Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 162/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 162/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 162/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l’ordinanza in epigrafe indicata i l T ribunale per il riesame di Roma ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a Luigi Marando la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui all'art.74 (capo n. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Luigi Marando, denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di leggee difetto di motivazione in relazione a ll’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, sotto il profilo della sussistenza di gravi indizi della commissionedel reato di cui al capo n.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 74 d.P.R. n. 309/1990, art. 275, comma 3 cod. proc. pen; Sentenza — n. 162/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente non contesta l’esistenza dell’associazione, ma rileva che erroneamente è statadesunta la sua partecipazione ad essa dalla commissione di un solo reato fine, contestato al capo n. 68, da cui non è possibile inferireche egli avesse, stabilmente,il compito di confezionare lo stupefacente, sia perché tale compito era svolto anche da altri ( A ltomare e Bettini) sia perché nella sua esecuzione Luigi Marando non si è dimostrato particolarmente abile, tanto da aver dato adito alle lamentele di Francesco Marando. Nella prospettazione difensiva a diverse conclusioni non può condurre la frase captata e riportata a pagina n. 34 dell’ordinanza impugnata, che, lungi dal testimoniare la stabilità del vincolo, si ridurrebbea un mero rimprovero.

Parole chiave

Generato dall'IA
inchiesta per reati di droga attività criminosa procedimento penale pendente pericolo di traffico di stupefacenti inchiesta mascherata atti istruttori penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Violazione di leggee difetto di motivazione in relazione a ll’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, sotto il profilo della sussistenza di gravi indizi della commissionedel reato di cui al capo n.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen
Sul punto la motivazione sarebbe apparente, in quanto, pur in presenza della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda Marando Luigi, nato a Locri il 17/09/2000 avverso l’ordinanza del 23/07/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perrelli, che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’Avvocato Vicenzo Garruba, difensore di Marando Luigi, che ha c o ncluso chiedendo che il ricorso sia accolto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata i l T ribunale per il riesame di Roma ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a Luigi Marando la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui all'art.74 (capo n.

1) e 73 d.P.R. n. 309 / 1990 ( capo n. 68 ).

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Luigi Marando, denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di leggee difetto di motivazione in relazione a ll’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, sotto il profilo della sussistenza di gravi indizi della commissionedel reato di cui al capo n.

1. Il ricorrente non contesta l’esistenza dell’associazione, ma rileva che erroneamente è statadesunta la sua partecipazione ad essa dalla commissione di un solo reato fine, contestato al capo n. 68, da cui non è possibile inferireche egli avesse, stabilmente,il compito di confezionare lo stupefacente, sia perché tale compito era svolto anche da altri ( A ltomare e Bettini) sia perché nella sua esecuzione Luigi Marando non si è dimostrato particolarmente abile, tanto da aver dato adito alle lamentele di Francesco Marando. Nella prospettazione difensiva a diverse conclusioni non può condurre la frase captata e riportata a pagina n. 34 dell’ordinanza impugnata, che, lungi dal testimoniare la stabilità del vincolo, si ridurrebbea un mero rimprovero.

L’assenza di uno stabile legame sarebbe, inoltre, dimostrata tanto dal fatto che il ricorrente non disponeva di un criptofonino quanto dal fatto che, dopo l’episodio di cui al capo n. 68, nessun’altra condotta penalmente rilevante è stata rilevata, nonostante le indagini siano continuate per almeno un paio di anni. Né, infine, sarebberosignificativi gli episodi citati come adesione alle logiche intimidatorie del sodalizio. 2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al profilo cautelare. Sul punto la motivazione sarebbe apparente, in quanto, pur in presenza della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3 cod. proc. pen., sarebbe stata necessaria una effettiva verifica dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, tenuto conto della risalenza nel tempo dei fatti contestati, dell’incensuratezza e della giovaneetà del ricorrente .

Il difensore aggiunge che, in riferimento ad altri coindagati, chiamati a rispondere di reati commessi in epoca successiva, è stata respinta l’istanza di applicazione di misura cautelare per difetto dell’attualità delle relative esigenze; anche per i capin. 83 e n. 85, commessi a dicembre 2020 e maggio 2021 e ascritti a soggetti diversi dal ricorrente, non è stata applicata alcuna misura cautelare per il medesimo motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile. 2.E’ opportuno premettere che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di cassazione è tenuta a verificare, nei limiti consentiti dalla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno determinato ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, verificando il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata ha rileva to che , sulla base delle chat criptate , di intercettazioni telefoniche ed ambientali,di servizi di osservazione e controllo , di sequestri di stupefacenteè stata ricostruita l'operatività di una associazione dedita al narcotraffico operante nella zona di San Basilio, a Roma, da aprile del 2020. I vertici dell’associazione era no Rosario e Francesco M arando , che si avvalevanodella collaborazione dei propri familiari e di terzi per smerciare ingenti quantitativi di diversi tipi di sostanze stupefacenti , come dimostrato anche dai sequestri effettuati.

Quanto a Luigi Marando, dalle chatrelative al reato di cui al capo n. 68, non contestato, il Tribunale ha dedotto che il suo ruolo nell’ambito dell’associazione non eralimitato all'episodio intercettato ma era stabil e e funzionale all' operatività delsistema; le espressioni utilizzate, infatti , evocano una condotta collaudata e duratura nel tempo. Secondo il Tribunale per il riesame , dall e interlocuzioni captate emerge che, nel luglio 2020 , M arando Francesco , dopo un periodo di detenzione,è stato posto agli arresti domiciliari e immediatamente si è adoperato per riaprireuna piazza di spaccio, la cui operatività era cessata a causa del suo stato detentivo; con lui hanno collaborato Rosario Marando e Marco Lenti,mentre i fratelli,Luigi e Antonio, erano addetti al confezionamento dello stupefacente .

Le conversazioni criptate sono estremamente chiare, in quanto gli interlocutori ritenevano di non poter essere intercettati. Di particolare rilievo , in ordine alla risalenza del ruolo edel legame associat ivo , è stata ritenuta quella, citata anche dalla difesa,in cui Francesco Marando si lamenta della condotta dei due fratelli Luigi e Antoniodicendo « i pezzi o li fate bene o non li fate più , ve lo sto dicendo , questa è l'ultima volta che ve lo dico-almeno vediamo se capite-è da prima che ci carcerano che vi diciamo che i pezzi sono chiusi lenti-ormai avete rotto le scatole Inammissibile è la censura relativa all’interpretazione di tale conversazione , tutt’altro che illogica,operata dal Tribunale .

4. Anche il secondo motivo non supera la soglia dell’ammissibilità. Intema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti , la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazionedi appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, di per sé non idoneo far ritenere insussistente l’attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale per il riesame ha fatto corretta applicazione di tali p rincipi, rilevando che non è emerso alcun elemento che possa far ritenere superate le presunzioni relative di sussistenzadelle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, di cui alla norma citata.

5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, di