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Sentenza — n. 1143/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1143/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1143/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Biella, a seguito di rito abbreviato, ha assolto Mohannmed El Annab dal reato di evasione ascrittogli perché il fatto non costituisce reato. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per saltum il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino che, con unico motivo, denuncia illogicità della motivazione e violazione di legge in ordine alle ragioni della assoluzione, basate sullo stato di disagio dell'imputato che lo avrebbe portato all'allontanamento dalla casa dei familiari dove era ospite. Deduce, invero, il ricorrente la irrilevanza del motivo dell'allontanamento, in presenza della consapevolezza dello stato di restrizione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1143/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ha proposto ricorso per saltum il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino che, con unico motivo, denuncia illogicità della motivazione e violazione di legge in ordine alle ragioni della assoluzione, basate sullo stato di disagio dell'imputato che lo avrebbe portato all'allontanamento dalla casa dei familiari dove era ospite. Deduce, invero, il ricorrente la irrilevanza del motivo dell'allontanamento, in presenza della consapevolezza dello stato di restrizione.

Parole chiave

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esenzione dalla pena allontanamento nonostante motivi di salute inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento abbandono del procedimento penale aiuto all'evasione di detenuti espulsione di familiari
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino nei confronti di El Annab Mohammed, nato in Marocco il 12/01/1965 avverso la sentenza del 17/03/2025 del Tribunale di Biella visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Biella, a seguito di rito abbreviato, ha assolto Mohannmed El Annab dal reato di evasione ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per saltum il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino che, con unico motivo, denuncia illogicità della motivazione e violazione di legge in ordine alle ragioni della assoluzione, basate sullo stato di disagio dell'imputato che lo avrebbe portato all'allontanamento dalla casa dei familiari dove era ospite. Deduce, invero, il ricorrente la irrilevanza del motivo dell'allontanamento, in presenza della consapevolezza dello stato di restrizione.

3. In assenza di istanza di trattazione orale, si è proceduto alla trattazione in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto per motivi non consentiti.

2. Invero, la formale censura in ordine all'errore di diritto è mossa in base a una generica valutazione in fatto che correla la decisione assolutoria ad un disagio dell'imputato - confinato a un non rilevante motivo. La base dell'assunto del ricorrente pubblico, invero, non si confronta con le ragioni della decisione, invece, basata sul ragionevole dubbio in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, ovvero sulla volontaria e consapevole sottrazione alla misura restrittiva, assumendosi, piuttosto, «che egli, in un contesto di disagio anche causato - verosimilmente - dall'abuso di alcolici, sia stato costretto ad allontanarsi dai familiari che lo ospitavano in casa». Cosicché, non risulta pertinente la censura del ricorrente in ordine alla errata valenza data dalla sentenza a una mera - e irrilevante - motivazione alla base dell'allontanamento.

3. Pertanto, la generica chiave fattuale alla base del ricorso designa la sua inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.