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Sentenza — n. 640/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 640/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 640/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Sbrega Fabio,nato a Roma il 17/09/1964 , avverso l'ordinanza del 15/07/2025 del Tribunale della libertàdi Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udita la requisitoriadel Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti che ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso ; udito l’Avvocato Pietro Messina, che, in difesa di Sbrega, chiedel'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 640/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Il primo motivo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano infondati.Nell’ordinanza genetica è stato espressamente (p.

Parole chiave

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indagine su reati finanziari procedimento d'indagine formale sequestro di documenti atti istruttori ufficio di controllo degli abitanti sorveglianza delle relazioni bancarie
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Sbrega Fabio,nato a Roma il 17/09/1964 , avverso l'ordinanza del 15/07/2025 del Tribunale della libertàdi Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udita la requisitoriadel Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti che ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso ; udito l’Avvocato Pietro Messina, che, in difesa di Sbrega, chiedel'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha confermato la misura cautelaredegli arresti domiciliari applicata a Fabio Sbrega, dirigente dell’area del le politichesociali del Comune di Fiumicino in relazione ai reati ex artt . 318, 319, 321 e 353, descritti nei capi 1), 29 e 49 della incolpazione provvisoria e che si assumono commessi, in concorso con Cristiana Baldoni, funzionariodirettivo della medesima area, e con gli imprenditori Piero Patrignani e Gennaro Mugnano, tra il settembre del 2023 e i l novembre del 2024, come descritti nelle imputazioni provvisorie. 2.Nel ricorso presentato dal difensore di Sbrega si chiede l’annullamento dell’ordinanza. 2.1.

Con i l primo motiv o di ric o rso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per essere stato omesso l’ interrogatorio preventivo previsto dall’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.Si osserva che l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari non contiene una motivazione relativa all’ eventuale pericolo di inquinamento del le prove e che le condotte attribuite al ricorrente risalirebbero adalmeno 8 mesi (novembre 2024) prima dell’ ordinanza emessa il 13 giugno 2025. Si considera che l a Polizia giudiziaria ha rinvenuto tutta la documentazioneaccedendo alla contabilità ufficiale della società acquis i ta e alle sue movimentazioni bancarie e anche al l’informativa finale della Guardia di Finanza del 3 marzo 2025. 2.2.

Con il secondo motiv o di ric o rso si deducono violazione di legge e viziodella motivazione circa la concretezza e l’attualità del le esigenze cautelari. Al riguardo si evidenzia la incensuratezza di Sbrega e che è accertato che egli ha presole distanze dalle procedure ammnistrative relative agli affidamenti ai quali eranointeressate le società dei co - indagati , mentre risultano infondati i sospetti circa condizionamentida parte sua nei confronti della nuova dirigente dell’area. 2.3. Con il terzo motivo di ric o rso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la adeguatezza della misura cautelare e che eventuali esigenze (in realtà insussistenti) di evitare sviamenti del le indagini potrebbero essere salvaguardate applicando la misura interdittiva della sospensione dall’eserciziodel pubblico ufficio o servizio prevista dall’art . 289 cod. proc pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il primo motivo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano infondati.Nell’ordinanza genetica è stato espressamente (p.

3) considerato il rischio di inquinamento probatorio, che giustifica l’omissione del previo interrogatorio del destinatario della misura, derivante dal tentativo di Sbrega di cancellare le prove documentali relative al capo 4) della incolpazione provvisoria. Il Tribunale ha congruamente desunto il pericolo di inquinamento probatorio dal fatto che Sbrega e Mug n ano si attivarono co n giu nta m e nte per occultarela condotta lor o contesta ta nel capo 4 ( corruzione per i l compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio , ) non appena illegittimamente appresero , da Rustichelli e Ortolani, che si stava in dagando sul pagamento del pranzo per il compleannodi Sbrega da parte di Mugnano , per far figurare, cambiandone la originariacausale, che si trattò di una spesa sostenuta nell’interesse di Ideaform della quale Mugnano era illegale rappresentante (p. 5 - 8 , 25 ) .

Ha osservato che da questa tempestivacondotta di inquinamento probatorio è desumibile il pericolo anche di inquinamenti probatori futuri, tanto più che le indagini son o ancora i n corsoper accertare tutte le utilità conseguite da Sbrega e tutti gli affidamenti da lui decisi nella sua qualità di funzionario comunale (p. 8 , 25 - 26 ) , sicché risulta necessarioevitare alterazioni della documentazione da parte degli indagati e la genuinitàdelle deposizioni di coloro che hanno intrattenuto rapporti con loro . Per altro verso, ha osservato che sussiste il rischio di reiterazione del le condottecriminose ─ in relazione al l e quali il ricorso non contesta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza(analiticamente ricostruiti nelle p. 9-25.) ─ da parte di Sbregae della sua collega e compagna Baldoni .

Con argomentazione esente da manifesteillogicità, ha desunto tale rischio dal protrarsi nel tempo della condotta illecita e della «spiccata determinazione delittuosa» dell’ indagato (p.

26) e ha considerato che il trasferimentodi Sbrega ad altro settore del Comune ( nel quale comunque si espletano procedure comparative fra una pluralità di aspiranti) e la sua sospensione dal servizio (peraltro non documentate dalla difesa) non fanno venire meno le esigenze cautelari perché, se venissero revocate la misura cautelare e la sospensione dal servizio, Sbrega potrebbe reitera r e condotte analoghe a quelle per le quali si procede, avviate anche in tempi prossimi all’applicazionedella misura (p. 26-27). 2.Il terzo motivo di ricorso è fondato.

Il Tribunale assume che soltanto gli arresti domiciliari, con divieto di comunicazioneanche telefonica, possano recidere i contatti di Sbrega con l’esterno e, in particolare, con i componenti del «circolo di Fiumicino»ancora da individuare, adducendo che di questi soggetti Sbrega «potrebbe continuare adavvalersi sia per alterare l’impianto probatorioa suo carico che per riscuotere ulteriori elargizioni di utilità da parte degli imprenditori a lui vicini». Questa argomentazione è generica perché si limita a ricapitolare le esigenze cautelari senza spiegare in alcun modo per quali ragioni delle misure meno restrittive non sarebbero sufficienti a salvaguardare le esigenze cautelari.

Pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio circa la scelta della misura cautelare. P.Q.M Annulla l’ordinanzaimpugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competenteai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc . pen. Così decisoil 13/11/2025 Il Consig