prova, il Tribunale avrebbe dovuto assumere un’opposta decisione, stante l’attendibilità del dichiarante che aveva effettuato l’identificazione.

3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scrittae anche il difensore di ufficio dell’imputato ha trasmesso conclusioni scritte, concludendo entrambi come in epigrafe riportato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ilricorso è fondato. 2.Occorre premettere che, nel caso di specie, la sentenza risulta impugnabile da parte del pubblico ministero solo con ricorso per cassazione, essendo stata pronunciata dopo il 25agosto 2024 , data di entrata in vigore della legge n. 114 del 2024, che ha modificato l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. stabilendo che il pubblico ministeronon può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, Rv. 287528-01, che ha chiarito come, in assenza di disciplina transitoria, il principio “tempus regit actum”, comporta l’operatività del regime impugnatorio previsto all’atto della pronuncia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all’impugnazione; sul punto, Sez.

U., n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537-01). Inoltre, in tema di impugnazioni, il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024 , data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.(Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Rv. 288029-01).

3. Ciò premesso, il pubblico ministero ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale assolto l’imputato attribuendo all’identificazione dello stesso,effettuata de visu dai Carabinieri di Ginosa, che lo vedevano transitare senza casco a bordo di un ciclomotore, e che lo conoscevano per reati analoghi, la natura di indizio insufficiente a fini di condanna. La doglianza, come detto,è fondata. Come è noto, la Cassazione attribuisce al riconoscimento informale dell’indagato, operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una sua fotografi a , natura diprova atipica, la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez.

F, n. 37012 del 29/08/2019, Rv. 277635-01).Allo stesso modo, costituisce prova atipica il riconoscimento dell'imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini riprese da telecamere di sicurezza, sulla quale è ammissibile la testimonianza dell'operatore che vi ha direttamente proceduto (Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, Rv. 285160-01). Orbene, se al riconoscimento dell’imputato, effettuato dalla polizia giudiziaria visionando una fotografia o immagini videoregistrate, viene attribuita la natura di prova atipica (e non di semplice indizio), la cui affidabilità è fatta discendere dall’attendibilità e credibilità dell’operatore di polizia giudiziaria che effettua il riconoscimento, a maggior ragione deve attribuirsi natura di prova all’identificazione dell’imputato visto direttamente dall’agente o ufficiale di polizia giudiziaria nell’atto di commettere un reato.

In questi casi,l’idoneità a provare i fatti viene affidata all’attendibilità del dichiarante operatore di polizia giudiziaria, riportante negli atti di polizia giudiziaria redatti di avere riconosciuto direttamente il soggetto cui viene attribuita una determinata condotta (lecita o illecita che sia). In definitiva, si tratta di una prova dichiarativa, poiché l’agente o ufficiale di polizia giudiziaria riporta negli atti di p.g. ciò che è caduto sotto la sua diretta percezione, la visione diretta di una condotta, di un comportamento posto in essere da un soggetto direttamente noto al dichiarante qualificato, in quanto tale dallo stesso identificato.

Pertanto, escludere aprioristicamente l’idoneità di questo elemento probatorio a provare, anche da solo, la penale responsabilità dell’imputato, come ha fatto il Tribunale tarantino nell’impugnata sentenza, attribuendogli la natura di semplice “indizio”, integra vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, che comporta l’annullamento della sentenza, limitatamente al delitto di cui all’art. 337 cod. pen.,con rinvio al giudice di primo grado, in diversa persona fisica, trattandosi di impugnazione diretta in Cassazione quale unico rimedio previsto avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal Tribunale per i reati a citazione diretta.

4. Quanto alla contravvenzione di cui all’art. 116 c.d.s., occorre prendere atto che, nelle more, si è estinta per prescrizione, essendo decorso il termine massimo pari a cinque anni dalla data di commissione del reato (11novembre 2019) senza che vi fossero periodi di sospensione, neppure quello previsto dall’art. 159, comma 2, n. 1), cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 103 del 2017 (c.d. sospensione Orlando), per la cui concreta operatività occorre una sentenza di condanna, mentre nel caso di specie la sentenza impugnata è di assoluzione, e che il dies a quo, ravvisabile nella scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della motivazione(vedi Sez.

U. n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-02), sopravvenga in un momento in cui il termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso, mentre nel caso di specie il termine di prescrizione massimo risultava decorso già al momento della pronuncia della sentenza impugnata. Pertanto, in relazione a tale reato, la sentenza del Tribunale di Tarantova annullata senza rinvio. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 116 c.d.s. perché estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 337 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio su tale capo al Tribunale di Taranto, in diversa persona fisica.

Così deciso il 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Biondi Ercole Aprile