Cassation appeal dismissed as inadmissible because dismissal orders are not appealable to the Supreme Court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that dismissal orders issued after June 23, 2017, cannot be appealed to this court. The appellant argued structural and functional irregularities regarding the dismissal of two defendants, but the court found these claims to be merit-based arguments rather than procedural nullities. Consequently, the appeal was rejected because the correct remedy for such orders is a specific claim before a single-judge tribunal, not a cassation petition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 410-bis c.p.p.; Art. 127, comma 5 c.p.p.; Art. 568, comma 5 c.p.p. Dismissal orders issued after the entry into force of Law No. 103/2017 are not appealable to the Supreme Court but are subject to a specific claim before a single-judge tribunal for nullities only.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Carosiello Francesco nato a STORNARA il 06/08/1959, persona offesa nel procedimento penale riguardante Spataro Armando, nato a TARANTO il 16/12/1948 Lombardi Stefano, nato a BRESCIA il 10/09/1970 avverso l'ordinanza del 16/09/2025 del GIP TRIBUNALE di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIELLA DE MASELLIS che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, ha accolto la richiesta di archiviazione del procedimento penale pendente nei confronti di Armando Spataro e Stefano Lombardi in relazione al reato di cui all'art. 328 cod. pen., rigettando l'opposizione proposta dalla persona offesa Francesco Carosiello; rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, la persona offesa/ evidenziando ragioni di abnormità inficianti la decisione gravata, sia strutturale - perché sarebbe stata disposta l'archiviazione anche nei confronti di Lombardi malgrado la richiesta facesse argomentato riferimento alla sola posizione di Spataro-, sia funzionale, perché il giudice, motivando in termini ultronei anche al tenore della richiesta del Pubblico ministero, sarebbe pervenuto alla decisione assunta travisando i fatti e i dati acquisiti in esito alle indagini; rilevato che è pervenuta una memoria difensiva nell'interesse di Armando Spataro, con la quale è stato chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso e che, alla analoga richiesta della Procura generale, formulata con la requisitoria " trasmessa a questa Corte, ha replicato la difesa del ricorrente, ribadendo le ragioni di abnormità già prospettate con il ricorso e inviando, in seconda battuta, anche %. giurisprudenza di questa stessa Corte a supporto; ritenuto che il ricorso è inammissibile; ribadito, in particolare, che l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371 - 01), ipotesi, nel caso, neppure prospettate, sì che risulta preclusa a monte la stessa possibilità di qualificare l'impugnazione in termini di reclamo ai sensi dell'art 568 comma 5 cod. proc. pen; ritenuto che la difesa del ricorrente prospetta, a sostegno del ricorso, ragioni di abnormità del provvedimento gravato all'evidenza insussistenti, sia dal punto di vista strutturale ( perché la richiesta di archiviazione, facendo espresso riferimento al procedimento pendente nei confronti dei due odierni resistenti, all'evidenza riguardava entrambe le posizioni) che di matrice funzionale (perché le ceture esposte in realtà si risolvono in meri rilievi di merito alle valutazioni operate dal Giudice per la indagini preliminari, le cui conclusioni non determinano alcuna stasi irrevocabile, essendo per sua natura l'indagine preliminare sottoposta a riapertura con l'espresso procedimento di cui all'art. 414 cod. proc. pen.) rilevato, infine, che alla ritenuta inammissibilità seguono le pronunce:1 i cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite come da dispositivo . 1
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 03/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BENEDETTO PATERNO' RADDUSA GAETANO DE AMICIS