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Sentenza — n. 37/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic; confiscation upheld based on drug trafficking and lack of legal income sources.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible for being generic and lacking specific grounds. The appellant challenged the confiscation of €1,920, arguing it was not illicit proceeds from drug possession but rather from other sources. The court rejected this, noting the money was legally linked to drug trafficking due to the appellant's lack of legal income and the explicit reference to trafficking in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 240-bis c.p.p.; Art. 240 c.p.; D.P.R. 309/90: A cassation appeal is inadmissible if it is generic, and confiscation of funds is valid when linked to drug trafficking and the defendant lacks legitimate income sources.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal inadmissibility confiscation of illicit proceeds drug trafficking proceeds lack of legal income Cassation appeal dismissal traffico di cocaina commisurazione della pena per traffico di stupefacenti confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 240-bis c.p.p.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce inosservanza dell'art. 240-bis cod.
Art. 240 c.p.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce inosservanza dell'art. 240-bis cod.
D.P.R. 309/90
art. 240-bis cod. proc. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce inosservanza dell'art. 240-bis cod. proc. pen.
artt. 240 cod. pen
La sentenza ha disposto la confisca della indicata somma di denaro «ai sensi degli artt. 240 cod. pen.
art. 240-bis cod. pen
Pertanto, generica è la censura in ordine alla violazione della diversa ipotesi di cui all'art. 240-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fufaj Florian, nato in Albania il 18/12/2002 avverso la sentenza del 25/06/2025 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Venezia, su accordo delle parti, ha applicato a Florian Fufaj la pena concordata in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla detenzione illecita di circa 335 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché al reato di cui agli artt. 81, 73, comma 1 e 5, D.P.R. n. 309/90 per plurime cessioni di dosi di cocaina a Giovanni Monaco, disponendo la confisca della somma di denaro, pari a 1920 euro, in sequestro.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce inosservanza dell'art. 240-bis cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla confisca della somma di denaro, illegittimamente ritenuta provento dell'attività illecita, rispetto alla detenzione dello stupefacente trovato in possesso del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto.

2. La sentenza ha disposto la confisca della indicata somma di denaro «ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 87 D.P.R. n. 309/90», ritenendo «senz'altro riconducibile all'attività di spaccio, essendo l'imputato privo di fonti lecite di reddito».

3. Pertanto, generica è la censura in ordine alla violazione della diversa ipotesi di cui all'art. 240-bis cod. pen. e al riferimento alla sola detenzione dello stupefacente, rispetto alla affermazione di responsabilità anche in ordine alle plurime cessioni di stupefacente, considerando - inoltre - che alcun argomento è proposto a riguardo della provenienza lecita della somma sequestrata al ricorrente.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stime equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Co