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Ordinanza — n. 310/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of notification of hearing notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 310/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible without formalities, ruling that the lower court correctly applied the de plano procedure. The appellant argued that the Court of Cassation violated procedural rights by failing to notify the defense and petitioner of the hearing date. The court rejected this claim, stating that the specific legal provision governing appeals against appellate rulings on conciliation does not require such notifications.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: The Court of Cassation may declare an appeal inadmissible de plano without notifying parties when the appeal targets a ruling on conciliation under Art. 599-bis, as the specific procedural rules for such appeals exclude notification requirements.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility de plano procedure notification of hearing notice appeal against conciliation ruling procedural rights violation condono delle spese procedurali azione di contestazione risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
34667, emessa, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in data 10/10/2025, si prospetta la violazione dell'art.
Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen., in data 10/10/2025, si prospetta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt.127, commi 1 e 5, 178 e 179 cod.
Art. 127, commi 1 e 5, cod. proc. pen.
Art. 178, cod. proc. pen.
Art. 179, cod. proc. pen.
Art. 599-bis, cod. proc. pen.
pen., per avere dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto nell'interesse del Rizzuto avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 11/07/2025, emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 625-bis, cod. proc. pen.
seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen., per avere dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto nell'interesse del Rizzuto avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 11/07/2025, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., omettendo la notifica dell'avviso dell'udienza in Cassazione sia al difensore che al ricorrente;

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 40139 del 21/06/2018, Rv. 273920-01
(Sez. 2, n. 40139 del 21/06/2018, Rv. 273920-01);
Sez. 5, n. 14380 del 01/02/2024, Rv.286368-01
Ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile, poiché deduce questioni, all'evidenza, estranee all'errore di fatto, e ciò ne consente la trattazione con procedura de plano (Sez. 5, n. 14380 del 01/02/2024, Rv.286368-01; Sez.
Sez. 6, n. 33847 del 17/09/2025
14380 del 01/02/2024, Rv.286368-01; Sez. 6, n. 33847 del 17/09/2025, non massimata), e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €.
Corte cost. n. 186 del 2000
3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000)
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da Rizzuto Giovanni, nato a Palermo il 02/06/1962 avverso l'ordinanza n. 34667 del 10/10/2025 emessa dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Giuseppe Biondi; OSSERVA Rilevato che, con il ricorso proposto nell'interesse di Rizzuto Giovanni, avverso l'ordinanza della Seconda Sezione di questa Corte n. 34667, emessa, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in data 10/10/2025, si prospetta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt.127, commi 1 e 5, 178 e 179 cod. proc. pen., per avere dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto nell'interesse del Rizzuto avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 11/07/2025, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., omettendo la notifica dell'avviso dell'udienza in Cassazione sia al difensore che al ricorrente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.i la Corte di cassazione dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità, fra l'altro, del ricorso contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Rilevato che, con l'impugnata ordinanza, è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del Rizzuto avverso la sentenza della Corte di appello palermitana, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., sicchè correttamente la Corte di cassazione ha seguito il procedimento de plano disciplinato dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che non prevede la notifica di avvisi di fissazione dell'udienza alle parti ai fini dell'instaurazione del contraddittorio;

Rilevato che, come già affermato condivisibilmente da questa Corte, in tema di concordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poichè è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perchè avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 40139 del 21/06/2018, Rv. 273920-01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile, poiché deduce questioni, all'evidenza, estranee all'errore di fatto, e ciò ne consente la trattazione con procedura de plano (Sez. 5, n. 14380 del 01/02/2024, Rv.286368-01; Sez. 6, n. 33847 del 17/09/2025, non massimata), e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2025 1)/Consigliere es