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Sentenza — n. 527/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls civil rulings in a criminal appeal when a crime is depenalized by subsequent legislation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 527/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the civil provisions of a second-instance judgment without remittal. Bertozzi Roberto argued that the appellate court erred by confirming civil liabilities after reclassifying a crime as a civil wrong under D.Igs. n. 7/2016. The court held that when a crime is depenalized, the appellate judge must revoke civil rulings and allow the civil party to sue anew.

Regesto Legislator

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Art. 627 cod. pen.; d. Igs. n. 7/2016; Art. 4, comma 1, lett. b) d. Igs. n. 7/2016: When a criminal offense is subsequently depenalized and reclassified as a civil wrong, the appellate court must revoke civil rulings from the first instance rather than confirming them.

Parole chiave

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depenalization civil liability criminal appeal subsequent legislation reclassification of offense revocation of civil rulings civil party rights altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 627 cod. pen.
Si deduce violazione di legge, penale e processuale penale, per avere confermato la Corte di appello le statuizioni civili nonostante la riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 627 cod. pen., depenalizzato con il d.
d. Igs. n. 7/2016
pen., depenalizzato con il d. Igs. n. 7/2016.
Art. 4, comma 1, lett. b) d. Igs. n. 7/2016
7/2016 e trasformato nell'illecito civile di cui all'art. 4, comma 1, lett.
Art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Va, innanzitutto, rilevata la non applicabilità, nel caso di specie, del disposto di cui all'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., essendo intervenuta la costituzione di parte civile prima dell'entrata in vigore del d.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Bertozzi Roberto, mediante il proprio difensore di fiducia, affidandolo ad un unico motivo di ricorso, che si riassume sinteticamente ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 611 cod. proc. pen.
Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e hanno inviato requisitoria scritta il Procuratore generale, nonché conclusioni scritte il difensore dell'imputato, concludendo entrambi come in epigrafe riportato.
art. 627 cod. pen
Si deduce violazione di legge, penale e processuale penale, per avere confermato la Corte di appello le statuizioni civili nonostante la riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 627 cod. pen., depenalizzato con il d.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Bertozzi Roberto, mediante il proprio difensore di fiducia, affidandolo ad un unico motivo di ricorso, che si riassume sinteticamente ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 611 cod. proc. pen
Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 38841 del 25/05/2023
150/2022 (vedi sul punto Sez. U., n. 38841 del 25/05/2023, Rv.
Sez. U., n. 46688 del 29/09/2016
Ciò detto, come correttamente sostenuto nel motivo di ricorso, la Corte di Appello bolognese si è affidata a precedenti giurisprudenziali superati dalla sentenza delle Sezioni Unite richiamata dal ricorrente (Sez. U., n. 46688 del 29/09/2016, rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bertozzi Roberto, nato a Parma il 17/07/1963 avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Giuseppe Biondi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza in relazione alle statuizioni civili; lette le conclusioni scritte del difensore di Bertozzi Roberto, l'avvocato Fabrizio Poggi Longostrevi del foro di Parma, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e la revoca delle statuizioni civili.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 febbraio 2025 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma in data 20/05/2021, appellata da Bertozzi Roberto, riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 627 cod. pen., assolveva l'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, confermando le statuizioni civili della sentenza impugnata e compensando le spese processuali fra le parti nel grado di giudizio.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Bertozzi Roberto, mediante il proprio difensore di fiducia, affidandolo ad un unico motivo di ricorso, che si riassume sinteticamente ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Si deduce violazione di legge, penale e processuale penale, per avere confermato la Corte di appello le statuizioni civili nonostante la riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 627 cod. pen., depenalizzato con il d. Igs. n. 7/2016.

3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e hanno inviato requisitoria scritta il Procuratore generale, nonché conclusioni scritte il difensore dell'imputato, concludendo entrambi come in epigrafe riportato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va, innanzitutto, rilevata la non applicabilità, nel caso di specie, del disposto di cui all'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., essendo intervenuta la costituzione di parte civile prima dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150/2022 (vedi sul punto Sez. U., n. 38841 del 25/05/2023, Rv. 205036-01). Ciò detto, come correttamente sostenuto nel motivo di ricorso, la Corte di Appello bolognese si è affidata a precedenti giurisprudenziali superati dalla sentenza delle Sezioni Unite richiamata dal ricorrente (Sez. U., n. 46688 del 29/09/2016, rv. 267884-01), che ha affermato il principio di diritto a mente del quale, in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire "ex novo" nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile.

Nel caso di specie, avendo la Corte di appello riqualificato il fatto originariamente contestato nel delitto di cui all'art. 627 cod. pen., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. d), d. Igs. n. 7/2016 e trasformato nell'illecito civile di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), medesimo decreto, non avrebbe potuto confermare le statuizioni civili disposte dal -giudice di primo grado, compensando tra le parti private le spese processuali del giudizio di appello, ma avrebbe dovuto revocarle. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al punto relativo alle statuizioni civili, che vanno eliminate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna sulle statuizioni civili che elimina.