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Sentenza — n. 146/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 146/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 146/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso il 9/6/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di Antonio Callipari, escludendone il delitto di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico, ma riconoscendo la gravità indiziaria per i delitti di vendita di partite di cocaina a Cori e Grillà.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 146/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Le menzionate ulteriori condotte dell'indagato sono state ritenute dal Tribunale sintomatiche di attuale perdurante pericolosità del Callipari - erroneamente denominato nel ricorso Sebastiano Strangio - così da rendere recessiva la generica censura difensiva sul fattore temporale e non rilevante l'esclusione della sua condotta partecipativa.3. Alla stregua ditali argomenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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traffico di cocaina dipendenza da sostanze stupefacenti recidiva nell'infrazione commisurazione della pena per traffico di stupefacenti precedenti penali rilevanti inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua ditali argomenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Callipari Antonio, nato a Locri il 21/06/1993 avverso l'ordinanza del 24/07/2025 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; sentita il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perrelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato Giuseppe lemma, difensore di Antonio Callipari, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso il 9/6/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di Antonio Callipari, escludendone il delitto di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico, ma riconoscendo la gravità indiziaria per i delitti di vendita di partite di cocaina a Cori e Grillà.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso Antonio Callipari, con atto sottoscritto dal difensore, articolando un unico motivo relativo alle sole esigenze cautelari e censurando il provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione per avere fondato il pericolo di reiterazione soltanto sulla gravità del fatto e le sue modalità, non anche sulla sua specifica condotta. In particolare, nell'accertamento dell'attualità del pericolo non si è tenuto conto della risalenza dei fatti all'ottobre 2020 e all'operatività dell'associazione - di cui è stata esclusa la sua partecipazione - a contestazione chiusa sino a detta data.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità. 2.11 provvedimento impugnato, in ordine alle esigenze cautelari, ha fornito congrua e logica motivazione alle pagg. 11 e 12 valorizzando la biografia delinquenziale dell'indagato, espressiva di una spiccata pericolosità sociale. In particolare, si sono menzionati i diversi precedenti penali, compreso quello per il quale sta scontando la pena definitiva di 13 anni e 8 mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e i carichi pendenti tra i quali un delitto in materia di stupefacenti commesso l'8 marzo 2021 - successivamente ai fatti in esame - e altre quattro ordinanze cautelari emesse dai Giudici per le indagini preliminari di Locri, Reggio Calabria, Firenze e Brescia, cui si aggiungono sia la latitanza per oltre un anno, sia l'avere commesso i fatti oggetto del presente procedimento mentre si trovava in regime di arresti domiciliari presso la comunità terapeutica Exodus, con avvenuta revoca della detenzione domiciliare il 28 novembre 2023.

Le menzionate ulteriori condotte dell'indagato sono state ritenute dal Tribunale sintomatiche di attuale perdurante pericolosità del Callipari - erroneamente denominato nel ricorso Sebastiano Strangio - così da rendere recessiva la generica censura difensiva sul fattore temporale e non rilevante l'esclusione della sua condotta partecipativa.3. Alla stregua ditali argomenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 dicembre 2025 La Consig