Cassation court dismisses appeal as interest lapsed due to subsequent revocation of the contested order and transfer of files.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General appealed a judge's order to issue charges and return files, arguing procedural irregularities regarding the transfer of investigation powers. Although the court acknowledged the judge's order was incompatible with the prior avocation of investigations, it noted that the lower court had already revoked that order and transferred the case files to the Procurator General. Consequently, the court declared the appeal inadmissible because the specific grievance had been resolved, eliminating the legal interest to maintain the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the contested act is subsequently revoked or the procedural situation changes such that the interest in maintaining the appeal no longer exists.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna nei confronti di Leggio Salvo, nato a Castelvetrano il 12/09/1981 avverso l'ordinanza del 27/05/2025 e il provvedimento del 16/06/2025 del GIP del Tribunale di Reggio Emilia letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna ricorre per l'annullamento dell'ordinanza in data 27 maggio 2025 e del provvedimento in data 16 giugno 2025 emessi dal GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia per abnormità degli stessi. Deduce che:
1) a seguito della richiesta di archiviazione, formulata dal P.m. presso il Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento nei confronti di Leggio Salvo, indagato per i reati di cui gli artt. 336-337 cod. pen., il GIP del medesimo Tribunale, non condividendo le ragioni della richiesta, con provvedimento del 20 gennaio 2025 aveva fissato udienza ex art. 409, comma 3, cod. proc. pen., comunicata al Procuratore Generale, il quale in data 28 marzo 2025 aveva acquisito copia degli atti ed emesso un decreto motivato di avocazione delle indagini, comunicato al P.m. e al GIP;
2) ciò nonostante, il GIP aveva tenuto udienza 1'11 aprile 2025, rinviata al 26 maggio, all'esito della quale aveva emesso l'ordinanza in data 27 maggio 2025 con la quale ordinava alla Procura di Reggio Emilia di formulare l'imputazione entro dieci giorni con restituzione degli atti, benché già in data 22 maggio il PG avesse esercitato l'azione penale con emissione di decreto di citazione a giudizio dell'imputato;
3) per tale ragione, in data 11 giugno 2025 la Procura Generale chiedeva al GIP di revocare l'ordinanza del 27 maggio 2025, ma con provvedimento del 16 giugno 2025 il GIP l'aveva rigettata implicitamente, confermando la legittimità del proprio provvedimento, e il successivo 18 giugno 2025 il Procuratore di Reggio Emilia aveva trasmesso il fascicolo alla Procura Generale, evidenziando di non essere più titolare del procedimento e, quindi, di non poter dare corso all'imputazione coatta. Il ricorrente denuncia, pertanto, l'abnormità dei provvedimenti impugnati e, in particolare, dell'ordinanza del 27 maggio 2025, con cui il GIP ordinava al P.m. procedente di formulare l'imputazione, nonostante la disposta avocazione- comunicatagli - fosse incompatibile sia con la perdurante competenza del P.m. presso il Tribunale, sia con la richiesta di archiviazione formulata dal P.m. di Reggio Emilia, atteso che il decreto di avocazione espressamente ravvisava nei fatti gli estremi dei reati ipotizzati a carico dell'indagato e richiedeva al GIP la trasmissione del fascicolo, sicché lo svolgimento dell'udienza fissata ex art. 409 cod. proc. pen. non aveva ragione di essere.
Segnala che, quand'anche ritenuta pendente la richiesta di archiviazione, in presenza del decreto di avocazione delle indagini, il GIP avrebbe dovuto attendere il termine di 90 giorni e non procedere prima; in ogni caso, l'ordine di formulare l'imputazione doveva essere rivolto al P.G. e non al P.m. ormai privato del potere di procedere in relazione al procedimento avocato. Analoga abnormità si riscontra per il provvedimento del 16 giugno 2025 con cui il GIP dispose la restituzione degli atti al P.m. in sede per l'ulteriore corso, anziché al P.G., determinando una indebita regressione processuale, tant'è che la Procura di Reggio Emilia non poté ottemperare, non essendo più competente.
Il provvedimento è, comunque, abnorme perché la Procura Generale non aveva soltanto avocato le indagini e revocato la richiesta di archiviazione, ma aveva richiesto la citazione a giudizio già prima dell'emissione dell'ordinanza di imputazione coatta, che deve essere rimossa, non potendo coesistere due atti di esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto. Rilevato che la sequenza descritta e l'esame degli atti dimostra la fondatezza del ricorso per l'evidente incompatibilità del provvedimento che ordinava al P.m. presso la Procura di Reggio Emilia di formulare l'imputazione e la disposta avocazione delle indagini, che attribuiva al P.G. il potere di procedere, va, tuttavia, rilevato che l'intervenuta revoca dell'ordinanza del 27 maggio 2025, disposta dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia e l'avvenuta trasmissione dell'intero fascicolo alla Procura Generale sin dal 18 giugno 2025 determinano la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, essendo stato nelle more conseguito il risultato cui mirava il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, 20 n