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Ordinanza — n. 531/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted to appeal due to vitiating the reasoning under Art. 606(1)(e) of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 531/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation converted the defendant's cassation appeal into an appeal to the Court of Appeal of Palermo. The defendant argued the lower court failed to properly evaluate evidence regarding the theft of a seized vehicle and incorrectly rejected a plea of non-punishability. The court ruled that because the appeal contained specific criticisms of the trial judgment's reasoning, it could not be heard directly at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 569, comma 3 cod. proc. pen.: A cassation appeal containing a complaint under Art. 606(1)(e) regarding vitiating the reasoning must be converted into an appeal and cannot be heard 'per saltum'.

Parole chiave

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cassation appeal conversion vitiating the reasoning appeal per saltum prohibition criminal procedure code defective judgment motivation confisca del veicolo a motore furto di lieve entità guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 335 cod. pen.
pen., incentrate sulla critica alla motivazione della sentenza del Tribunale, nei termini dell'omessa, illogica e comunque carente valutazione in ordine agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 335 cod. pen. ed ai presupposti di applicazione dell'art.
Art. 213, comma 4 cod. strada.
Art. 131-bis cod. pen.
ed ai presupposti di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.Il ricorso va, dunque, convertito in appello ai sensi dell'art.
Art. 533 cod. proc. pen.
La condanna è stata dunque pronunciata in violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. non essendo superata la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 569, comma 3 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione Marco Domenico Bonura, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando due motivi di ricorso di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
art. 335 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palermo condannava Marco Domenico Bonura alla pena di centocinquanta euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 335 cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione Marco Domenico Bonura, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando due motivi di ricorso di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 533 cod. proc. pen
La condanna è stata dunque pronunciata in violazione dell'art. 533 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, Alonzi, Rv. 274834
Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860
274834; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bonura Domenico Marco nato a Palermo il 14/12/1983 avverso la sentenza del 09/05/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che concluso per la conversione del ricorso in appello;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palermo condannava Marco Domenico Bonura alla pena di centocinquanta euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 335 cod. pen. per avere cagionato con colpa la sottrazione da parte di ignoti dell'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo e a lui affidata in custodia giudiziaria, spostandola dal luogo di conservazione senza adottare le cautele necessarie ad assicurare la concreta conservazione della stessa.

2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione Marco Domenico Bonura, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando due motivi di ricorso di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione all'art. 335 cod. pen. per avere il Tribunale ritenuto la responsabilità di Bonura omettendo di valutare adeguatamente tutti gli elementi a sua disposizione e le allegazioni della difesa, e senza tenere conto dell'orientamento di legittimità più recente in base al quale la condotta del custode che colposamente agevoli la sottrazione di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra, piuttosto, concorso colposo nell'illecito amministrativo ex art. 213, comma 4, cod. strada.

Non risulta, inoltre, accertata in modo univoco la data dell'effettiva consumazione del reato, in assenza di prova circa le modalità e i tempi della sottrazione. La condanna è stata dunque pronunciata in violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. non essendo superata la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., per avere l'impugnata sentenza rigettato la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità utilizzando una formula meramente assertiva, generica e stereotipata e del tutto inconferente rispetto alla verifica dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

2. Il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum" e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860).

3. L'odierno ricorso immediato per cassazione del difensore dell'imputato, pure astrattamente consentito, non era tuttavia proponibile "per saltum", siccome recante tra i motivi le specifiche censure di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., incentrate sulla critica alla motivazione della sentenza del Tribunale, nei termini dell'omessa, illogica e comunque carente valutazione in ordine agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 335 cod. pen. ed ai presupposti di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.Il ricorso va, dunque, convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e trasmette gli atti alla Corte di appello