Cassation Court declares incompetence, remitting retrial to Milan Court of Appeal for retrial request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared itself incompetent to hear the retrial request, ordering the transmission of files to the Milan Court of Appeal. The petitioner argued he was tried in absentia and unaware of the judgment until July 2025, claiming the new procedural law should apply. The court ruled that without specific transitional provisions, the applicable law is the one in force at the time the defendant actually learned of the judgment and could exercise their right to appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-ter c.p.p.; Art. 629-bis c.p.p.: In the absence of transitional provisions, the law applicable to a retrial request for a judgment rendered in absentia is the one in force at the time the convicted person became aware of the judgment and could exercise the extraordinary right of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA Sulla richiesta proposta da Gonzales Alva Moises Jesus (alias Gonzalez Alva Moises Jesus), nato in Perù il 09/11/1980 avverso la sentenza del 25/05/2015 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e la richiesta; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il condannato Moises JesuS Gonzales Alva, a mezzo del procuratore speciale, ha formulato richiesta, ai sensi dell'art. 625-ter, cod. proc. pen., di rescissione del giudicato con riferimento alla sentenza emessa il 25 maggio 2015, irrevocabile il 16.10.2015, dal Tribunale di Milano, con la quale il predetto è stato condannato per i reati di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione.
2. Con l'istanza si assume che Gonzales Alva è stato condannato in assenza, la nomina del difensore di fiducia, Avv. Francesca Buratti, è stata effettuata nel corso delle indagini preliminari, alla udienza preliminare era stato dichiarato contumace e il decreto che dispone il giudizio era stato notificato presso il domicilio del predetto, senza che l'imputato ne venisse a conoscenza. Infine, vi è prova che l'istante si è allontanato dall'Italia con scalo in Olanda per il Perù in data 14.10.2024 per rientrare in Italia dalla Spagna solo in data 24.05.2025 e, pertanto, non si trovava più in Italia quando è iniziato il dibattimento in data 1.12.2014, come risulta dalla sentenza allegata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Deve essere dichiarata l'incompetenza di questa Corte alla trattazione della richiesta.
2. Questo Collegio intende ribadire l'orientamento secondo il quale, in tema di rescissione del giudicato, per l'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 629- bis cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si deve far riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, ma a quello in cui il condannato in "assenza" ha avuto conoscenza della stessa e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (Sez. 4, n. 2580 del 19/10/2023, dep. 2024, Dedu, Rv. 285701 - 01).
3. Trattandosi, pertanto, di sentenza della quale il ricorrente assume di aver avuto conoscenza in data 5.7.2025, deve trovare applicazione l'istituto previsto dall'art. 629-bis cod. proc. pen. che individua la competenza della Corte di appello di Milano, alla quale gli atti devono essere trasmessi per il giudizio sulla richiesta.
P.Q.M.
I Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello difivlilano per il giudizio.