Italian Supreme Court annuls appeal court ruling for failure to notify defendant of hearing date, violating procedural nullity rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation annulled the Rome Court of Appeal's decision recognizing a German confiscation order due to a critical procedural defect. The defendant argued that the absolute nullity of the ruling stemmed from the failure to notify her of the hearing date fixed in camera, which was never properly served. The court held that the lack of notification of the hearing date renders the final decision absolutely null under the relevant criminal procedure code provisions, necessitating a remand for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. c), Art. 179, comma 1 u.p., cod. proc. pen.; The failure to notify the interested party of the hearing date fixed in camera constitutes absolute nullity of the concluding decision, which is subject to ex officio review at any stage of the proceedings.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Annunziata Luisa Fiorella nata a Langen (Germania) 11 14/10/1972 avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte d'appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Manila Di Nardo che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Annunziata Luisa Fiorella ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha disposto il riconoscimento del provvedimento di confisca n.32 Cs 400 3s 41044/19 emesso dal tribunale di primo grado di Langen (Germania) in data 14 Aprile 2022, divenuto esecutivo in data 5 luglio 2022, nel procedimento penale a carico della ricorrente per il delitto di truffa aggravata commesso in data 23 luglio 2019, in concorso col marito Grande Alessandro, ordinando la confisca della somma di 9.002,70 C giacente sul conto corrente intestato ai coniugi Annunziata/Grande già attinta da provvedimento di sequestro ai fini di confisca riconosciuto in Italia con ordinanza del GIP presso il Tribunale di Latina emesso in data 23 novembre 2020 irrevocabile il 13 luglio 2021.
2. La ricorrente chiede l'annullamento della sentenza per unico motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. per inosservanza o AA erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 3, comma 4, D.Lgs 203/2023, 178 e 179 cod. proc. pen..
3. Deduce la nullità assoluta della sentenza per non essere stato notificato alla ricorrente il decreto di fissazione del procedimento in camera di consiglio; all'udienza del 10/12/2024 la Corte di merito aveva rilevato la necessità di sanare la notifica all'interessata disponendone la reiterazione, incombente al quale poi non è stato dato seguito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il Decreto legislativo del 07/12/2023 n. 203, recante Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, stabilisce espressamente (comma 4) che 'quando non provvede ai sensi del comma 3, il presidente della Corte di appello fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la decisione non oltre venti giorni dalla ricezione del certificato e del provvedimento di confisca.
L'avviso della data di udienza è comunicato al Procuratore generale e all'autorità di emissione ed è notificato alla persona nei cui confronti il provvedimento di confisca è stato emesso, al suo difensore e a coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca. (omissis). Si osservano le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La Corte di appello decide sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione con sentenza depositata nei quindici giorni successivi all'udienza e, in ogni caso, non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione del certificato.' 3.
Dall'esame degli atti processuali, consentito in ragione del motivo proposto, si rileva che, nel verbale di udienza del 10/12/2024, la Corte di appello, rilevata l'omessa notifica all'interessata, oggi ricorrente, ne disponeva la rinnovazione; il verbale di udienza e il decreto di fissazione dell'udienza camerale venivano inviati alla stazione dei carabinieri competente ai fini della notifica, ma all'udienza di rinvio del 20/03/2025 non risultava prova dell'adempimento dell'incombente da parte della polizia giudiziaria incaricata; la Corte non disponeva ulteriori accertamenti o rinnovazione dell'avviso di fissazione dell'udienza.
4. L'omessa notificazione alla parte interessata dell'avviso della fissazione dell'udienza camerale determina la nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett.c), e 179, comma 1 u.p., cod. proc. pen., ed è, quindi, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
5. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così è deciso, 27/11/2025 Il Consigli re estens re Il Presidente Maria (- - Bene etti Anna ricuolo DEPOSITATO IN CANCEL