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Sentenza — n. 1151/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1151/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1151/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Giovanni Sofia ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Messina ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti del ricorrente, ritenuto gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 74- 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. e sul titolo vi è giudicato cautelare a seguito del rigetto della Corte di cassazione. Sul titolo custodiale si è formato il giudicato cautelare.2.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1151/2026 — snpen · Corte di Cassazione: È stato articolato un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione; il tema attiene alla ritenuta inutilizzabilità della registrazione della conversazione tra presenti prodotta dalla difesa e intercorsa tra due collaboratori di giustizia. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere detta conversazione inutilizzabile perché il dialogo sarebbe stato registrato da un soggetto terzo rispetto ai dialoganti "e quindi con modalità che esulano da quelle di acquisizione della prova atipica che consentono l'utilizzabilità della registrazione se operata da uno dei due dialoganti" (così il ricorso).

Parole chiave

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registrazione clandestina di conversazioni interrogatorio formale di testimoni prove acquisite tramite sorveglianza protezione delle comunicazioni testimonianza della vittima corrispondenza con il difensore
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sofia Giovanni, nato in Germania il 20/02/1984 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Messina il 13/03/2025; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. Giovanni Sofia ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Messina ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti del ricorrente, ritenuto gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 74- 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. e sul titolo vi è giudicato cautelare a seguito del rigetto della Corte di cassazione. Sul titolo custodiale si è formato il giudicato cautelare.2.

È stato articolato un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione; il tema attiene alla ritenuta inutilizzabilità della registrazione della conversazione tra presenti prodotta dalla difesa e intercorsa tra due collaboratori di giustizia. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere detta conversazione inutilizzabile perché il dialogo sarebbe stato registrato da un soggetto terzo rispetto ai dialoganti "e quindi con modalità che esulano da quelle di acquisizione della prova atipica che consentono l'utilizzabilità della registrazione se operata da uno dei due dialoganti" (così il ricorso).

Si assume, invece, che già dalla consulenza di trascrizione della conversazione emergerebbe come la registrazione sarebbe stata compiuta da •una interlocutrice del dialogo (tale Fugazzotto) che, incalzata, avrebbe confermato la circostanza che, come in passato, ella stesse procedendo alla registrazione. Una conversazione, dunque, registrata da uno degli interlocutori e nella consapevolezza reciproca di ciò che si stesse facendo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Prescindendo dal tema della ritenuta inutilizzabilità della conversazione registrata, il ricorso è inammissibile per genericità.

2. In particolare, il motivo di ricorso è del tutto silente in ordine al rilievo che il contenuto della conversazione intercettata avrebbe rispetto al giudizio di gravità indiziaria, così come cristalizzato all'esito del procedimento cautelare, e, in particolare, della sentenza della Corte di cassazione n. 41443 del 24/10/2024, in cui si è chiarito come il quadro indiziario sia costituito non solo dalle dichiarazioni accusatorie di Genovese Filippo, ma anche da quelle di Fugazzotto Alessia e dalla "rilettura" delle risultanze di alcune intercettazioni, che erano state avviate pochi mesi prima dell'inizio della collaborazione. Nulla è stato chiarito dal ricorrente che si è limitato a contestare la ritenuta inutilizzabilità di quella conversazione senza spiegare in che modo quel dialogo costituirebbe un fatto sopravvenuto rilevante ed idoneo a scalfire in tutto o in parte il giudicato cautelare formatosi.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il