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Sentenza — n. 1163/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds exceed the scope of reviewing real security measures under Art. 325 CPP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1163/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised exceeded the specific scope of reviewing real security measures. The appellant argued that the trial court erred in denying a review of the preventive seizure based on outdated information and a change in management. The court rejected this, holding that the lower court adequately addressed the necessity and pertinence of the measure despite the procedural change.

Regesto Legislator

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Art. 325 cod. proc. pen.; The grounds for cassation against a decision on real security measures are strictly limited to violations of law, excluding general defects in motivation or arguments regarding the persistence of the link to the crime after a change in management.

Parole chiave

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real security measures preventive seizure cassation inadmissibility violation of law periculum in mora pertinenziality link Art. 325 CPP assicurazione di cure dentarie

Disposizioni normative citate

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Art. 325 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto, nonostante il vizio enunciato, in realtà, deduce vizi della motivazione che esorbitano dal perimetro del giudizio riservato a questa Corte in tema di misura cautelari reali, circoscritto alla sola violazione di legge (art. 325 cod. proc. pen.).
art. 325 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto, nonostante il vizio enunciato, in realtà, deduce vizi della motivazione che esorbitano dal perimetro del giudizio riservato a questa Corte in tema di misura cautelari reali, circoscritto alla sola violazione di legge (art. 325 cod. proc. pen.).

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cuomo Martina nata a Vico Equense il 03/12/1999 avverso l'ordinanza emessa il 31 luglio 2025 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fabrizio Vanorio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. Francesco Schettino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Cuomo Martina, quale socio accomandatario della L&C Dental s.a.s., ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo impeditivo dello studio odontoiatrico e dei materiali ivi contenuti, disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 348 e 590 cod. pen. provvisoriamente contestati a Leonardo Cuomo e Giuseppe Di Maio. Con un unico motivo di ricorso deduce vizi di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione relativa al periculum in mora. Sostiene la ricorrente che:

i) la stessa ha assunto ufficialmente la gestione del centro a far data dall'11/11/2024, provvedendo alla sua regolarizzazione, anche sul piano della conformità alla disciplina sanitaria; ii) il Tribunale ha fondato il rigetto della richiesta di riesame sulla base delle sole sommarie informazioni delle persone escusse il 27/2/2025 e delle annotazioni di Polizia Giudiziaria, tutte prive del requisito dell'attualità, in quanto cristallizzano la presenza del padre, Leonardo Cuomo, all'interno dello studio solo nel periodo compreso nell'imputazione provvisoria; iii) l'assunzione della gestione del centro da parte della ricorrente costituisce un momento di cesura del nesso di pertinenzialità, impedendo il sequestro del bene di proprietà del terzo, e rivela la sproporzione della misura applicata che, da un lato, incide ingiustamente sul diritto al lavoro del terzo in buona fede e, dall'altro lato, persegue una finalità impeditiva che avrebbe potuto essere realizzata anche con una meno gravosa misura inibitoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto, nonostante il vizio enunciato, in realtà, deduce vizi della motivazione che esorbitano dal perimetro del giudizio riservato a questa Corte in tema di misura cautelari reali, circoscritto alla sola violazione di legge (art. 325 cod. proc. pen.). Invero, contrariamente a quanto assume la ricorrente, il Tribunale, con motivazione tutt'altro che apparente, ha adeguatamente argomentato sulla sussistenza del periculum e sulla persistenza del nesso di pertinenzialità anche dopo il passaggio alla ricorrente della gestione del centro (cfr. le pagine 2, 3 e 4).

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 11 dicembre 2025 Il Consigliere este