Sentenza — n. 71/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorre re in illogicità manifeste, evidenziando che: nella C.N.R. è rilevatoche la carta di circolazione del veicolo il 17 maggio 2022 era ancora inpossesso della locale sezione della Polizia stradale, sicché non è credibile che l’ imputato abbia, come da lui affermato, provveduto a regolarizzare la copertura assicurativa de l veicolo ( che era stato sequestratoproprio per la assenza di assicurazione), così ottenendo la restituzione dei documenti di circolazione e il dissequestro de l veicolo ; del r esto, l’imputato non è stato in grado di esibire il certif icato di avvenuta assicurazione o una documentazioneequipollente; i plurimi passaggi di proprietà dei veicolo sono stati possibiliperché l’annotazione d el seque stro amministrativo non è prevista dall’art. 213 C.d.s. Pertanto, i l secondo motivo di ricorso risulta inammissibile perché non si confronta con la argomentazione sviluppata nella sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 71/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condannainflitta ─ a conclusione di un giudizio abbreviato ─ dal Tribunale di Monza a Silvio Tozzoli exart. 334 cod. pen. per la sottrazione di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativodi sua proprietà e affid ato alla sua custodia (capo A) e per denuncia di falso smarrimento dello stesso e x art. 483 cod. pen . (capo B ), comedescritti nelle imputazioni .
Parole chiave
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Tozzoli Silvio,nato Tessenei (Etiopia) il 15/04/1946 , avverso la sentenza del 05/05/2025 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udito il Sostituto procuratore generale Fabio Picutiche ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con dichiarazione di estinzione del delitto contestatoal capo B) della rubrica per decorrenza del termine di prescrizione e rinvio alla Corte d’appello di Milano per la rideterminazione della pena in ordine al solo delitto contestato al capo A) della rubrica.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condannainflitta ─ a conclusione di un giudizio abbreviato ─ dal Tribunale di Monza a Silvio Tozzoli exart. 334 cod. pen. per la sottrazione di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativodi sua proprietà e affid ato alla sua custodia (capo A) e per denuncia di falso smarrimento dello stesso e x art. 483 cod. pen . (capo B ), comedescritti nelle imputazioni .
2. Nel ricorsopresentatodal difensore di Tozzoli si chiede l’annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si dedu ce violazione di legge per avere omesso di dichiarare la prescrizione del reato oggetto del capo B) , peraltro nonostantel’espressa richiesta formulata dalla difesa del ricorrente . 2.2. Con il secondo motivo di ric o rso si deduce vizio della motivazione nell’affermarela re sponsabilit à per i reati ascritti a Tozzoli. Si adduce che Tozzoli regolarmenteeffettuò il passaggio di proprietà dei veicolo nel 2017 e lo vendette , 4 anni dopo, tramite un intermediario autorizzato , che, pri ma della vendita , verificòche l’autovettura non risultava sequestrata, sicché non può escludersi che la revoca del sequestro ( avvenuta a seguito d el pagamento del premio assicurativo), non fosse stata annotata o trascritta, tanto più che, in caso di sequestro, in assenza di ricorso o pagamento della sanzione, dopo 60 giorni dal sequestro avrebbedovuto seguire la confisca definitiva ex art. 193 C.d. s .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorre re in illogicità manifeste, evidenziando che: nella C.N.R. è rilevatoche la carta di circolazione del veicolo il 17 maggio 2022 era ancora inpossesso della locale sezione della Polizia stradale, sicché non è credibile che l’ imputato abbia, come da lui affermato, provveduto a regolarizzare la copertura assicurativa de l veicolo ( che era stato sequestratoproprio per la assenza di assicurazione), così ottenendo la restituzione dei documenti di circolazione e il dissequestro de l veicolo ; del r esto, l’imputato non è stato in grado di esibire il certif icato di avvenuta assicurazione o una documentazioneequipollente; i plurimi passaggi di proprietà dei veicolo sono stati possibiliperché l’annotazione d el seque stro amministrativo non è prevista dall’art. 213 C.d.s. Pertanto, i l secondo motivo di ricorso risulta inammissibile perché non si confronta con la argomentazione sviluppata nella sentenza impugnata.
2. Invece, è fondatoil primo motivo di ricorso. Il delitto oggetto del capo B delle imputazioni è stato consumato il 30ottobre 2017, data di presentazione della falsa denuncia di smarrimento, e si è prescritto il 30luglio 2024, dopo la sentenza di primo grado ma anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata che, sul punto─ oggetto di specifica eccezione difensiva ─ha omesso di decidere e di motivare.
3. Da quantoprecede deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al capo B) perchéil reato è estinto per prescrizione . Su questa base la pena può essere ridetermina ta ─ in relazione al residuo capo A),elidendo la pena applicata ex art. 81, comma 2, cod. pen. per il capo B) ─ in mesi uno,giornidieci di reclusione e euro 13,30 di multa. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b) perché il reato èestinto per prescrizione e ridetermina la pena finale in mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 13,30 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così decisoil 13/11/2025 Il Consigli