Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 1036/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1036/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1036/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza emessa in data 10 giugno 2025 e qui impugnata, ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato a Gioacchino Modafferi, in ipotesi d’accusa commesso in data 8 settembre 2017. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESESTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 1036/2026 Roma, lì, 12/01/2026 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria impugna la predetta sentenza, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione della legge penale: la Corte di appello di Reggio Calabria avrebbe fatto erronea applicazione della disciplina della prescrizione e, in particolare, dell’art. 159, secondo comma, cod. pen., nella versione applicabile ratione temporis.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 159 cod. pen; Sentenza — n. 1036/2026 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01). Ciò premesso, occorre ricordare che l’art. 159, secondo comma, cod. pen. – nella versione conseguente alle modifiche apportate con legge n, 103 del 2017 – prevedeva la sospensione del corso della prescrizione nel periodo compreso tra il deposito della sentenza di primo grado, sino alla pronuncia della sentenza di secondo grado (nel limite di un anno e sei mesi di sospensione del corso della prescrizione).

Parole chiave

Generato dall'IA
ritardo del ministero pubblico rinvio del dibattimento ricusazione del pubblico ministero impugnabilità della decisione di rinvio sospensione di pena modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 159 cod. pen
Questa Corte ha infatti avuto modo di evidenziare che «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Emilia Anna Giordano - Presidente - Sent. n. sez. 1381/2025 Giuseppina Anna R. Pacilli UP – 02/12/2025 Roberta Licci R.G.N. 24877/2025 Paolo Di Geronimo Andrea Natale - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria, emessa nei confronti di: Modafferi Gioacchino, nato a Reggio Calabria il 18/09/1993; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Natale; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza emessa in data 10 giugno 2025 e qui impugnata, ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato a Gioacchino Modafferi, in ipotesi d’accusa commesso in data 8 settembre 2017. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESESTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 1036/2026 Roma, lì, 12/01/2026 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria impugna la predetta sentenza, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione della legge penale: la Corte di appello di Reggio Calabria avrebbe fatto erronea applicazione della disciplina della prescrizione e, in particolare, dell’art. 159, secondo comma, cod. pen., nella versione applicabile ratione temporis.

3. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 2 dicembre 2025, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. Il Pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Il delitto contestato a Modafferi è stato commesso in data 8 settembre 2017, vale a dire nella vigenza dell’art. 159, secondo comma, cod. pen., nella formulazione risultante dalle modifiche intervenute con legge n. 103 del 2017 (e prima delle modifiche apportate all’istituto della prescrizione con legge n. 103 del 2019 e con legge n. 134 del 2021). Questa Corte ha infatti avuto modo di evidenziare che «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01). Ciò premesso, occorre ricordare che l’art. 159, secondo comma, cod. pen. – nella versione conseguente alle modifiche apportate con legge n, 103 del 2017 – prevedeva la sospensione del corso della prescrizione nel periodo compreso tra il deposito della sentenza di primo grado, sino alla pronuncia della sentenza di secondo grado (nel limite di un anno e sei mesi di sospensione del corso della prescrizione).

2. Nel caso in esame, il reato contestato a Modafferi ha un termine di prescrizione pari a pari a sei anni, incrementabili di un quarto per i casi di interruzione del corso della prescrizione; il delitto risulta commesso in data 8 settembre 2017; la sentenza di primo grado è stata emessa in data 5 aprile 2019; quella di secondo grado è stata emessa in data 10 giugno 2025. Ne discende che – tenuto conto del periodo di sospensione di un anno e sei mesi del corso della prescrizione nel periodo compreso tra il deposito della sentenza di primo grado, sino alla pronuncia della sentenza di secondo grado (nel limite di un anno e sei mesi di sospensione del corso della prescrizione) – il termine di prescrizione non era ancora decorso al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado.

Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso il 02/12/20255 Il Consigliere estensore La Presidente Andrea Natale Emilia Anna Giordano