Italian Court dismisses civil party appeals for material error correction regarding omitted litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by civil parties Piga and Dessì inadmissible, ruling they sought correction of a material error. The court found the omission of cost liquidation in the previous judgment did not constitute a material error but rather a discretionary judicial assessment. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: A request for correction of a material error is inadmissible when the omission of cost liquidation stems from a discretionary judicial evaluation rather than a clear textual defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Piga Stefano, nato ad Armungia il 14/06/1966 Dessì Anna Rita, nata ad Arnnungia il 11/03/1968 parti civili costituite nel processo nei confronti di Tracucci Luciano ed altri, per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 30602/2025 del 15/04/2025 nel procedimento n. 2249/2025, nel cui dispositivo non è stata prevista la liquidazione delle spese processuali relative al giudizio di cassazione. Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. La richiesta di correzione errore materiale proveniente dal difensore delle parti civili ricorrenti Piga e Dessì in relazione alla omessa liquidazione delle spese delle parti civili è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
2. La sentenza 30602 del 15/04/2025 ha disposto l'annullamento con rinvio con riferimento ai capi C) (ricorso proposto dalle parti civili Piga e Dessì) ed E) (ricorso proposto dalla società IMET S.p.a.), dichiarando nel resto inammissibili i ricorsi proposti dalle parti civili. Dopo la richiesta di correzione dell'errore materiale sono state presentate, oltre alle conclusioni del P.G. che ha chiesto procedersi alla richiesta correzione, memorie da parte di IMET S.p.a. e dell'imputato Tracucci, in senso contrario all'accoglimento dell'istanza. Il difensore di Piga e Dessì ha rappresentato che non è stato citato il responsabile civile Infratel Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, che era parte dei giudizi di merito nella duplice veste di parte civile e responsabile civile, difesa, rispettivamente, dall'Avv. Grazia Volo e dall'Avv. Stefano Vetro.
3. Ritiene la Corte che non si versi in un'ipotesi di errore materiale, bensì di una statuizione che implica valutazioni discrezionali circa la fondatezza o meno della richiesta, anche alla luce della parziale soccombenza delle parti civili, e che rientra pertanto nell'ambito di competenza del giudice del rinvio. Donde l'inammissibilità dei ricorsi, cui segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Co