Sentenza — n. 141/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorrente impugna l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Ancona rigettava la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata con ordinanza del 5/8/2025. Tale provvedimento interveniva dopo che Nlianushi, posto in esecuzione pena, era stato scarcerato e che, con ordinanza dej 21.7.2025, veniva sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Con successiva ordinanza del 5.8.2025, la Corte di appello disponeva l'aggravamento della misura, con la sottoposizione alla custodia in carcere, provvedimento nuovamente sospeso con ordinanza del 22.8.2025 e successivamente ripristinato con altra ordinanza oggetto di ulteriore impugnazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 127 cod. proc. pen, art. 718 cod. proc. pen; Sentenza — n. 141/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Tale provvedimento interveniva dopo che Nlianushi, posto in esecuzione pena, era stato scarcerato e che, con ordinanza dej 21.7.2025, veniva sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Con successiva ordinanza del 5.8.2025, la Corte di appello disponeva l'aggravamento della misura, con la sottoposizione alla custodia in carcere, provvedimento nuovamente sospeso con ordinanza del 22.8.2025 e successivamente ripristinato con altra ordinanza oggetto di ulteriore impugnazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nanushi Edvaldo, nato in Albania il 16/2/1987 avverso l'ordinanza emessa il 30/9/2025 dalla Corte di appello di Ancona visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale Mariella Perla Lori, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Ancona rigettava la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata con ordinanza del 5/8/2025. Tale provvedimento interveniva dopo che Nlianushi, posto in esecuzione pena, era stato scarcerato e che, con ordinanza dej 21.7.2025, veniva sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Con successiva ordinanza del 5.8.2025, la Corte di appello disponeva l'aggravamento della misura, con la sottoposizione alla custodia in carcere, provvedimento nuovamente sospeso con ordinanza del 22.8.2025 e successivamente ripristinato con altra ordinanza oggetto di ulteriore impugnazione.
2. Avverso quest'ultima ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per violazione di legge, rappresentando che la decisione sulla richiesta di revoca o sostituzione doveva essere assunta all'esito di udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen., come previsto dall'art. 718 cod. proc. pen., con conseguente nullità assoluta della decisione adottata senza l'instaurazione del contraddittorio
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La decisione del ricorso presuppone la sintetica ricostruzione delle peculiari vicende della misura cautelare applicata al ricorrente, posto che: il 21.7.2025 la Corte di appello, a seguito della scarcerazione di Ne,nushi, sostituiva la custodia cautelare in carcere con l'obtDligo di presentazione alla polizia giudiziaria; il 5.8.2025 la Corte di appello disponeva l'aggravamento della misura, applicando la custodia cautelare in carcere; il 22.8.2025 veniva disposta la "sospensione temporanea" della custodia in carcere applicata il 5.8.2025; con l'ordinanza impugnata, infine, veniva nuovamente ripristinata la custodia in carcere inizialmente disposta con l'ordinanza del 5.8.2025. Nelle more del giudizio, questa Corte, con seOtenza rc1dell'8/10/2025, resa in relazione all'ordinanza del 5/8/2025 accoglieva il ricorso dell'estradando, annullando senza rinvio la predetta ordinanza e disponendo la rimessione in libertà del ricorrente, con ripristino della già applicata misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
3. Nelle more del giudizio, l'estradando ,risulta consegnato in data 14 novembre 2025 all'autorità albanese, sicchè vien é meno l'interesse alla pronuncia sull'istanza cautelare. In ragione della sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. PQM Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp.att cod. proc. pen. Così deciso il 27 novembre 2025 Il Consigl