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Ordinanza — n. 311/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation ruling to annul conviction due to prescription error regarding marijuana importation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 311/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation issued an order correcting its own November 2025 decision that had dismissed a retrial request. The defense argued the court failed to notice the statute of limitations had expired for the marijuana importation charge, citing a calculation error in the maximum penalty term. The court acknowledged this factual mistake, verified the correct suspension periods, and determined the crime was extinguished by prescription, thereby annulling the prior judgment.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis, comma 3, c.p.p.; Art. 157 c.p.; The Court of Cassation may correct its own decisions regarding factual errors concerning the statute of limitations if the error is deduced and raised within ninety days of the decision, resulting in the annulment of the conviction if the crime is extinguished by prescription.

Parole chiave

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statute of limitations prescription extinction Cassation correction marijuana importation factual error remedy penal code provisions annulment without remittal dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis, comma 3, c.p.p.
Art. 157 c.p.
Art. 81-110 cod. pen.
Art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90
pen.; rilevato che erroneamente l'imputazione non conteneva la precisa contestazione dell'art. 73, comma 4, aggravato dall'art.
Art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90
73, comma 4, aggravato dall'art. 80, comma 2, d.P.R.
art. 165- bis disp. att. cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sull'istanza presentata dal difensore di Murati Etnor, nato in Albania il 08/07/1985 avverso la sentenza del 19/11/2025 della Corte di Cassazione letti gli atti, l'istanza e la sentenza; udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rilevato che il procedimento nei confronti di Murati Etnor è stato definito da questa Corte all'udienza del 19 novembre 2025 con sentenza che ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 17 maggio 2024, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 81-110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309 del 90, commesso il 18 febbraio 2012, contestato al capo I) dell'imputazione; considerato che il difensore del ricorrente ha presentato istanza di correzione della sentenza, rappresentando l'errore di fatto in cui è incorsa questa Corte, non avvedutasi dell'intervenuta prescrizione del reato, maturata il 18 dicembre 2024, atteso che l'addebito ha ad oggetto l'importazione di un ingente quantitativo di marijuana e che al termine massimo di prescrizione vanno aggiunti solo 120 giorni di sospensione verificatisi nel giudizio di primo grado e risultanti dalla scheda redatta ex art. 165- bis disp. att. cod. proc. pen.; rilevato che erroneamente l'imputazione non conteneva la precisa contestazione dell'art. 73, comma 4, aggravato dall'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del /90/' che nella scheda trasmessa era indicato come termine massimo il dicembre 2046, corretto dall'ufficio spoglio in quello del 1° dicembre 2036; ritenuto che al fine di verificare la fondatezza della prospettazione difensiva sono stati acquisiti i verbali del giudizio di primo grado e che dall'esame degli atti risulta che le sospensioni sono state complessivamente pari a 235 giorni corrispondenti a 7 mesi e giorni 25, da aggiungere al termine massimo pari a dodici anni e sei mesi, tenuto conto dell'aumento massimo per l'aggravante e dell'aumento per gli atti interruttivi; che, pertanto, il termine di prescrizione è maturato prima della decisione del ricorso; considerato che, trattandosi di errore di fatto, dovuto alla erronea percezione di dati indicati in atti, lo stesso è emendabile da questa Corte ai sensi dell'art. 625-bis, terzo comma, cod. proc. pen., in quanto errore dedotto e rilevato entro il termine di novanta giorni dalla decisione, correggendo il dispositivo della sentenza nella parte relativa alla posizione del Murati;

P. Q. M. Dispone correggersi l'errore contenuto nel dispositivo di sentenza pronunciato nell'udienza del 19 novembre 2025 relativamente al ricorso (R.G. 24907/2025) proposto da Murati Etnor, là dove, in luogo della espressione che figura nel secondo rigo del dispositivo: "Rigetta il ricorso di Murati Etnor e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali", deve leggersi la seguente: "Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Murati Etnor perché il reato è estinto per prescrizione". Manda alla cancelleria per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di rito.

Così deciso, 16 dicembre 2025 Il Consigliere s