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Sentenza — n. 33/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Dora Giampiero aveva proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Lecce aveva respinto l'appello proposto avverso l'ordinanza del GIP del medesimo Tribunale, reiettiva dell'istanza di sostituzione della misura custodiale, applicatagli per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90, con arresti domiciliari. Ne chiedeva l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al decorso del tempo sia dalla commissione dei fatti che dall'applicazione della misura nonché per mancanza di concretezza e attualità delle esigenze cautelari.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con successiva dichiarazione di rinuncia al ricorso, il difensore ha depositato in allegato l'ordinanza in data 12 settembre 2025 con la quale il GIP presso il Tribunale di Lecce ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Parole chiave

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misure sostitutive della carcerazione controllo periodico della detenzione carcerazione cautelativa proroga della carcerazione adeguamento della pena capacità di subire la carcerazione
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dora Giampiero, nato a Diso (LE) il 04/12/1979 avverso l'ordinanza del 27/08/2025 del Tribunale del riesame di Lecce letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Dora Giampiero aveva proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Lecce aveva respinto l'appello proposto avverso l'ordinanza del GIP del medesimo Tribunale, reiettiva dell'istanza di sostituzione della misura custodiale, applicatagli per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90, con arresti domiciliari. Ne chiedeva l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al decorso del tempo sia dalla commissione dei fatti che dall'applicazione della misura nonché per mancanza di concretezza e attualità delle esigenze cautelari.

2. Con successiva dichiarazione di rinuncia al ricorso, il difensore ha depositato in allegato l'ordinanza in data 12 settembre 2025 con la quale il GIP presso il Tribunale di Lecce ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante l'intervenuta sostituzione della misura cautelare, come richiesto dal ricorrente, e la conseguente rinuncia all'impugnazione. Tuttavia, all'inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non essendo la sopravvenuta carenza di interesse a lui imputabile, sicché non è configurabile un'ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Sorti, Rv. 286244).

E' stato, infatti, chiarito che la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione o in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso, come nel caso di specie. Non ravvisandosi profili di colpa del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, 19 novembre 2025 Il consigliere est