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Sentenza — n. 809/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 809/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 809/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura degli arresti domiciliari (sostitutiva della originaria custodia cautelare in carcere) applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro a Marilena Manfredi in relazione ai reati ex artt. 110, 391-ter, 416 bis.1 cod. pen. (capo 6) e di concorso nella detenzione illegale e nella ricettazione di armi, anche clandestine, e di parti di esse (capi 24 e 25), come descritti nelle imputazioni provvisorie.

Regesto Legislator

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art. 391-ter cod. pen; Sentenza — n. 809/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Va preliminarmente rilevato che, sebbene dopo la proposizione del ricorso la misura cautelare sia stata revocata per perenzione del termine di fase, poiché i difensori di fiducia della ricorrente Marilena Manfredi hanno dichiarato di conservare l'interesse per il primo motivo di gravame, inerente al capo 6) della imputazione provvisoria, sul presupposto che l'eventuale pronuncia favorevole potrebbe essere utilizzata in vista della procedura di riparazione ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen. — in quanto si deduce l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per una (delle tre) ipotesi di reato (art. 391-ter cod. pen.) che ha contribuito a giustificare l'emissione dell'ordinanza cautelare in corso di esecuzione — permane l'interesse a impugnare (Sez.

Parole chiave

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porto abusivo di armi atto sessuale con un detenuto braccialetto elettronico procedimento penale pendente arma personale infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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art. 391-ter cod. pen
— in quanto si deduce l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per una (delle tre) ipotesi di reato (art. 391-ter cod. pen.) che ha contribuito a giustificare l'emissione dell'ordinanza cautelare in corso di esecuzione — permane l'interesse a impugnare (Sez.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Manfredi Marilena, nata a Crotone il 13/05/1986, avverso l'ordinanza del 15/04/2025 del Tribunale della Libertà di Catanzaro; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; sentito il Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri iche ha concluso per il rigetto del ricorso; sentiti gli Avvocatiffancesco Catanzaro, del Foro di Catanzaro, e Nicola Nettis, del Foro di Bolzano, i quali, in difesa di Manfredi Marilena, insistono per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura degli arresti domiciliari (sostitutiva della originaria custodia cautelare in carcere) applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro a Marilena Manfredi in relazione ai reati ex artt. 110, 391-ter, 416 bis.1 cod. pen. (capo 6) e di concorso nella detenzione illegale e nella ricettazione di armi, anche clandestine, e di parti di esse (capi 24 e 25), come descritti nelle imputazioni provvisorie.

2. Nel ricorso e nella memoria difensiva presentati dal difensore di Manfredi si chiede l'annullamento della ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare il concorso nel reato ex art. 391-ter cod. pen., nonostante che la sua condotta sia consistita soltanto nel partecipare al pagamento del telefono cellulare che in precedenza era stato fornito a suo fratello Pasquale, detenuto nel carcere di Secondigliano, il quale già ne aveva acquisito la disponibilità. Si osserva che, pertanto, la condotta della ricorrente fu successiva alla realizzazione del reato (a carattere istantaneo) contestatole, senza che dai contenuti delle conversazioni intercettate emerga che ella abbia attuato condotte che si siano inserite nella sequenza causale del reato, sicché si tratterebbe di un post factum non punibile. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione, assumendo che dalle conversazioni intercettate non emerge (anzi viene esclusa dalla affermazione di Luigi Masciari che soltanto egli, suo padre e suo cognato Salvatore conoscevano il luogo di custodia delle armi), la consapevolezza della ricorrente circa la detenzione delle armi (poi sequestrate) indicate nelle imputazioni .da parte del coniuge Luigi Masciari, consapevolezza, invece da riferirsi, semmai, ad armi ulteriori e diverse da queste e che non sono oggetto del presente procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rilevato che, sebbene dopo la proposizione del ricorso la misura cautelare sia stata revocata per perenzione del termine di fase, poiché i difensori di fiducia della ricorrente Marilena Manfredi hanno dichiarato di conservare l'interesse per il primo motivo di gravame, inerente al capo 6) della imputazione provvisoria, sul presupposto che l'eventuale pronuncia favorevole potrebbe essere utilizzata in vista della procedura di riparazione ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen. — in quanto si deduce l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per una (delle tre) ipotesi di reato (art. 391-ter cod. pen.) che ha contribuito a giustificare l'emissione dell'ordinanza cautelare in corso di esecuzione — permane l'interesse a impugnare (Sez.

U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002).2. Posto quel che precede, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nell'ordinanza impugnata sono analiticamente descritte le condotte di coloro che si attivarono per fare pervenire al detenuto Pasquale Manfredi un telefono cellulare (p. 3-4), anche se non risulta con evidenza quando il telefono cellulare acquistato fu materialmente fornito al detenuto. In ogni caso, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la condotta dei familiari di Manfredi (fra i quali la ricorrente), consistita nel raccogliere e nel consegnare al procacciatore il denaro necessario al pagamento del cellulare, si inserì nella sequenza causale del reato, perfezionando l'accordo concluso fra le parti, perché fu funzionale a garantire la disponibilità degli strumenti di comunicazione in favore del detenuto.

Concorrere nel fornire la ricompensa a colui che procura un telefono cellulare a un soggetto detenuto in carcere, con la consapevolezza della consegna dello strumento, non costituisce un post factum (non punibile) ma un concorso nella realizzazione del reato, perché il reato si perfeziona alternativamente (con alternativa non escludente l'altra modalità) con l'accordo e/o con la dazione del corrispettivo, sicché il momento consumativo del reato coincide di volta in volta con i singoli versamenti (analogamente: Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Rv. 246583;

Sez. 6, Sentenza n. 4105 del 01/12/2016 Ud. (dep. 27/01/2017) Rv. 269501; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Rv. 225669).

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nell'ordinanza sono descritte (p. 5-6) alcune conversazioni intercettate nelle quali Luigi Masciari fa riferimento a delle armi e dalle quali risulta che in quel periodo egli deteneva alcune armi a Bolzano e altre in Calabria. In particolare: in una conversazione del 3 luglio 2022 Luigi Masciari, dialogando con sua moglie Marilena Manfredi e con la suocera, esplicitò la necessità di disporre delle proprie armi per compiere omicidi per ribadire la presenza della associazione criminale nel territorio (p. 8); nelle conversazioni del 5 e del 7 luglio 2022 l'uomo, in presenza della moglie, chiese alla suocera di consegnargli quella («quel cetriolo») che viene intesa come una arma e alla moglie di consegnargli l'intera borsa che custodiva presso la suocera (p. 6); nella conversazione del 2 ottobre 2022, la Manfredi informò il marito di avere consegnato al suocero Francesco «l'attrezzo», temendo che potessero subire una perquisizione; nella conversazione del 31 dicembre 2022, Luigi Masciari, parlando con altri, disse che sua moglie, approfittando della sua assenza, aveva chiamato il padre Francesco affinché occultasse le armi che custodiva nella sua abitazione (p. 7); il 26 luglio 2023 Luigi Masciari (p. 5) «fu informato dalla moglie, odierna ricorrente, della presenza dei carabinieri dai genitori, i quali a dire della donna stavano effettuando una perquisizione» (quella che condusse al rinvenimento della armi) e nella serata esortò la moglie a parlare in maniera riservata della novità poiché riteneva che quanto accaduto fosse «uno sfregio» di qualcuno non meglio specificato (p. 7).

Su queste basiisenza incorrere in manifeste illogicità, il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente fosse consapevole della detenzione delle armi da parte del marito presso l'abitazione calabrese.

4. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e del