Sentenza — n. 997/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha respinto l'istanza di revoca della misura cautelare disposta nei confronti di Vadar Stoiculescu, in relazione ad un mandato di arresto europeo emanato dall'autorità u1). giudiziaria rumena, ritenendo sussistente la situazione di cui all'art. 23, comma 2, legge n. 69 del 2005 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso l'Avvocato Fabrizio Aronica, nell'interesse di Stoiculescu Vadar, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 23 legge 22 aprile 2005, n. 69 e omessa motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 997/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Al consegnando, in data 20 gennaio 2024, è stata applicata la custodia cautelare in carcere; il giorno 1 febbraio 2024, è stata disposta la consegna all'autorità richiedente; la misura custodiale è stata sospesa il successivo 6 febbraio 2024; il termine ha ripreso a decorrere dal giorno della scarcerazione del detenuto per fine pena; non è stata effettuata la consegna del pervenuto da parte della Giustizia italiana. La Corte d'appello ha rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare, ritenendo sussistente la situazione di cui all'art. 23, comma 2, legge n. 69 del 2005, senza spiegare quali fossero le ragioni di forza maggiore che hanno impedito la consegna.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Stoiculescu Vadar, nato il 15/05/1993 in Romania; avverso l'ordinanza del 21/11/2025 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Balsamo, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha respinto l'istanza di revoca della misura cautelare disposta nei confronti di Vadar Stoiculescu, in relazione ad un mandato di arresto europeo emanato dall'autorità u1). giudiziaria rumena, ritenendo sussistente la situazione di cui all'art. 23, comma 2, legge n. 69 del 2005 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso l'Avvocato Fabrizio Aronica, nell'interesse di Stoiculescu Vadar, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 23 legge 22 aprile 2005, n. 69 e omessa motivazione.
Al consegnando, in data 20 gennaio 2024, è stata applicata la custodia cautelare in carcere; il giorno 1 febbraio 2024, è stata disposta la consegna all'autorità richiedente; la misura custodiale è stata sospesa il successivo 6 febbraio 2024; il termine ha ripreso a decorrere dal giorno della scarcerazione del detenuto per fine pena; non è stata effettuata la consegna del pervenuto da parte della Giustizia italiana. La Corte d'appello ha rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare, ritenendo sussistente la situazione di cui all'art. 23, comma 2, legge n. 69 del 2005, senza spiegare quali fossero le ragioni di forza maggiore che hanno impedito la consegna.
Anche a ritenere configurabili tali ragioni, l'art. 23, comma 5, della legge n. 69 del 2005 cit. avrebbe peraltro imposto la liberazione del detenuto sottoposto a custodia cautelare, la consegna non essendo avvenuta entro 10 giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento che l'ha disposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Risulta agli atti una nota dell'Ufficio di polizia frontiera aerea di Fiumicino, da cui si evince che il ricorrente è stato consegnato al personale Interpol, che lo ha tradotto in aeroporto, da dove è partito, il 28 novembre scorso, per Bucarest, in esecuzione della richiesta.
2. L'avvenuta consegna del ricorrente fa venir meno l'interesse all'impugnazione che, pertanto, va dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interess